Alle intendenze di finanza
                                  Agli ispettorati compartimentali
                                  delle imposte dirette
                                  Agli uffici distrettuali delle
                                  imposte dirette
                                  Ai centri di servizio
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla   direzione   generale   degli
                                  Affari generali e del personale
                                  Alla   Direzione  generale  per  la
                                  organizzazione     dei      servizi
                                  tributari
 Con  decreto  interministeriale  7  novembre  1989, n. 404 (Gazzetta
Ufficiale  n.  297  del  21  dicembre  1989)  e'  stato  emanato   il
regolamento  concernente  i  termini  di decorrenza dell'adozione del
codice fiscale come codice distintivo nei rapporti  con  il  Servizio
sanitario   nazionale,   nonche'   disposizioni  atte  ad  agevolarne
l'attribuzione.
  L'art.  1  del  citato  decreto n. 404 prevede che in sede di prima
attuazione  dell'art.  1,  comma  11,  della  legge  in  oggetto,  il
Ministero delle finanze procede d'ufficio all'attribuzione del codice
fiscale nei riguardi dei cittadini che ne sono sprovvisti,  nati  dal
1›  gennaio  1971  e  residenti in comuni che si avvalgono di sistemi
elettronici  di  elaborazione  dati  per  la  gestione  dei   servizi
anagrafici (archivio anagrafico).
  A  tal  fine,  i  comuni  che  si trovano nelle predette situazioni
devono fornire su  supporto  magnetico,  i  dati  identificativi  dei
cittadini  nati  dal  1›  gennaio  1971  al  Centro informativo della
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari (Centro
informativo   O.S.T.)   il  quale  deve,  successivamente,  procedere
all'invio del tesserino plastificato di cui al decreto  del  Ministro
delle finanze n. 539 del 28 dicembre 1987.
  Per  quanto  riguarda  l'elenco dei comuni interessati il Ministero
dell'interno ha in corso di predisposizione  una  apposita  circolare
cosi'  come previsto al comma 3 del decreto interministeriale n. 404.
  E'  di tutta evidenza quindi che per i soggetti nati dal 1› gennaio
1971 e residenti nei comuni predetti nella fase di  prima  attuazione
dell'art.  1, comma 11, della legge n. 37/1979 non e' piu' necessario
effettuare la richiesta del codice fiscale presso gli sportelli degli
uffici delle imposte dirette.
  Soprattutto   per   i   grandi  uffici  e'  opportuno  che  vengano
predisposti a cura degli  uffici  stessi,  manifesti  o  cartelli  da
esporre al pubblico contenenti l'indicazione dei comuni automatizzati
per i quali non e' necessario chiedere il codice fiscale per  i  nati
dal 1› gennaio 1971.
  I cittadini nati prima del 1› gennaio 1971 residenti nei comuni che
dispongono di anagrafi informatizzate e sprovvisti di codice fiscale,
devono  farne  richiesta  presso  gli  uffici  delle  imposte dirette
secondo le normali modalita'.
  L'art.  2  del  decreto  interministeriale  n. 404 stabilisce che i
cittadini residenti in comuni  non  aventi  a  disposizione  anagrafi
informatizzate,  non  ancora  in  possesso  del  codice fiscale, sono
tenuti a farne richiesta  e  possono  avvalersi  delle  modalita'  di
seguito descritte.
  Detti  cittadini  possono presentare le domande di attribuzione del
codice fiscale a decorrere dal 1› gennaio e fino al 30  giugno  1990,
presso  gli  uffici  del comune di residenza, utilizzando, secondo le
prescrizioni contenute nel comma 2 del suddetto art. 2, gli  appositi
modelli AA4/7 forniti da questo Ministero ai comuni stessi.
  Il  citato  art.  2  stabilisce,  inoltre,  che gli uffici comunali
devono provvedere entro la prima decade del mese successivo a  quello
della presentazione, alla consegna delle domande ricevute agli uffici
delle imposte dirette competenti per territorio.
  In  relazione  a  quanto sopra, si pregano gli uffici delle imposte
dirette  di  curare  la  trasmissione  di  tali  domande  al   Centro
informativo  O.S.T.  -  Via  Mario  Carucci  n. 99 - 00143 - Roma, in
occasione dei passaggi periodici della ditta Borghi,  incaricata  del
trasporto degli atti dagli uffici finanziari all'Anagrafe tributaria,
con una bolla di accompagnamento predisposta dall'ufficio stesso.
  E'  da  tenere  presente  che come previsto dall'art. 5 del decreto
ministeriale n. 404,  per  i  soggetti  nati  successivamente  al  22
dicembre  1989  - data dell'entrata in vigore del decreto stesso - il
codice  fiscale  deve  essere  richiesto  all'ufficio  delle  imposte
dirette  a  cura  delle  persone  titolari  della  rappresentanza dei
soggetti  medesimi,  secondo  le  modalita'  contenute  nel   decreto
ministeriale  28  dicembre  1987,  n.  539.  Il  codice fiscale deve,
quindi, essere  comunicato  dall'interessato  alla  unita'  sanitaria
locale all'atto della iscrizione del nuovo soggetto.
  Al  fine  di evitare che, l'adozione del codice fiscale come numero
distintivo nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale determini
un  ingiustificato aumento dell'afflusso dei cittadini agli sportelli
degli uffici delle imposte dirette,  con  ulteriori  aggravi  per  il
soddisfacimento   delle   altre   esigenze   dei   contribuenti,   e'
indispensabile  che  le  intendenze  di  finanza  diano  la  maggiore
diffusione  possibile,  tramite soprattutto la stampa e i mezzi audio
visivi locali, alle nuove disposizioni, con  particolare  riferimento
alle semplificazioni procedurali illustrate nella presente circolare.
                                         Il direttore generale: ROXAS