IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Veduta  la  legge  18  ottobre  1984, n. 760, con la quale e' stato
ratificato  l'accordo  del  28  aprile  1983  tra  il  Governo  della
Repubblica  italiana  e il Governo della Repubblica di San Marino sul
riconoscimento reciproco dei titoli di studio;
  Veduto  in  particolare  l'art.  2 del suddetto accordo relativo al
riconoscimento dei titoli accademici;
  Veduto  lo  scambio  di  note  tra  la  Repubblica  italiana  e  la
Repubblica di San Marino in data 31 maggio 1990 con le quali e' stato
concordato dai Paesi di recepire il risultato dei lavori svolti nella
III sessione, tenuta a Roma il 7 maggio 1990, dalla commissione mista
di   esperti,   prevista   dal  citato  art.  2  del  citato  accordo
italo-sammarinese;
                               Decreta:
  Il  titolo di dottore di ricerca, rilasciato dalla Scuola superiore
di studi storici dell'Universita' di San Marino  e'  riconosciuto  in
Italia secondo le seguenti condizioni e modalita':
   1)   Gli   allievi   della   Scuola  superiore  di  studi  storici
dell'Universita' degli studi San Marino, in appresso chiamata Scuola,
che  intendono  chiedere la dichiarazione di riconoscimento in Italia
del titolo di dottore di ricerca rilasciato  dalla  Scuola  medesima,
devono  essere  in possesso di laurea italiana in discipline storiche
anche non afferenti a dipartimenti, corsi di  laurea  o  facolta'  di
storia  oppure  di analogo titolo straniero riconosciuto equipollente
da parte italiana all'atto dell'iscrizione alla Scuola.
   Tale  requisito  deve  essere  appositamente indicato nel bando di
concorso per l'ammissione alla Scuola.
   2)  Gli  allievi  attualmente iscritti alla Scuola per il triennio
1989-91, interessati ad ottenere la dichiarazione  di  riconoscimento
in   Italia,  dovranno,  ove  non  siano  in  possesso  del  predetto
requisito,  presentare  ad  una  universita'  italiana,  nelle  forme
previste della normativa vigente in Italia, richiesta di equipollenza
del loro titolo di ammissione alla Scuola entro il 31 luglio 1990.
   3)  La  durata degli studi per ottenere il titolo finale presso la
Scuola sara' non inferiore a tre anni.
   4)  Il  numero  dei  titoli  finali  rilasciati  dalla  Scuola che
potranno essere riconosciuti in Italia e' fissato in sette  per  anno
solare a partire dal 1991 incluso.
   5)  Nei  confronti  degli  uditori  della Scuola non potra' essere
effettuato alcun riconoscimento.
   6)  La  Repubblica  italiana  non  riconoscera'  titoli  stranieri
eventualmente  dichiarati  equipollenti,  dalla  Repubblica  di   San
Marino, al titolo rilasciato dalla Scuola.
   7)   Gli   interessati,   per   ottenere   la   dichiarazioine  di
riconoscimento in Italia del titolo rilasciato dalla Scuola  dovranno
inoltrare, per il tramite della competente Rappresentanza diplomatica
italiana, apposita domanda  al  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica. La domanda dovra' essere corredata
dei seguenti documenti:
    titolo finale rilasciato dalla Scuola;
    laurea  italiana  o titolo straniero riconosciuto equipollente in
Italia all'atto dell'iscrizione alla Scuola (vedi punto 2);
    bando di concorso per l'ammissione alla Scuola;
    eventuale  altra  documentazione  amministrativa  prevista  dalle
norme vigenti in Italia.
   8)  La  dichiarazione di riconoscimento di cui al precedente punto
7) sara' rilasciata dal Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica esclusivamente sulla base dell'accertamento
della congruita' della documentazione esibita.
  Il presente decreto sara' pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera'  in  vigore  contemporaneamente  alle
note del 31 maggio 1990 indicate nelle premesse.
   Roma, 11 giugno 1990
                                                 Il Ministro: RUBERTI