Alle intendenze di finanza Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centri di servizio e, per conoscenza: Alla direzione generale degli Affari generali e del personale Alla Direzione generale per la organizzazione dei servizi tributari Con decreto interministeriale 7 novembre 1989, n. 404 (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1989) e' stato emanato il regolamento concernente i termini di decorrenza dell'adozione del codice fiscale come codice distintivo nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni atte ad agevolarne l'attribuzione. L'art. 1 del citato decreto n. 404 prevede che in sede di prima attuazione dell'art. 1, comma 11, della legge in oggetto, il Ministero delle finanze procede d'ufficio all'attribuzione del codice fiscale nei riguardi dei cittadini che ne sono sprovvisti, nati dal 1 gennaio 1971 e residenti in comuni che si avvalgono di sistemi elettronici di elaborazione dati per la gestione dei servizi anagrafici (archivio anagrafico). A tal fine, i comuni che si trovano nelle predette situazioni devono fornire su supporto magnetico, i dati identificativi dei cittadini nati dal 1 gennaio 1971 al Centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari (Centro informativo O.S.T.) il quale deve, successivamente, procedere all'invio del tesserino plastificato di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 539 del 28 dicembre 1987. Per quanto riguarda l'elenco dei comuni interessati il Ministero dell'interno ha in corso di predisposizione una apposita circolare cosi' come previsto al comma 3 del decreto interministeriale n. 404. E' di tutta evidenza quindi che per i soggetti nati dal 1 gennaio 1971 e residenti nei comuni predetti nella fase di prima attuazione dell'art. 1, comma 11, della legge n. 37/1979 non e' piu' necessario effettuare la richiesta del codice fiscale presso gli sportelli degli uffici delle imposte dirette. Soprattutto per i grandi uffici e' opportuno che vengano predisposti a cura degli uffici stessi, manifesti o cartelli da esporre al pubblico contenenti l'indicazione dei comuni automatizzati per i quali non e' necessario chiedere il codice fiscale per i nati dal 1 gennaio 1971. I cittadini nati prima del 1 gennaio 1971 residenti nei comuni che dispongono di anagrafi informatizzate e sprovvisti di codice fiscale, devono farne richiesta presso gli uffici delle imposte dirette secondo le normali modalita'. L'art. 2 del decreto interministeriale n. 404 stabilisce che i cittadini residenti in comuni non aventi a disposizione anagrafi informatizzate, non ancora in possesso del codice fiscale, sono tenuti a farne richiesta e possono avvalersi delle modalita' di seguito descritte. Detti cittadini possono presentare le domande di attribuzione del codice fiscale a decorrere dal 1 gennaio e fino al 30 giugno 1990, presso gli uffici del comune di residenza, utilizzando, secondo le prescrizioni contenute nel comma 2 del suddetto art. 2, gli appositi modelli AA4/7 forniti da questo Ministero ai comuni stessi. Il citato art. 2 stabilisce, inoltre, che gli uffici comunali devono provvedere entro la prima decade del mese successivo a quello della presentazione, alla consegna delle domande ricevute agli uffici delle imposte dirette competenti per territorio. In relazione a quanto sopra, si pregano gli uffici delle imposte dirette di curare la trasmissione di tali domande al Centro informativo O.S.T. - Via Mario Carucci n. 99 - 00143 - Roma, in occasione dei passaggi periodici della ditta Borghi, incaricata del trasporto degli atti dagli uffici finanziari all'Anagrafe tributaria, con una bolla di accompagnamento predisposta dall'ufficio stesso. E' da tenere presente che come previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 404, per i soggetti nati successivamente al 22 dicembre 1989 - data dell'entrata in vigore del decreto stesso - il codice fiscale deve essere richiesto all'ufficio delle imposte dirette a cura delle persone titolari della rappresentanza dei soggetti medesimi, secondo le modalita' contenute nel decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 539. Il codice fiscale deve, quindi, essere comunicato dall'interessato alla unita' sanitaria locale all'atto della iscrizione del nuovo soggetto. Al fine di evitare che, l'adozione del codice fiscale come numero distintivo nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale determini un ingiustificato aumento dell'afflusso dei cittadini agli sportelli degli uffici delle imposte dirette, con ulteriori aggravi per il soddisfacimento delle altre esigenze dei contribuenti, e' indispensabile che le intendenze di finanza diano la maggiore diffusione possibile, tramite soprattutto la stampa e i mezzi audio visivi locali, alle nuove disposizioni, con particolare riferimento alle semplificazioni procedurali illustrate nella presente circolare. Il direttore generale: ROXAS