Si  comunica  che  con regolamenti della commissione delle Comunita'
europee in corso di  pubblicazione  -  ai  quali  si  rinvia  per  le
disposizioni  non  richiamate  nella  presente circolare - sono stati
fissati i quantitativi - riferiti al primo e  secondo  trimestre  del
corrente  anno  -,  entro cui e' possibile l'importazione, a prelievo
agevolato, di carni bovine congelate destinate  alla  trasformazione,
ai  sensi  dell'art. 14, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento
CEE n. 805/68 e ai sensi degli articoli 10 e 11 del  regolamento  CEE
n. 2377 del 4 settembre 1980.
Carni bovine congelate.
 Per  quanto  riguarda  le  carni  destinate  alla  fabbricazione  di
conserve non  contenenti  altre  componenti  caratteristiche  diverse
dalla  carne bovina o dalla gelatina (art. 14, par. 1, lettera a) del
succitato regolamento CEE n.  805/68),  il  quantitativo  massimo  da
importarsi  dai  Paesi  terzi  in esenzione da prelievo e' fissato in
tonnellate 12.500 espresse in carni con osso.
  Per   quanto   attiene   alle   carni  destinate  all'industria  di
trasformazione previste dall'art. 14, paragrafo 1,  lettera  b),  del
ripetuto  regolamento  CEE  n.  805/68,  il  quantitativo  massimo da
importarsi dai Paesi terzi con la riduzione del 55% del  prelievo  e'
fissato in tonnellate 12.500 espresse in carni con osso.
  La cauzione da costituire per l'ottenimento dei certificati e' pari
a 2 ECU (Lit. 3.503,34) per quintale.
  La  domanda  di certificato deve riguardare una quantita' minima di
tonnellate 5 di carne con osso ed una quantita' massima di tonnellate
1.250  per  il regime di cui alla lettera a) e 1.250 per il regime di
cui alla lettera b) surrichiamate.
Modalita' per la presentazione delle domande.
  Le   domande   per   partecipare  alla  ripartizione  dei  suddetti
quantitativi nel primo e secondo trimestre del corrente  anno  devono
pervenire  al  Ministero  del  commercio  con  l'estero  -  Direzione
generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II,  dal
1› all'8 giugno p.v.
  Per  i  successivi  trimestri  il  periodo  di  presentazione sara'
indicato nei relativi regolamenti comunitari. Per la data dell'arrivo
della  domanda al Ministero fara' fede quella risultante dal timbro a
calendario apposto all'atto della  presentazione.  Oltre  il  termine
finale  stabilito  per  la  presentazione  delle  domande non saranno
consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo  delle
domande  ricevute,  salvo  quanto piu' avanti previsto per il primo e
secondo trimestre. Le domande devono essere redatte su carta legale e
contenere  l'indicazione  secondo la quale chi sottoscrive la domanda
stessa   puo'   assumere   la   responsabilita'   civile   e   penale
dell'operazione.
  La  sottoscrizione  deve  essere  autenticata ai sensi dell'art. 20
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  Alle  domande  devono  essere allegati un certificato dell'Istituto
nazionale  per  le  conserve  alimentari  ed  un  certificato   della
competente  camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ambedue di data non anteriore a  trenta  giorni  precedenti  la  data
della   domanda.  Da  detta  certificazione  deve  risultare  che  il
richiedente svolge da almeno dodici  mesi  anteriori  alla  data  del
certificato  l'attivita'  relativa  alla  trasformazione  della carne
prevista dal summenzionato art. 14 del regolamento CEE n. 805/68.
  Limitatamente  alle  domande  di  presentazione entro il suindicato
periodo 1-8  giugno  p.v.,  considerata  la  ristrettezza  dei  tempi
disponibili,  si  consente  che,  nel  caso  in cui non sia possibile
presentare la suesposta documentazione, le  domande  siano  corredate
soltanto  dalla  copia  del certificato ottenuto nel quarto trimestre
dello scorso anno e di  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta',  ai  sensi  dell'art.  4  della citata legge n. 15, dalla
quale risulti che  non  sono  intervenute  variazioni  nei  confronti
dell'attivita' svolta nell'anno 1989 e che tuttora l'attivita' stessa
viene espletata.
  Tuttavia,  la  suesposta  documentazione  deve essere completamente
trasmessa dai richiedenti entro giugno p.v.
  Si  precisa  che  le  domande  devono  contenere,  per  le  diverse
categorie  di  richiedenti,  gli  impegni  stabiliti  dalla   vigente
normativa comunitaria.
  Per  i  trimestri  successivi  al  primo  ed al secondo, coloro che
abbiano  presentato  la  documentazione  nel   trimestre   precedente
potranno non ripresentare la documentazione stessa alla condizione di
formulare esplicito rinvio nella domanda al  trimestre  stesso  e  di
allegare copia del certificato ottenuto nel trimestre precedente.
  La  mancanza o la non conformita' di uno o piu' dei requisiti sopra
prescritti,  la  non  idoneita'  o  la   non   autenticazione   della
documentazione  o  della  firma,  cosi'  come la non conformita' alla
procedura  di  cui  alla  ripetuta  legge  n.  15  comporteranno   la
irricevibilita' della domanda.
                                            p. Il Ministro: GIORGIERI