IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988); Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente disposizioni in materia di pubblico impiego, ed in particolare il comma 6 dell'art. 7 che prevede la realizzazione di speciali progetti obiettivo interessanti in special modo la tutela dei beni culturali ed ambientali; Visto l'art. 10 della predetta legge 29 dicembre 1988, n. 554, che consente di procedere, col presente decreto, alla sperimentazione di idonee procedure operative anche in deroga alle norme vigenti, al fine di rendere piu' snella ed efficace l'azione amministrativa, di determinare i compensi per i componenti del comitato tecnico scientifico, nonche' di avvalersi di centri specializzati pubblici, a partecipazione pubblica o anche privati; Visto l'art. 3 della legge 28 febbraio 1990, n. 37, che proroga la disponibilita' dei finanziamenti previsti dall'art. 26 della legge n. 67/88 al 31 dicembre 1992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, concernente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1989, con il quale l'on. avv. Remo Gaspari e' stato nominato Ministro per la funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1989 di delega al Ministro on. avv. Remo Gaspari; Vista la proposta del Ministero per i beni culturali e ambientali n. 4890 del 3 maggio 1990, con la quale viene presentato un progetto finalizzato all'ampliamento dell'orario di apertura degli istituti di antichita' ed arte in differenti aree del territorio nazionale attraverso l'assunzione temporanea di addetti ai servizi di vigilanza da destinare ai suddetti istituti, nei periodi di maggior flusso di visitatori nell'anno 1990, durante il quale e' prevista una eccezionale domanda di accesso ai medesimi; Considerata l'opportunita' di attivare il progetto allo scopo di perseguire risultati positivi, derivanti da una maggiore efficacia del servizio in rapporto agli esiti della normale gestione; Considerato che la spesa occorrente per l'attuazione del progetto di ampliamento dell'orario di apertura degli istituti di antichita' ed arte e' valutata in L. 14.804.265.000 da fronteggiare con le disponibilita' degli appositi fondi di cui al cap. 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1990; Ritenuta la opportunita' di nominare un apposito comitato di vigilanza con il compito di verificare la corretta attuazione del progetto nello spirito delle finalita' volute dal legislatore nell'art. 26 della legge n. 67/88; Visto il parere del comitato tecnico scientifico istituito dal Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 67/88, con decreto del 12 luglio 1988, e successive integrazioni; Sentita la Commissione nazionale per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di Osservatorio del pubblico impiego; Sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Decreta: Art. 1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'art. 10 della legge 28 dicembre 1988, n. 554, e all'art. 3 della legge 28 febbraio 1990, n. 37, e' approvato e reso esecutivo il progetto occupazionale presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Il progetto ha la durata di tre mesi per periodi programmati anche discontinui da giugno a dicembre 1990.