IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  1   giugno  1977 con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  dei   vini
"Carignano del Sulcis" ed e' stato approvato il relativo disciplinare
di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 171 del 24 luglio 1989;
  Ritenuta  l'opportunita'  in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale del  vino  in  discorso  di
accogliere la domanda suddetta;
  Sulla  proposta  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata dei vini "Carignano del Sulcis" riconosciuta con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  1   giugno 1977 e' sostituito per
intero con il seguente testo:
            Disciplinare di produzione della denominazione
        di origine controllata dei vini "Carignano del Sulcis"
                               Art. 1.
  La  denominazione  di origine controllata "Carignano del Sulcis" e'
riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.