IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge; Visto il regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto in particolare l'art. 72 della suddetta legge; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciate alla National Union Fire Insurance Company - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma; Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1990, con il quale e' stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa alla UNAT S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma; Vista l'istanza in data 10 maggio 1989, con la quale la National Union Fire Insurance Company - Rappresentanza generale per l'Italia, ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del proprio complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla UNAT S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia; Vista la lettera in data 25 gennaio 1990, n. 030046, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra; Ritenuto che per il trasferimento del complesso aziendale assicurativo di cui trattasi ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa; Decreta: Art. 1. Sono approvate le deliberazioni e le condizioni di cui alla riunione del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione della societa' National Union Fire Insurance Company in data 24 luglio 1989, riguardanti il trasferimento del complesso aziendale della rappresentanza generale per l'Italia dell'impresa stessa, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla UNAT S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma.