IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese; Ritenuta la necessita' di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni; Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanita', dell'ambiente, per il Mezzogiorno, per gli affari regionali e per il coordinamento della protezione civile, e del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio; Visto che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si e' dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attivita' di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; Considerato che dall'esame di programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni e' stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo; Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del Centro Nord e del Sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonche' gli atti allegati e, in particolare, quelli riguardanti la regione Abruzzo; Considerato che dalla documentazione dello stesso Ministro per gli affari regionali inviata si evince che vi e' l'assenso della regione e l'indicazione che l'ente che deve provvedere agli interventi e' la stessa regione Abruzzo attraverso i suoi organi; Considerato che, tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi e' stata quella di procedere all'immediata attuazione delle opere realizzabili nel breve periodo; Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilita', le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilita' e di somma urgenza e che, pertanto, e' necessario, altresi', abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere; Ritenuto, altresi', di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute, pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel Provveditore regionale alle opere pubbliche; Ritenuto di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto gia' disposto nel decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205; Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformita' di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e cio' al fine di consentire una piu' rapida realizzazione degli interventi; Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del Dipartimento e che sugli stessi vigilino i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati; Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si debba far fronte attingendo alle disponibilita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo; Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. 1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Abruzzo sono disposti i seguenti interventi: pontenziamento acquedotto del Tavo in provincia di Pescara per lire 500 milioni; potenziamento dell'acquedotto Giardino nelle province di Chieti e Pescara per lire 350 milioni; potenziamento dell'acquedotto della Mora in provincia di Pescara per lire 800 milioni. 2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvede la regione Abruzzo.