IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
  Visto  il  regolamento  per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e
trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;
  Visto  il  proprio decreto 15 maggio 1972 che ha approvato le norme
sul trasporto marittimo delle merci pericolose in colli  caricati  su
veicoli  aventi  mezzi  di  propulsione  propria  o rimorchiabili, su
rotabili ferroviari oppure caricati in casse mobili (contenitori);
  Visti  i  propri decreti 30 agosto 1977 e 8 giugno 1987 con i quali
e' stato modificato l'art. 11, punto 3, del decreto del  1972,  sopra
citato;
  Visto  il proprio decreto 10 gennaio 1985 che ha approvato le norme
per  il  trasporto  marittimo  di  esplosivi  in  colli  caricati  in
containers;
  Visto  il  proprio decreto 23 maggio 1985 che ha approvato le norme
sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose
in  colli:  generalita', tipi e requisiti, prescrizioni relative alle
prove;
  Visto  il  proprio  decreto  20  settembre 1986 che ha approvato le
norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo  sbarco  e
il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe
1 (esplosivi);
  Vista  la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n.  313,
e  successivi  emendamenti entrati in vigore con procedura automatica
ai sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa;
  Tenuto  conto  che  le  norme  di  cui  al  cap.  VII  della citata
Convenzione del 1974, come emendata, fanno rinvio,  per  gli  aspetti
tecnici,   alle   istruzioni   contenute  nel  Codice  internazionale
marittimo  sulle  merci  pericolose  (IMDG  Code),   adottato   dalla
Organizzazione  internazionale  marittima  (IMO) con risoluzione A.81
(IV) del 27 settembre 1965, come modificato;
  Considerato  che  l'art.  11, punto 3, del citato decreto del 1972,
come modificato dai successivi decreti ministeriali del  1977  e  del
1987  sopra  indicati,  stabilisce,  tra  l'altro,  che  il trasporto
marittimo in colli posti in contenitori di merci  pericolose  per  le
quali  le  norme  particolari delle varie classi prevedono il getto a
mare  in  caso  di  emergenza  puo'  essere  effettuato  soltanto  se
concorrono  alcune  condizioni, tra le quali quella che i contenitori
siano riempiti con un solo strato di colli adeguatamente rizzati;
  Considerato  che  l'art.  17,  punto  1),  comma quarto, del citato
decreto del 1986 prescrive che i colli  contenenti  esplosivi  devono
essere  stivati  in  modo da essere il piu' facilmente accessibili ai
fini del loro getto a mare qualora se ne presenti  la  necessita'  in
caso di incendio;
  Considerato  che, con le ultime modifiche sopra accennate, l'IMO ha
elaborato nuove istruzioni sul trasporto  marittimo  in  colli  degli
esplosivi,  che  non  prevedono  piu'  il  getto  a  mare  dei colli,
inseriscono  nuovi  tipi  di  imballaggi  e  nuove  denominazioni   e
concedono  alcune  attenuazioni  per  gli esplosivi appartenenti alla
divisione di pericolosita' 1.4,  gruppo  di  compatibilita'  S,  meno
pericolosi  rispetto  agli esplosivi appartenenti agli altri gruppi e
divisioni;
  Tenuta   presente  l'esigenza  di  uniformita'  di  disciplina  del
trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia  per  motivi  di
sicurezza, che per motivi economico-commerciali;
  Ritenuto  pertanto  necessario  ed  urgente aggiornare la normativa
nazionale sopra richiamata  per  allinearla  alle  citate  istruzioni
internazionali;
  Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  sistema  di  imballaggio  E15,  di  cui all'art. 20 delle norme
particolari per l'imbarco, il trasporto per  mare,  lo  sbarco  e  il
trasbordo  delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1
(esplosivi), approvate con il decreto ministeriale 20 settembre 1986,
citato nelle premesse, e' modificato come segue:
  "E15 a) Fusti di alluminio ad apertura totale (1B2) o di acciaio ad
apertura totale (1A2).
       b)  Sacchi  di  carta  impermeabile o di materia plastica o di
tessuto gommato  oppure  fogli  di  materia  plastica  o  di  tessuto
gommato, imballati in:
                          barili ad apertura totale (2C2)
                          casse di legno (4C1)
                          fusti di cartone (1G)
                          casse di cartone (4G)".