IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista   la  domanda  in  data  6  dicembre  1988  e  le  successive
integrazioni e modificazioni in data 18 giugno, 19 settembre, 6 e  18
dicembre  1989 e 8 gennaio 1990, con le quali la S.p.a. Liguria vita,
con sede in Bergamo, ha chiesto l'autorizzazione ad  esercitare,  nel
territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita
umana,   la   relativa   riassicurazione   e   le    operazioni    di
capitalizzazione,   nonche'   l'approvazione  di  alcune  tariffe  di
assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;
  Vista  la  lettera in data 8 febbraio 1990, n. 020421, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole sulla domanda di  autorizzazione  presentata  dall'impresa
anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella riunione del 15 febbraio 1990;
  Vista  la  lettera  in  data 30 marzo 1990, n. 021128, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole all'approvvazione delle  tariffe  e  delle  condizioni  di
polizza presentate dalla richiamata impresa;
  Considerato  che,  ai  fini di garantire l'effettiva attuazione del
programma di attivita' la Liguria - Societa' di assicurazioni S.p.a.,
si  e' impegnata a non cedere a terzi il controllo della Liguria vita
S.p.a., nei cinque anni successivi all'autorizzazione all'esercizio;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  Liguria  vita  S.p.a.,  con  sede in Bergamo, e' autorizzata ad
esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa
e riassicurativa nel ramo I, le assicurazioni sulla durata della vita
umana, ed assicurativa nel ramo V, le operazioni di  capitalizzazione
di  cui  all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private, approvato con il decreto del Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, di cui al punto A) della tabella
allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.
  La  Liguria - Societa' di assicurazioni S.p.a. non potra' procedere
ad  alcuna  alienazione  nel  primo  quinquennio  di  attivita',  del
pacchetto  azionario  di  controllo della Liguria vita S.p.a., se non
previa autorizzazione del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, su parere dell'ISVAP.