Alle intendenze di finanza Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova e, per conoscenza: Al servizio centrale degli ispettori tributari L'art. 11-bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1 marzo 1990, n. 40, stabilisce che se la coltura effettivamente praticata sul terreno non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario dei terreni applicando la tariffa di estimo media attribuibile alla qualita' di coltura praticata nonche' le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media e' costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui e' suddivisa la qualita' di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualita' di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualita' di coltura ubicate nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare. La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalita' sopra riportate deve avvenire a partire: dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito; dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuizione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'ufficio tecnico erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia e' presentata dopo il detto termine, dal periodo di imposta in cui la stessa e' presentata. Si ricorda che, ai sensi degli articoli 27, comma 1, e 31, comma 3, del T.U.I.R., i contribuenti devono denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27 del T.U.I.R., delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. L'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 40 del 1990 ha disposto il differimento al 31 maggio 1990 dei termini del 31 gennaio 1989 e del 31 gennaio 1990 per la denuncia delle variazioni della qualita' di coltura. A tale riguardo, nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi dei terreni relative al 1989 e' stato, tra l'altro, precisato che: copia della denuncia delle variazioni della qualita' di coltura presentata all'ufficio tecnico erariale entro il 31 maggio 1990 deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi. Qualora il terreno sia dato in affitto per uso agricolo l'affittuario deve allegare alla propria dichiarazione copia della denuncia presentata dal titolare del reddito dominicale ovvero, in mancanza, la copia della denuncia presentata dall'affittuario stesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del T.U.I.R.; nello spazio riservato alle "Annotazioni" e, qualora tale spazio non fosse sufficiente, in apposito allegato, devono essere indicati, in riferimento a ciascuna particella variata, la tariffa d'estimo media attribuita alla qualita' di coltura praticata, le deduzioni fuori tariffa ed il comune cui si e' fatto riferimento (per le qualita' di coltura non censite nello stesso comune o zona censuaria ove e' sito il terreno). La Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, con la circolare n. 3, prot. 3/280, del 17 gennaio 1990, nel ridefinire lo schema del mod. 26 da utilizzare per la denuncia delle variazioni di coltura al fine di renderlo piu' rispondente all'esigenza dell'acquisizione meccanografica delle informazioni in esso contenute, ha autorizzato gli uffici tecnici erariali ad accettare comunque anche modelli diversi, purche' contenenti le stesse notizie richieste con il nuovo mod. 26. In considerazione di quanto sopra specificato, la Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, la Confederazione generale dell'agricoltura italiana e la Confederazione italiana dei coltivatori hanno predisposto, di comune accordo, un modello per la denuncia delle variazioni di coltura, che hanno trasmesso, corredato delle istruzioni per la compilazione anche in via meccanografica, sia alla scrivente che alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. La Unione generale coltivatori, ha, altresi', comunicato di voler adottare anch'essa il modello sopra menzionato. Il citato modello - che si trasmette in allegato, unitamente alle relative istruzioni - prevede l'indicazione, oltre che dei dati contenuti nel mod. 26, anche del comune cui si e' fatto riferimento (colonna 9), dei simboli delle deduzioni fuori tariffa (colonna 10) e dei redditi dominicale ed agrario attribuiti a ciascuna particella (colonne 11 e 12). Si ritiene opportuno evidenziare che sia il reddito dominicale che quello agrario sono determinati moltiplicando la media delle tariffe attribuite alle diverse classi per la superficie e sottraendo l'ammontare delle eventuali deduzioni fuori tariffa. Qualora i contribuenti alleghino alla dichiarazione dei redditi il modello per la denuncia delle variazioni predisposto dalle menzionate organizzazioni di categoria (ovvero altro modello analogo), gli stessi non sono, ovviamente, tenuti ad indicare nello spazio riservato alle "Annotazioni", ovvero in altro allegato, i dati relativi alle tariffe d'estimo medie attribuite, alle deduzioni fuori tariffa ed al comune cui si e' fatto riferimento. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio delle imposte dirette accuseranno ricevuta alle rispettive intendenze di finanza; queste e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette direttamente a questa Direzione generale. Il direttore generale: ROXAS