IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 20, primo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, da finanziarsi mediante operazione di mutuo; Visto il quinto comma del medesimo art. 20 che determina, per il triennio 1988-90, il limite massimo complessivo dei predetti mutui in 10.000 miliardi di lire; Visto l'art. 6 del decreto del Ministro della sanita' 29 agosto 1989, n. 321, che demanda al CIPE la ripartizione delle quote di mutuo da riservare alle regioni e province autonome; Vista la propria delibera in data 13 ottobre 1989 con la quale e' stata, in via indicativa, ripartita la somma di lire 7.481.300 milioni a valere sul predetto limite massimo di lire 10.000 miliardi; Considerato che e' in corso di elaborazione il programma nazionale degli interventi che il Ministro della sanita' deve presentare per l'approvazione al CIPE ai sensi del quinto comma dell'art. 20 della legge n. 67 del 1988; Visto il punto 20 della propria deliberazione in data 19 dicembre 1989 che, ai sensi del comma 34 dell'art. 17 della legge n. 67 del 1988, approva alcuni progetti relativi alla ristrutturazione edilizia e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico; Ritenuto opportuno coordinare gli adempimenti di propria competenza per quanto concerne i progetti da finanziarsi ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988; Udite le relazioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanita'; Delibera: L'operativita' delle determinazioni di cui al punto 20 della delibera 19 dicembre 1989, richiamata in premessa, su richiesta di singole regioni interessate, e' subordinata al perfezionamento delle procedure di approvazione del programma pluriennale di investimenti del patrimonio sanitario pubblico ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), quinto comma. Il CIPE, in sede di approvazione del programma sanitario nazionale ex art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, provvedera' alla ripartizione definitiva della somma di lire 7.481.300 milioni, di cui alla propria delibera in data 13 ottobre 1989, definendo la compatibilita' finanziaria tra dette quote di riparto e le determinazioni di cui al punto 20 della propria delibera in data 19 dicembre 1989. Roma, 12 aprile 1990 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO