IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO Visto l'art. 27, comma 9 e l'art. 39, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76; Visto il regolamento di riorganizzazione dell'ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, approvato con il decreto ministeriale 3 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1990; Considerato che il predetto regolamento, all'art. 5, prevede, tra l'altro, che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attivita' di completamento degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 marzo 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, continua ad avvalersi, fino al 28 febbraio 1991, degli organi consultivi costituiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri delegati; Ritenuto opportuno di continuare ad avvalersi del comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, costituito con il decreto ministeriale 25 maggio 1982, anche per le materie sottoposte, fino al 28 febbraio 1990, alla commissione consultiva di cui all'ordinanza n. 73/219/ZA del 25 marzo 1972; Ravvisata l'opportunita' di integrare il citato comitato consultivo con l'ing. Virgilio Torzilli, capo dell'ufficio di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e con l'avv. Massimo Annesi, gia' vice presidente della menzionata commissione consultiva; Decreta: Art. 1. 1. Il comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative, connesse all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, prosegue, fino al 28 febbraio 1991, la sua attivita' di consulenza, anche nelle materie gia' affidate alla commissione consultiva di cui in premessa.