IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Considerata  la  grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle
particolari anomalie meteorologiche  venutesi  a  creare  nel  nostro
Paese;
  Ritenuta  la necessita' di fronteggiare una tale diffusa situazione
che investe esigenze primarie delle popolazioni;
  Tenuto   conto   delle   indicazioni   scaturite   dalle   riunioni
appositamente  tenutesi  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
Ministri  il  13  marzo  1990  e  il  28  marzo  1990  fra i Ministri
dell'interno, del tesoro, dei  lavori  pubblici,  dell'agricoltura  e
delle  foreste,  dell'industria,  delle partecipazioni statali, della
sanita', dell'ambiente, per il Mezzogiorno, per gli affari  regionali
e  per il coordinamento della protezione civile, e del 19 aprile 1990
fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;
  Visto  che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si
e' dato luogo alla  costituzione,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica
con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali  ed
i  problemi istituzionali nella necessaria attivita' di coordinamento
degli interventi volti a fronteggiare, con  la  massima  urgenza,  la
crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento
acquisite dal  Ministro  per  gli  affari  regionali  ed  i  problemi
istituzionali;
  Considerato  che,  dall'esame  di  programmi  fatti pervenire dalle
regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare
benefici  alle  popolazioni  e'  stato evidenziato che alcuni tipi di
opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;
  Vista  la  nota  del  12  maggio  1990  del Ministro per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali con la quale sono stati inviati
gli  elenchi  aggiornati  degli  interventi  urgenti  che  il Governo
intende realizzare nelle regioni  del  centro  nord  e  del  sud  per
fronteggiare  l'emergenza  idrica,  nonche'  gli atti allegati ed, in
particolare, quelli riguardanti la regione Marche;
  Considerato  che dalla documentazione dello stesso Ministro per gli
affari regionali inviata si evince che vi e' l'assenso della  regione
e l'indicazione degli enti che dovranno provvedere agli interventi;
  Considerato  che,  tra le indicazioni scaturite da queste riunioni,
vi e' stata quella di procedere all'immediata attuazione delle  opere
realizzabili nel breve periodo;
  Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della
sua indilazionabilita', le opere previste per gli interventi volti ad
affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse
nazionale, di pubblica utilita' e di somma urgenza e  che,  pertanto,
e' necessario, altresi', abbreviare al massimo i tempi e le procedure
per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;
  Ritenuto,  altresi',  di dover fissare un termine entro il quale le
stesse  procedure  dell'affidamento  devono  essere   compiute   pena
l'intervento  di  un  organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di
individuare nel provveditore regionale alle opere pubbliche;
  Ritenuto  altresi'  di  fissare  un termine anche per il compimento
delle opere, a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin  da
questo  momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci
si riporta a quanto gia' disposto nel decreto-legge 1›  aprile  1989,
n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;
  Ritenuto  infine  di  dover disporre ogni altro accorgimento sia in
ordine alle  procedure  e  allo  svolgimento  dei  lavori,  che  agli
espropri   ed  ai  trasporti,  anche  in  conformita'  di  precedenti
esperienze  acquisite  in  analoghe  emergenze  e  cio'  al  fine  di
consentire una piu' rapida realizzazione degli interventi;
  Ritenuto  di  dover  disporre,  ai fini di una sollecita e puntuale
realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano
informati  gli  uffici del Dipartimento e che sugli stessi vigilino i
provveditorati regionali  alle  opere  pubbliche  del  Ministero  dei
lavori  pubblici,  mentre  alla  collaudazione  delle  relative opere
provvedano soggetti appositamente incaricati;
  Ritenuto  che  per il finanziamento delle dette opere, come da nota
del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del
12  maggio 1990, si deve far fronte attingendo alle disponibilita' di
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo;
  Avvalendosi  dei  poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Marche
sono disposti gli interventi elencati nell'unito allegato, nel  quale
sono  indicati: l'ente gestore, le opere da realizzare ed il relativo
costo presumibile.