IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 990,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  24  novembre
1970,   n.   973,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista  la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni,  e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto in particolare l'art. 72 della suddetta legge;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  novembre 1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  rilasciate alla National Union Fire Insurance Company
- Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma;
  Visto  il decreto ministeriale 19 marzo 1990, con il quale e' stata
rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa
e  riassicurativa  alla  UNAT  S.A.  -  Rappresentanza  generale  per
l'Italia, con sede in Roma;
  Vista  l'istanza  in  data 10 maggio 1989, con la quale la National
Union Fire Insurance Company - Rappresentanza generale per  l'Italia,
ha  chiesto  l'approvazione  delle  deliberazioni  e delle condizioni
concernenti  il  trasferimento  del  proprio   complesso   aziendale,
comprensivo  dell'intero  portafoglio  assicurativo, alla UNAT S.A. -
Rappresentanza generale per l'Italia;
  Vista  la  lettera in data 25 gennaio 1990, n. 030046, con la quale
l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e  di
interesse  collettivo,  ha  espresso  il proprio parere favorevole in
merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;
  Ritenuto   che   per   il  trasferimento  del  complesso  aziendale
assicurativo di cui trattasi ricorrono le condizioni  previste  dalla
vigente normativa;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvate  le  deliberazioni  e  le  condizioni  di  cui alla
riunione del comitato  esecutivo  del  consiglio  di  amministrazione
della  societa'  National  Union  Fire  Insurance  Company in data 24
luglio 1989, riguardanti il  trasferimento  del  complesso  aziendale
della  rappresentanza  generale  per  l'Italia  dell'impresa  stessa,
comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla  UNAT  S.A.  -
Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma.