IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il quale al comma 2 prevede che il Ministro per il coordinamento della protezione civile provveda, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanita' e del tesoro, all'attuazione degli interventi urgenti, approvati con la procedura di cui all'art. 8 dello stesso decreto-legge, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque e a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto; Vista la deliberazione in data 9 ottobre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1989, con la quale la Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po ha approvato i piani ed i progetti di intervento delle suddette regioni per l'approvvigionamento idrico alternativo, intesi a fronteggiare l'emergenza derivante dall'inquinamento da diserbanti, predisposti ed approvati dalle regioni stesse; Considerata la necessita' di prevedere le modalita' per una rapida definizione delle procedure per l'acquisizione di permessi o autorizzazioni di tutti gli enti statali, regionali, provinciali e comunali interessati all'attuazione delle opere; Vista l'ordinanza n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985, contenente la disciplina dei compensi da erogare ai direttori dei lavori, agli ingegneri capo e alle commissioni di collaudo per i lavori con onere a carico del fondo per la protezione civile; Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, contenente misure dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere il cui onere e' a carico del fondo per la protezione civile; Ritenuto opportuno, ai fini di una corretta azione della pubblica amministrazione, rifarsi, per l'affidamento dei lavori, alla disciplina di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, e, in particolare, all'art. 24, lettera a),di detta norma quale criterio che assicura, ai fini ora detti, le maggiori garanzie, nonche' alle disposizioni di cui all'art. 2- bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155; Sentita la regione interessata; Acquisita l'intesa con il Ministro dell'ambiente con telex n. SI/AC/5737 del 27 aprile 1990, con il Ministro della sanita' con telex n. 100/22.45/3035 dell'11 maggio 1990, con il Ministro del tesoro con telex n. 135636 del 2 maggio 1990; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per gli interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti, e' disposta l'attuazione delle opere di cui alla deliberazione 9 ottobre 1989 indicata nelle premesse. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere. Le opere di cui al comma precedente, dell'importo globale di lire 5 miliardi, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.