LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con  regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata dall'istituto europeo di oncologia  S.r.l.,
per  la realizzazione di fabbricato ad uso istituto di ricerca e cura
oncologica su area ubicata nel comune di Milano mappali 12,  13,  37,
49,  foglio  n.  655, a vincolo paesaggistico in forza di decreto del
presidente della giunta regionale 28 marzo 1984, nonche'  gravata  da
vincolo  di  immodificabilita'  ed inedificabilita' temporanea di cui
all'art. 1- ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  in  quanto
ricompresa   nell'ambito   territoriale   n.   7,   individuato   con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto  anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza "sociale" dell'opera in argomento,
diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  sociali,  consistenti in
diritti inalienabili relativi alla salute pubblica e privata;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinibile   esigenza   di
soddisfare  i  suddetti  interessi  "sociali"  ad  essa sottesi, come
evidenziato dalla delibera giunta  municipale  n.  5573/89,  i  quali
rivestono  una  rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8 agosto 1985,  n.  431;  cio'  in  considerazione  della
contenuta trasformazione urbana dell'ambito agricolo preso in esame;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico
ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti  nella
limitazione   e   minimizzazione   dei   comparti  agricoli  unitari,
nell'evitare l'erosione casuale ed irrazionale dell'unita'  aziendale
delle   aziende  agricole  attive,  nel  limitare  la  trasformazione
funzionale  delle  aree  e  degli  immobili  appartenenti  a  cascine
prossime  ai centri e nuclei urbani e l'utilizzo delle strade agrarie
per la mobilita' extra-agricola, nel minimizzare  ovvero  evitare  la
previsione di espansione dell'urbanizzazione che ignorano il reticolo
irriguo e la copertura  delle  rogge  ed  infine  nel  preservare  le
presenze arboree e filari significativi;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge  8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Sentita  la  commissione  provinciale  per la tutela delle bellezze
naturali di Milano, che, in data  6  febbraio  1989  si  e'  espressa
favorevolmente   alla  realizzazione  del  progetto  con  riserva  di
valutazione   complessiva   degli   elaborati   esecutivi   e   della
sistemazione generale delle aree;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  7,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare, ex art. 7 della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Milano, mappali 12, 13, 37, 49, foglio  n.  655,
dall'ambito territoriale n. 7 individuato con deliberazione di giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  7,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4) di inviare al sindaco del comune di Milano copia della Gazzetta
Ufficiale, contenente la presente deliberazione,  affinche'  provveda
ad  affiggerla  all'albo  comunale:  il comune stesso dovra' tenere a
disposizione degli interessati copia della Gazzetta Ufficiale con  la
relativa  planimetria,  ai  sensi  dell'art.  4 della legge 29 giugno
1939, n. 1497.
    Milano, 6 febbraio 1990
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO