IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto in particolare il testo della lettera a) dell'art. 1, comma 8, della legge stessa, che consente di individuare con decreto, tra l'altro, quali siano i prodotti minerali e chimico-industriali utilizzabili, nonche', quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi per ciascun prodotto agli acquirenti; Visto il decreto 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985, recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali, rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 1986 e modificato da ultimo con decreto 20 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1989; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la direttiva della commissione CEE n. 89/520/CEE, del 6 settembre 1989, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 270, del 19 settembre 1989, con la quale e' stato modificato l'allegato alla direttiva del Consiglio CEE n. 82/471/CEE, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, con l'aggiunta del sale sodico della DL-metionina, al gruppo 3, amminoacidi e loro sali e con la sostituzione dell'intero gruppo 4, concernente invece gli analoghi idrossilati degli amminoacidi; Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nelle suindicate direttive comunitarie; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1. 1. L'allegato B al decreto 13 novembre 1985, citato nelle premesse, e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto.