IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale del 5 maggio 1928, con il quale la
Banca di credito agrario di Ferrara, con sede in  Ferrara,  e'  stata
autorizzata  a compiere, nella provincia di Ferrara, le operazioni di
credito agrario  di  esercizio  e  di  miglioramento  previste  dagli
articoli  2  e  3  del  regio  decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509,
convertito  nella  legge  5  luglio  1928,  n.  1760,  e   successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche'  il  decreto  legislativo  del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
  Vista  la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio del 29 dicembre 1977;
  Vista  la  domanda  del  16 novembre 1989, con la quale la predetta
banca ha chiesto l'autorizzazione ad estendere la propria  competenza
territoriale  in  materia  di  credito agrario di miglioramento nella
regione Emilia-Romagna e nelle regioni ad essa limitrofe;
  Considerato che l'accoglimento della predetta istanza non contrasta
con le  determinazioni  assunte  in  materia  dal  C.I.C.R.,  con  la
ricordata deliberazione;
  Ritenuta  l'urgenza,  ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375;
                               Decreta:
  La  Banca  di  credito  agrario di Ferrara, con sede in Ferrara, e'
autorizzata  ad  estendere  la  propria  competenza  territoriale  in
materia   di   credito   agrario   di   miglioramento  nella  regione
Emilia-Romagna e nelle regioni ad essa limitrofe.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 maggio 1990
                                                   Il Ministro: CARLI