IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64; Vista l'ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1989, con la quale e' stata disposta l'esecuzione da parte dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania di un programma di opere dirette a fronteggiare l'emergenza idrica in atto nella medesima regione per un importo totale di L. 150.640.450.000; Tenuto conto di quanto fatto presente dai rappresentanti del comune di Napoli e della regione Campania nel corso della riunione interministeriale svoltasi il 24 maggio 1990 circa l'ulteriore, drammatico, aggravamento della situazione di crisi idrica, e delle intese in tale sede raggiunte circa la improcrastinabile necessita' di fronteggiare tale gravissima emergenza mediante la piu' rapida esecuzione dei lavori disposti ai sensi dell'ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989; Vista la nota n. 6269 del 28 maggio 1990 con la quale il predetto assessorato ai lavori pubblici della regione Campania richiede, nel quadro delle predette intese, l'emanazione di un provvedimento straordinario idoneo ad accelerare l'ultimazione delle opere affidate ai sensi della sopra citata ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989 in corso di esecuzione, mediante utilizzazione delle economie, rese disponibili dai ribassi d'asta intervenuti nell'aggiudicazione dei lavori attraverso l'autorizzazione al medesimo assessorato ad impartire direttive alle imprese aggiudicatarie, per il tramite dei direttori dei lavori, intese ad accelerare l'esecuzione di alcune categorie di opere dietro corresponsione di un premio di accelerazione ovvero dell'aumento del 25% dei prezzi unitari, secondo quanto previsto nelle avvertenze generali delle "tariffe dei prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche" redatte dall'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania e dal provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonche' la autorizzazione ad accettare l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche anche diverse da quelle offerte in gara di appalto, purche' conformi alle specifiche tecniche del capitolato d'appalto, ed eventuali interventi migliorativi da contenere, comunque, nell'importo progettuale relativo ad ogni singola opera; Ritenuto che le richieste avanzate costituiscano, nell'immediato, la soluzione piu' idonea a contribuire a risolvere, con una piu' rapida esecuzione degli interventi in corso, la drammatica situazione in atto; Considerato altresi' che la proposta soluzione non comporta oneri aggiuntivi rispetto allo stanziamento disposto con la piu' volte citata ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989; Ritenuto altresi' opportuno, al fine di assicurare il raggiungimento dei fini anzidetti, disporre che il Dipartimento esegua verifiche sulla gestione degli interventi e sulla esecuzione delle singole opere avvalendosi eventualmente anche della collaborazione dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, ente dotato in materia, di notevole esperienza; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di accelerare nella maggiore misura possibile l'esecuzione degli interventi disposti con ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989 e di permettere l'entrata in servizio, prima della stagione estiva, anche in modo scaglionato, dei possibili pozzi di captazione, immettendo nella rete idrica della citta' di Napoli maggiori quantitativi di acqua di migliore qualita', l'assessore ai lavori pubblici della regione Campania puo' autorizzare i direttori dei lavori delle opere di cui all'ordinanza n. 1735/FPC citata a riconoscere alle imprese esecutrici delle stesse un aumento dei prezzi unitari, limitatamente ai lavori accelerati, e nella misura massima del 25% alla stregua di quanto previsto nelle avvertenze generali della "tariffa dei prezzi" per l'esecuzione di opere pubbliche redatta dall'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania e dal provveditorato regionale alle opere pubbliche, ed in applicazione nella regione stessa dal 1 giugno 1982, con i successivi aggiornamenti. 2. In alternativa alla facolta' di cui al comma 1 e per gli stessi fini l'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania puo' autorizzare un compenso a corpo per i maggiori oneri che scaturiscono dall'accelerazione dei lavori. Tale maggiore onere va configurato come nuovo prezzo da stabilire con apposite analisi e da concordare con le ditte affidatarie ai sensi degli articoli 21 e 22 del regolamento di cui al regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. 3. In ogni caso i detti aumenti devono essere contenuti nei finanziamenti gia' concessi utilizzando nei limiti massimi le economie acquisite in base a ribassi d'asta e somme a disposizione in sede di aggiudicazione.