IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 6 dicembre 1988 e le successive integrazioni e modificazioni in data 18 giugno, 19 settembre, 6 e 18 dicembre 1989 e 8 gennaio 1990, con le quali la S.p.a. Liguria vita, con sede in Bergamo, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonche' l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza; Vista la lettera in data 8 febbraio 1990, n. 020421, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 15 febbraio 1990; Vista la lettera in data 30 marzo 1990, n. 021128, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa; Considerato che, ai fini di garantire l'effettiva attuazione del programma di attivita' la Liguria - Societa' di assicurazioni S.p.a., si e' impegnata a non cedere a terzi il controllo della Liguria vita S.p.a., nei cinque anni successivi all'autorizzazione all'esercizio; Decreta: Art. 1. La Liguria vita S.p.a., con sede in Bergamo, e' autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo I, le assicurazioni sulla durata della vita umana, ed assicurativa nel ramo V, le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742. La Liguria - Societa' di assicurazioni S.p.a. non potra' procedere ad alcuna alienazione nel primo quinquennio di attivita', del pacchetto azionario di controllo della Liguria vita S.p.a., se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP.