IL RETTORE
  Veduto  lo  statuto della libera Universita' degli studi di Urbino,
approvato con regio decreto  8  febbraio  1925,  n.  230,  modificato
successivamente;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
  Veduta  la  deliberazione  adottata nella riunione del 28 settembre
1989,  approvata  dal  senato   accademico   e   dal   consiglio   di
amministrazione  nelle riunioni del 19 dicembre 1989, con la quale il
consiglio della facolta' di lettere  e  filosofia,  a  seguito  della
richiesta  del  Consiglio  universitario  nazionale  (comunicata  dal
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
-  Istruzione  universitaria  -  Ufficio  II, con nota n. 1219 del 20
luglio 1989) ha riproposto una nuova modifica dello statuto intesa ad
ottenere   l'istituzione   della   scuola   di   specializzazione  in
archeologia;
  Veduto  il  parere  del Consiglio universitario nazionale formulato
nella riunione del 18 marzo 1989;
  Ritenuto  che  le  motivazioni  addotte per l'inserimento a statuto
della scuola di specializzazione in archeologia siano particolarmente
meritevoli di accoglimento;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Urbino, approvato con
regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, e'
ulteriormente  modificato  con l'inserimento, al capo III, sezione IV
"Norme speciali per la facolta' di lettere e filosofia", all'art. 42,
della scuola di specializzazione in archeologia nel modo che segue:
              Scuola di specializzazione in archeologia
  Art.  42. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Urbino
la scuola di specializzazione in archeologia per la formazione  degli
operatori scientifici del patrimonio culturale.
  La  scuola  ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica
nel campo delle discipline archeologiche e di fornire  le  competenze
professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione
del patrimonio archeologico.
  La  scuola  rilascia  il diploma di specialista in archeologia (con
l'indicazione dell'indirizzo seguito).
  Art.  43. - Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:
   archeologia preistorica e protostorica;
   archeologia classica;
   archeologia tardo-antica e medievale.
   archeologia orientale.
  L'indirizzo    orientale    si   articola   su   cinque   curricula
caratterizzati da gruppi  di  insegnamenti  o  moduli  specifici  nei
seguenti ambiti:
    a) Egitto;
    b) Vicino Oriente antico;
    c) Estremo Oriente;
    d) Islam;
    e) India, Iran e Asia centrale.
  Art. 44. - La scuola ha la durata di tre anni.
  In  base  alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
quindici   per   ciascun   anno   di   corso  e  complessivamente  di
quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
  Art.  45. - All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono la
facolta' di lettere e filosofia e l'istituto di archeologia e  storia
dell'arte antica dell'Universita' degli studi di Urbino.
  Art. 46. - Il concorso di ammissione e' per esami e titoli.
  L'esame consiste: a) in una prova scritta su un tema attinente alla
cultura generale del settore; b) in una prova pratica, o sul terreno,
o  su  riproduzioni  fotografiche,  o  su  originali; c) in una prova
orale, sempre sulle tematiche del settore. Il  candidato  dovra'  dar
prova  di  conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui
si specializza ed almeno due lingue  straniere  moderne  che  abbiano
rilevanza per gli studi del settore.
  Art.  47.  -  Sono  ammessi  alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in lettere della facolta' di lettere e filosofia, in materie
letterarie,  in  conservazione  dei  beni  culturali (con l'indirizzo
archeologico) nonche' i laureati in architettura.
  Sono  altresi'  ammessi  coloro  che siano in possesso di titoli di
studio conseguiti presso universita' straniere  ed  equipollenti,  ai
sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli
richiesti nel comma precedente.
  Art.   48.   -   Le   discipline   da  utilizzare  per  le  diverse
specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:
  A) Area delle metodologie e delle tecniche:
    1) archeologia subacquea;
    2) archeometria;
    3) bioarcheologia;
    4) elementi di informatica;
    5) esegesi delle fonti letterarie;
    6) metodologia e tecnica dello scavo;
    7) metrologia antica;
    8) museologia e museografia;
    9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
   10) teorie e tecniche del restauro;
   11) topografia antica;
   12) disegno e rilievo;
   13) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione.
  B) Area dell'archeologia preistorica e protostorica:
    1) archeologia e antichita' celtiche;
    2) archeologia e antichita' egee;
    3) archeologia e antichita' sarde;
    4) ecologia preistorica;
    5) paleontologia del quaternario;
    6) paleontologia umana;
    7) paletnologia;
    8) preistoria e protostoria dell'Africa;
    9) preistoria e protostoria dell'Asia;
   10) preistoria e protostoria europea;
   11) preistoria e protostoria del Vicino Oriente.
  C) Area dell'archeologia classica:
    1) archeologia e storia dell'arte greca;
    2) archeologia e storia dell'arte romana;
    3) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;
    4) archeologia fenicia e punica;
    5) archeologia dell'Italia preromana;
    6) archeologia delle province romane;
    7) archeologia e antichita' teatrali;
    8) epigrafia e antichita' greche e romane;
    9) etruscologia;
   10) numismatica greca e romana;
   11) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca
e romana.
  D) Area dell'archeologia tardo-antica e medievale:
    1) archeologia tardo-antica e alto medievale;
    2) archeologia e storia dell'arte medievale;
    3) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina;
    4) archeologia e storia dell'arte partica e sasanide;
    5) archeologia e storia dell'arte islamica;
    6) epigrafia e antichita' paleocristiane e medievali;
    7) numismatica e sfragistica medievali;
    8) paleografia e diplomatica;
    9) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievali;
   10) storia della citta' e del territorio.
  E) Area dell'archeologia orientale:
   A) Curriculum egittologico-africanistico:
    1) antichita' copte;
    2) antichita' sudanesi ovv. antichita' nubiane;
    3) archeologia ed antichita' etiopiche;
    4) archeologia egiziana;
    5) archeologia e storia dell'arte greca e romana (**);
    6) egittologia;
    7) papirologia;
    8) preistoria e protostoria dell'Africa.
   B) Curriculum vicino-orientale:
    1)  archeologia  del  Vicino  Oriente  ovv.  archeologia e storia
dell'arte del Vicino Oriente antico;
    2) archeologia fenicio-punica;
    3) archeologia partico-sasanide (*);
    4) archeologia e storia dell'arte iranica (*);
    5) assiriologia;
    6) ittitologia;
    7)   preistoria   e   protostoria   dell'Asia   ovv.  protostoria
euroasiatica (*).
   C) Curriculum indo-iranico:
    1) archeologia partico-sasanide (*);
    2) archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale (*);
    3) archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud orientale (*);
    4) archeologia e storia dell'arte dell'India;
    5) archeologia e storia dell'arte greca e romana (**);
    6) archeologia e storia dell'arte iranica (*);
    7) epigrafia indiana;
    8) epigrafia iranica;
    9) numismatica indo-iranica;
    10)   preistoria   e   protostoria   dell'Asia  ovv.  protostoria
euroasiatica (*).
   D) Curriculum estremo-orientale:
    1) archeologia e storia dell'arte cinese;
    2) archeologia e storia dell'arte coreana;
    3) archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
    4) archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud orientale (*);
    5) archeologia e storia dell'arte giapponese;
    6) numismatica estremo-orientale;
    7)   preistoria   e   protostoria   dell'Asia   ovv.  protostoria
euroasiatica (*).
   E) Curriculum islamico:
    1) archeologia medievale (**);
    2) archeologia partico-sasanide (*);
    3) archeologia e storia dell'arte musulmana (*);
    4) epigrafia islamica;
    5) numismatica islamica;
    6) storia dell'arte bizantina;
    7) storia dell'arte copta.
   F) Area giuridica:
    1) elementi di diritto amministrativo;
    2) estimo;
    3) legislazione dei beni culturali;
    4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
    5) legislazione urbanistica.
  Art.  49.  - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente
dieci (o piu') insegnamenti, distribuiti sulla base di  un  piano  di
studi  formulato  all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio
della scuola.
  Il  consiglio  della  scuola  delibera ogni anno quali insegnamenti
attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole  indicate.
  Le  lezioni  saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da
esercitazioni,  attivita'  applicative,  sopralluoghi  e  viaggi   di
istruzione.
  Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:
   cinque   (o  piu')  tra  le  discipline  dell'area  dell'indirizzo
prescelto;
   due (o piu') fra le discipline dell'area delle metodologie e delle
tecniche;
   due  (o  piu') fra le discipline di due differenti aree di diversa
specializzazione;
   una (o piu') fra le discipline dell'area giuridica.
  Lo  specializzando  e'  tenuto  a  seguire  al  primo  anno  cinque
insegnamenti,  due  almeno  dei   quali   composti   con   discipline
nell'ambito  di  specializzazione  prescelto.  Gli altri insegnamenti
saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani  di
studi.
  L'attivita'  didattica  comprende  per ogni anno cinquecento ore da
distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni,  attivita'
pratiche  guidate.  Alle  attivita' pratiche dovranno essere dedicate
non meno di duecentocinquanta ore.
  I  corsi  possono  essere  articolati  in moduli: ciascun modulo e'
costituito  da  piu'  programmi  monografici  di  discipline,  scelte
nell'ambito  delle diverse aree, integrantisi a costituire una unita'
organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a  piu'
docenti  ognuno  dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate,
nel tema e nei tempi, con quelle degli  altri  docenti  dello  stesso
modulo.  Il modulo e' affidato a un docente, che, oltre a svolgere il
proprio programma,  coordina  quello  degli  altri  docenti.  Ciascun
insegnamento, comunque, dovra' avere un unico titolare.
  Art. 50. - Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione
del Consiglio della scuola, un periodo  di  studio  all'estero  sulla
base  dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con
istituzioni scientifiche italiane e/o straniere.  Il  profitto  della
permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno.
  Nel  corso  del  terzo  anno gli allievi potranno fare un tirocinio
presso  una  soprintendenza  ai   beni   culturali,   programmato   e
organizzato  dalla  scuola  d'intesa  con le competenti autorita'. La
frequenza  delle  lezioni,  delle  conferenze,  dei  seminari,  delle
esercitazioni, nonche' la partecipazione alle attivita' pratiche sono
obbligatorie.
  Art.  51.  -  Gli  allievi  parteciperanno  a  scavi  programmati e
organizzati dalla scuola d'intesa con  le  competenti  autorita'.  Lo
scavo  verra'  condotto  da  uno  o  piu' professori della scuola che
cureranno l'addestramento degli allievi.
  Art.  52.  - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stipula convenzioni con enti pubblici  o  privati  con  finalita'  di
sovvenzionamento   di   ricerche  e  di  utilizzazione  di  strutture
extra-universitarie  in  ambito  territoriale  e  regionale,  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  formazione degli specializzandi ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica  n.  382/80  e  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.
  Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati
prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.
  Art.  53. - La commissione per l'esame di diploma e' costituita dal
direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Urbino, 27 marzo 1990
                                                       Il rettore: BO
______________
    (*) Comune ad altro/i curriculum/a.
   (**) Comune ad altro indirizzo.