IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8
marzo  1968,  n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo  1988,  n.  152, concernente la disciplina della preparazione e
del commercio dei mangimi;
  Visto  in  particolare il testo della lettera a) dell'art. 1, comma
8,  della  legge stessa, che consente di individuare con decreto, tra
l'altro,  quali  siano  i  prodotti  minerali  e  chimico-industriali
utilizzabili,  nonche',  quando  occorrano,  le norme di impiego e di
confezionamento  e  le dichiarazioni da fornirsi per ciascun prodotto
agli acquirenti;
  Visto  il  decreto  13  novembre  1985,  pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  293  del  13 dicembre 1985,
recante    l'elenco    dei    prodotti    di   origine   minerale   e
chimico-industriali  che  possono essere impiegati nell'alimentazione
degli  animali,  rettificato  con  avviso  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  175  del  30  luglio  1986  e modificato da ultimo con
decreto  20  luglio  1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192
del 18 agosto 1989;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Vista  la  direttiva  della  commissione  CEE  n. 89/520/CEE, del 6
settembre  1989,  pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 270,
del  19  settembre  1989, con la quale e' stato modificato l'allegato
alla  direttiva  del Consiglio CEE n. 82/471/CEE, del 30 giugno 1982,
relativa   a   taluni  prodotti  impiegati  nell'alimentazione  degli
animali, con l'aggiunta del sale sodico della DL-metionina, al gruppo
3,  amminoacidi  e loro sali e con la sostituzione dell'intero gruppo
4, concernente invece gli analoghi idrossilati degli amminoacidi;
  Ritenuto  necessario  adeguare  la vigente normativa nazionale alle
disposizioni contenute nelle suindicate direttive comunitarie;
  Sentita  la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9
della  citata  legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere
favorevole;
  Visto  l'art.  6,  sub  u),  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'allegato B al decreto 13 novembre 1985, citato nelle premesse,
e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto.