IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la legge 1› marzo 1986, n. 64;
  Vista  l'ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1989, con la quale  e'  stata
disposta  l'esecuzione  da  parte dell'assessorato ai lavori pubblici
della  regione  Campania  di  un  programma  di   opere   dirette   a
fronteggiare l'emergenza idrica in atto nella medesima regione per un
importo totale di L. 150.640.450.000;
  Tenuto conto di quanto fatto presente dai rappresentanti del comune
di  Napoli  e  della  regione  Campania  nel  corso  della   riunione
interministeriale  svoltasi  il  24  maggio  1990  circa l'ulteriore,
drammatico, aggravamento della situazione di crisi  idrica,  e  delle
intese  in  tale sede raggiunte circa la improcrastinabile necessita'
di fronteggiare tale gravissima emergenza  mediante  la  piu'  rapida
esecuzione  dei  lavori  disposti ai sensi dell'ordinanza n. 1735/FPC
del 13 giugno 1989;
  Vista  la  nota n. 6269 del 28 maggio 1990 con la quale il predetto
assessorato ai lavori pubblici della regione Campania  richiede,  nel
quadro  delle  predette  intese,  l'emanazione  di  un  provvedimento
straordinario idoneo ad accelerare l'ultimazione delle opere affidate
ai  sensi della sopra citata ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989
in corso di esecuzione, mediante utilizzazione delle  economie,  rese
disponibili  dai  ribassi  d'asta intervenuti nell'aggiudicazione dei
lavori  attraverso  l'autorizzazione  al  medesimo   assessorato   ad
impartire  direttive  alle imprese aggiudicatarie, per il tramite dei
direttori dei lavori, intese ad  accelerare  l'esecuzione  di  alcune
categorie   di   opere   dietro   corresponsione   di  un  premio  di
accelerazione ovvero dell'aumento del 25% dei prezzi unitari, secondo
quanto  previsto  nelle avvertenze generali delle "tariffe dei prezzi
per l'esecuzione di  opere  pubbliche"  redatte  dall'assessorato  ai
lavori pubblici della regione Campania e dal provveditorato regionale
alle  opere  pubbliche,  nonche'  la  autorizzazione   ad   accettare
l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche anche diverse da
quelle offerte in gara di appalto, purche' conformi  alle  specifiche
tecniche   del   capitolato   d'appalto,   ed   eventuali  interventi
migliorativi  da  contenere,   comunque,   nell'importo   progettuale
relativo ad ogni singola opera;
  Ritenuto  che  le richieste avanzate costituiscano, nell'immediato,
la soluzione piu' idonea a contribuire  a  risolvere,  con  una  piu'
rapida esecuzione degli interventi in corso, la drammatica situazione
in atto;
  Considerato  altresi'  che la proposta soluzione non comporta oneri
aggiuntivi rispetto allo stanziamento  disposto  con  la  piu'  volte
citata ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989;
  Ritenuto   altresi'   opportuno,   al   fine   di   assicurare   il
raggiungimento dei  fini  anzidetti,  disporre  che  il  Dipartimento
esegua  verifiche  sulla gestione degli interventi e sulla esecuzione
delle   singole   opere   avvalendosi   eventualmente   anche   della
collaborazione  dell'Agenzia  per  lo  sviluppo del Mezzogiorno, ente
dotato in materia, di notevole esperienza;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  1.   Al   fine   di  accelerare  nella  maggiore  misura  possibile
l'esecuzione degli interventi disposti con ordinanza n. 1735/FPC  del
13  giugno  1989  e  di permettere l'entrata in servizio, prima della
stagione estiva, anche in modo scaglionato, dei  possibili  pozzi  di
captazione,  immettendo  nella  rete  idrica  della  citta' di Napoli
maggiori quantitativi di acqua di migliore qualita',  l'assessore  ai
lavori  pubblici  della regione Campania puo' autorizzare i direttori
dei lavori delle opere di cui  all'ordinanza  n.  1735/FPC  citata  a
riconoscere  alle  imprese  esecutrici  delle  stesse  un aumento dei
prezzi unitari, limitatamente ai lavori accelerati,  e  nella  misura
massima  del  25%  alla  stregua  di quanto previsto nelle avvertenze
generali  della  "tariffa  dei  prezzi"  per  l'esecuzione  di  opere
pubbliche  redatta  dall'assessorato ai lavori pubblici della regione
Campania e dal provveditorato regionale alle opere pubbliche,  ed  in
applicazione   nella  regione  stessa  dal  1›  giugno  1982,  con  i
successivi aggiornamenti.
  2.  In alternativa alla facolta' di cui al comma 1 e per gli stessi
fini l'assessorato ai lavori pubblici  della  regione  Campania  puo'
autorizzare un compenso a corpo per i maggiori oneri che scaturiscono
dall'accelerazione dei lavori. Tale  maggiore  onere  va  configurato
come  nuovo  prezzo da stabilire con apposite analisi e da concordare
con le ditte  affidatarie  ai  sensi  degli  articoli  21  e  22  del
regolamento di cui al regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
  3.  In  ogni  caso  i  detti  aumenti  devono  essere contenuti nei
finanziamenti  gia'  concessi  utilizzando  nei  limiti  massimi   le
economie acquisite in base a ribassi d'asta e somme a disposizione in
sede di aggiudicazione.