IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Veduta la legge 18 ottobre 1984, n. 760, con la quale e' stato ratificato l'accordo del 28 aprile 1983 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio; Veduto in particolare l'art. 2 del suddetto accordo relativo al riconoscimento dei titoli accademici; Veduto lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in data 31 maggio 1990 con le quali e' stato concordato dai Paesi di recepire il risultato dei lavori svolti nella III sessione, tenuta a Roma il 7 maggio 1990, dalla commissione mista di esperti, prevista dal citato art. 2 del citato accordo italo-sammarinese; Decreta: Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dalla Scuola superiore di studi storici dell'Universita' di San Marino e' riconosciuto in Italia secondo le seguenti condizioni e modalita': 1) Gli allievi della Scuola superiore di studi storici dell'Universita' degli studi San Marino, in appresso chiamata Scuola, che intendono chiedere la dichiarazione di riconoscimento in Italia del titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola medesima, devono essere in possesso di laurea italiana in discipline storiche anche non afferenti a dipartimenti, corsi di laurea o facolta' di storia oppure di analogo titolo straniero riconosciuto equipollente da parte italiana all'atto dell'iscrizione alla Scuola. Tale requisito deve essere appositamente indicato nel bando di concorso per l'ammissione alla Scuola. 2) Gli allievi attualmente iscritti alla Scuola per il triennio 1989-91, interessati ad ottenere la dichiarazione di riconoscimento in Italia, dovranno, ove non siano in possesso del predetto requisito, presentare ad una universita' italiana, nelle forme previste della normativa vigente in Italia, richiesta di equipollenza del loro titolo di ammissione alla Scuola entro il 31 luglio 1990. 3) La durata degli studi per ottenere il titolo finale presso la Scuola sara' non inferiore a tre anni. 4) Il numero dei titoli finali rilasciati dalla Scuola che potranno essere riconosciuti in Italia e' fissato in sette per anno solare a partire dal 1991 incluso. 5) Nei confronti degli uditori della Scuola non potra' essere effettuato alcun riconoscimento. 6) La Repubblica italiana non riconoscera' titoli stranieri eventualmente dichiarati equipollenti, dalla Repubblica di San Marino, al titolo rilasciato dalla Scuola. 7) Gli interessati, per ottenere la dichiarazioine di riconoscimento in Italia del titolo rilasciato dalla Scuola dovranno inoltrare, per il tramite della competente Rappresentanza diplomatica italiana, apposita domanda al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. La domanda dovra' essere corredata dei seguenti documenti: titolo finale rilasciato dalla Scuola; laurea italiana o titolo straniero riconosciuto equipollente in Italia all'atto dell'iscrizione alla Scuola (vedi punto 2); bando di concorso per l'ammissione alla Scuola; eventuale altra documentazione amministrativa prevista dalle norme vigenti in Italia. 8) La dichiarazione di riconoscimento di cui al precedente punto 7) sara' rilasciata dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esclusivamente sulla base dell'accertamento della congruita' della documentazione esibita. Il presente decreto sara' pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore contemporaneamente alle note del 31 maggio 1990 indicate nelle premesse. Roma, 11 giugno 1990 Il Ministro: RUBERTI