IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E PER I
   BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  l'art.  26  della  legge  11  marzo 1988, n. 67, concernente
disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1988);
  Vista  la  legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente disposizioni
in materia  di  pubblico  impiego,  ed  in  particolare  il  comma  6
dell'art.  7  che  prevede  la  realizzazione  di  speciali  progetti
obiettivo interessanti in special modo la tutela dei  beni  culturali
ed ambientali;
  Visto  l'art. 10 della predetta legge 29 dicembre 1988, n. 554, che
consente di procedere, col presente decreto, alla sperimentazione  di
idonee  procedure  operative  anche  in deroga alle norme vigenti, al
fine di rendere piu' snella ed efficace l'azione  amministrativa,  di
determinare   i  compensi  per  i  componenti  del  comitato  tecnico
scientifico, nonche' di avvalersi di centri specializzati pubblici, a
partecipazione pubblica o anche privati;
  Visto  l'art. 3 della legge 28 febbraio 1990, n. 37, che proroga la
disponibilita' dei finanziamenti previsti dall'art. 26 della legge n.
67/88 al 31 dicembre 1992;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986,
n. 13, concernente le  norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista
dall'accordo  intercompartimentale  di  cui  all'art.  12 della legge
quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 luglio 1989,
con il quale l'on. avv. Remo Gaspari e' stato nominato  Ministro  per
la funzione pubblica;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
1989 di delega al Ministro on. avv. Remo Gaspari;
  Vista  la  proposta del Ministero per i beni culturali e ambientali
n. 4890 del 3 maggio 1990, con la quale viene presentato un  progetto
finalizzato all'ampliamento dell'orario di apertura degli istituti di
antichita' ed  arte  in  differenti  aree  del  territorio  nazionale
attraverso l'assunzione temporanea di addetti ai servizi di vigilanza
da destinare ai suddetti istituti, nei periodi di maggior  flusso  di
visitatori   nell'anno   1990,  durante  il  quale  e'  prevista  una
eccezionale domanda di accesso ai medesimi;
  Considerata  l'opportunita'  di  attivare il progetto allo scopo di
perseguire risultati positivi, derivanti da  una  maggiore  efficacia
del servizio in rapporto agli esiti della normale gestione;
  Considerato  che  la spesa occorrente per l'attuazione del progetto
di ampliamento dell'orario di apertura degli istituti  di  antichita'
ed  arte  e'  valutata  in  L.  14.804.265.000 da fronteggiare con le
disponibilita' degli appositi fondi di cui al cap. 6872  dello  stato
di  previsione  del  Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario
1990;
  Ritenuta  la  opportunita'  di  nominare  un  apposito  comitato di
vigilanza con il compito di verificare  la  corretta  attuazione  del
progetto   nello  spirito  delle  finalita'  volute  dal  legislatore
nell'art. 26 della legge n. 67/88;
  Visto  il  parere  del  comitato  tecnico scientifico istituito dal
Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 26 della  legge
n. 67/88, con decreto del 12 luglio 1988, e successive integrazioni;
  Sentita  la  Commissione  nazionale  per il controllo dei flussi di
spesa con funzioni di Osservatorio del pubblico impiego;
  Sentite  le  confederazioni  sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi del combinato disposto di cui all'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 1› febbraio  1986,  n.  13,  all'art.  26
della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'art. 10 della legge 28 dicembre
1988, n. 554, e all'art. 3 della legge 28 febbraio 1990,  n.  37,  e'
approvato  e  reso esecutivo il progetto occupazionale presentato dal
Ministro per i beni culturali e  ambientali  ai  sensi  dell'art.  26
della legge 11 marzo 1988, n. 67.
  Il  progetto ha la durata di tre mesi per periodi programmati anche
discontinui da giugno a dicembre 1990.