IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008; Visto il proprio decreto 15 maggio 1972 che ha approvato le norme sul trasporto marittimo delle merci pericolose in colli caricati su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure caricati in casse mobili (contenitori); Visti i propri decreti 30 agosto 1977 e 8 giugno 1987 con i quali e' stato modificato l'art. 11, punto 3, del decreto del 1972, sopra citato; Visto il proprio decreto 10 gennaio 1985 che ha approvato le norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati in containers; Visto il proprio decreto 23 maggio 1985 che ha approvato le norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalita', tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove; Visto il proprio decreto 20 settembre 1986 che ha approvato le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi); Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti entrati in vigore con procedura automatica ai sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa; Tenuto conto che le norme di cui al cap. VII della citata Convenzione del 1974, come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle istruzioni contenute nel Codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code), adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato; Considerato che l'art. 11, punto 3, del citato decreto del 1972, come modificato dai successivi decreti ministeriali del 1977 e del 1987 sopra indicati, stabilisce, tra l'altro, che il trasporto marittimo in colli posti in contenitori di merci pericolose per le quali le norme particolari delle varie classi prevedono il getto a mare in caso di emergenza puo' essere effettuato soltanto se concorrono alcune condizioni, tra le quali quella che i contenitori siano riempiti con un solo strato di colli adeguatamente rizzati; Considerato che l'art. 17, punto 1), comma quarto, del citato decreto del 1986 prescrive che i colli contenenti esplosivi devono essere stivati in modo da essere il piu' facilmente accessibili ai fini del loro getto a mare qualora se ne presenti la necessita' in caso di incendio; Considerato che, con le ultime modifiche sopra accennate, l'IMO ha elaborato nuove istruzioni sul trasporto marittimo in colli degli esplosivi, che non prevedono piu' il getto a mare dei colli, inseriscono nuovi tipi di imballaggi e nuove denominazioni e concedono alcune attenuazioni per gli esplosivi appartenenti alla divisione di pericolosita' 1.4, gruppo di compatibilita' S, meno pericolosi rispetto agli esplosivi appartenenti agli altri gruppi e divisioni; Tenuta presente l'esigenza di uniformita' di disciplina del trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia per motivi di sicurezza, che per motivi economico-commerciali; Ritenuto pertanto necessario ed urgente aggiornare la normativa nazionale sopra richiamata per allinearla alle citate istruzioni internazionali; Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione; Decreta: Art. 1. Il sistema di imballaggio E15, di cui all'art. 20 delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi), approvate con il decreto ministeriale 20 settembre 1986, citato nelle premesse, e' modificato come segue: "E15 a) Fusti di alluminio ad apertura totale (1B2) o di acciaio ad apertura totale (1A2). b) Sacchi di carta impermeabile o di materia plastica o di tessuto gommato oppure fogli di materia plastica o di tessuto gommato, imballati in: barili ad apertura totale (2C2) casse di legno (4C1) fusti di cartone (1G) casse di cartone (4G)".