Alle intendenze di finanza
                                  Agli ispettorati compartimentali
                                  delle imposte dirette
                                  Agli uffici distrettuali delle
                                  imposte dirette
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette di Roma, Milano,
                                  Bari, Pescara, Venezia, Bologna,
                                  Genova
                                  e, per conoscenza:
                                  Al servizio centrale degli
                                  ispettori tributari

 L'art.  11-bis  del  decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13 maggio 1988, n. 154, cosi' come
sostituito  dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1› marzo 1990, n.
40, stabilisce che se la coltura effettivamente praticata sul terreno
non  corrisponde  a  quella  risultante  dal  catasto, i contribuenti
devono  determinare  il  reddito  dominicale  ed  agrario dei terreni
applicando  la  tariffa di estimo media attribuibile alla qualita' di
coltura  praticata  nonche'  le  deduzioni  fuori tariffa. La tariffa
media  e' costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate
alle  diverse classi in cui e' suddivisa la qualita' di coltura ed il
numero  delle  classi  stesse. Per le qualita' di coltura non censite
nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie
e  le  deduzioni  fuori  tariffa  attribuite  a terreni con le stesse
qualita'  di coltura ubicate nel comune o sezione censuaria viciniore
nell'ambito  della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non
trovi  riscontro  nel  quadro  di  qualificazione  della provincia si
applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria
in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
  La  determinazione  del  reddito  dominicale  ed agrario secondo le
modalita' sopra riportate deve avvenire a partire:
   dal  periodo  di  imposta  successivo  a  quello  in  cui  si sono
verificate  le  variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del
reddito;
   dal  periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di
coltura  che  hanno  causato  la diminuizione del reddito, qualora la
denuncia  della  variazione  all'ufficio  tecnico  erariale sia stata
presentata  entro  il  termine  previsto  dalla  legge, ovvero, se la
denuncia  e' presentata dopo il detto termine, dal periodo di imposta
in cui la stessa e' presentata.
  Si ricorda che, ai sensi degli articoli 27, comma 1, e 31, comma 3,
del  T.U.I.R.,  i  contribuenti  devono  denunciare le variazioni dei
redditi  dominicale ed agrario al competente ufficio tecnico erariale
entro  il  31  gennaio  dell'anno  successivo a quello in cui si sono
verificati  i  fatti,  indicando la partita catastale e le particelle
cui  le  variazioni  si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica
del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle.
In  caso  di  omessa  denuncia, nel termine previsto dall'art. 27 del
T.U.I.R.,  delle  situazioni  che danno luogo a variazioni in aumento
del  reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica
una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
  L'art.  1, comma 4, del decreto-legge n. 40 del 1990 ha disposto il
differimento  al 31 maggio 1990 dei termini del 31 gennaio 1989 e del
31  gennaio  1990  per la denuncia delle variazioni della qualita' di
coltura.
  A  tale  riguardo,  nelle  istruzioni  per  la  compilazione  delle
dichiarazioni  dei redditi dei terreni relative al 1989 e' stato, tra
l'altro, precisato che:
   copia  della  denuncia  delle variazioni della qualita' di coltura
presentata  all'ufficio tecnico erariale entro il 31 maggio 1990 deve
essere  allegata  alla  dichiarazione dei redditi. Qualora il terreno
sia dato in affitto per uso agricolo l'affittuario deve allegare alla
propria  dichiarazione  copia  della denuncia presentata dal titolare
del  reddito  dominicale ovvero, in mancanza, la copia della denuncia
presentata  dall'affittuario  stesso  ai sensi dell'art. 31, comma 3,
del T.U.I.R.;
   nello  spazio  riservato alle "Annotazioni" e, qualora tale spazio
non  fosse sufficiente, in apposito allegato, devono essere indicati,
in  riferimento  a  ciascuna  particella variata, la tariffa d'estimo
media  attribuita  alla  qualita'  di coltura praticata, le deduzioni
fuori  tariffa  ed  il  comune  cui  si  e' fatto riferimento (per le
qualita'  di coltura non censite nello stesso comune o zona censuaria
ove e' sito il terreno).
  La  Direzione  generale del catasto e dei servizi tecnici erariali,
con  la  circolare  n.  3,  prot.  3/280,  del  17  gennaio 1990, nel
ridefinire  lo schema del mod. 26 da utilizzare per la denuncia delle
variazioni   di   coltura   al  fine  di  renderlo  piu'  rispondente
all'esigenza  dell'acquisizione  meccanografica delle informazioni in
esso  contenute,  ha  autorizzato  gli  uffici  tecnici  erariali  ad
accettare  comunque  anche  modelli  diversi,  purche'  contenenti le
stesse notizie richieste con il nuovo mod. 26.
  In  considerazione  di  quanto sopra specificato, la Confederazione
nazionale   dei   coltivatori  diretti,  la  Confederazione  generale
dell'agricoltura   italiana   e   la   Confederazione   italiana  dei
coltivatori  hanno  predisposto, di comune accordo, un modello per la
denuncia  delle variazioni di coltura, che hanno trasmesso, corredato
delle istruzioni per la compilazione anche in via meccanografica, sia
alla  scrivente che alla Direzione generale del catasto e dei servizi
tecnici  erariali.  La  Unione  generale  coltivatori,  ha, altresi',
comunicato di voler adottare anch'essa il modello sopra menzionato.
  Il  citato  modello - che si trasmette in allegato, unitamente alle
relative  istruzioni  -  prevede  l'indicazione,  oltre  che dei dati
contenuti  nel  mod. 26, anche del comune cui si e' fatto riferimento
(colonna 9), dei simboli delle deduzioni fuori tariffa (colonna 10) e
dei  redditi  dominicale  ed agrario attribuiti a ciascuna particella
(colonne 11 e 12).
  Si  ritiene opportuno evidenziare che sia il reddito dominicale che
quello  agrario sono determinati moltiplicando la media delle tariffe
attribuite  alle  diverse  classi  per  la  superficie  e  sottraendo
l'ammontare delle eventuali deduzioni fuori tariffa.
  Qualora  i contribuenti alleghino alla dichiarazione dei redditi il
modello per la denuncia delle variazioni predisposto dalle menzionate
organizzazioni  di  categoria  (ovvero  altro  modello  analogo), gli
stessi   non  sono,  ovviamente,  tenuti  ad  indicare  nello  spazio
riservato  alle  "Annotazioni",  ovvero  in  altro  allegato,  i dati
relativi alle tariffe d'estimo medie attribuite, alle deduzioni fuori
tariffa ed al comune cui si e' fatto riferimento.
  Gli  uffici  distrettuali  delle  imposte  dirette  e  i  centri di
servizio  delle  imposte dirette accuseranno ricevuta alle rispettive
intendenze di finanza; queste e gli ispettorati compartimentali delle
imposte dirette direttamente a questa Direzione generale.
                                         Il direttore generale: ROXAS