IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 990,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  24  novembre
1970,   n.   973,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista  la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni,  e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto in particolare l'art. 72 della suddetta legge;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  novembre 1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  rilasciate  alla  New  Hampshire  Insurance Company -
Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma;
  Visto  il  decreto ministeriale 19 marzo 1990 con il quale e' stata
rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa
e  riassicurativa  alla  UNAT  S.A.  -  Rappresentanza  generale  per
l'Italia, con sede in Roma;
  Vista  l'istanza  in  data  10  maggio  1989,  con  la quale la New
Hampshire Insurance Company - Rappresentanza generale  per  l'Italia,
ha  chiesto  l'approvazione  delle  deliberazioni  e delle condizioni
concernenti  il  trasferimento  del  proprio   complesso   aziendale,
comprensivo  dell'intero  portafoglio  assicurativo, alla UNAT S.A. -
Rappresentanza generale per l'Italia;
  Vista  la  lettera in data 25 gennaio 1990, n. 030046, con la quale
l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e  di
interesse  collettivo,  ha  espresso  il proprio parere favorevole in
merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;
  Ritenuto   che   per   il  trasferimento  del  complesso  aziendale
assicurativo di cui trattasi ricorrono le condizioni  previste  dalla
vigente normativa;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono   approvate   le   deliberazioni   e   le  condizioni  di  cui
all'assemblea del comitato esecutivo della  New  Hampshire  Insurance
Company  in  data  8  agosto  1989,  riguardanti il trasferimento del
complesso  aziendale  della  rappresentanza  generale  per   l'Italia
dell'impresa     stessa,    comprensivo    dell'intero    portafoglio
assicurativo, alla UNAT S.A. - Rappresentanza generale per  l'Italia,
con sede in Roma.