IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986; Vista la legge 19 luglio 1988, n. 278, recante norme sul fermo temporaneo obbligatorio e sul ritiro definitivo delle navi da pesca, che prevede, all'art. 4, l'emanazione di norme di attuazione, fissandone principi e limiti; Visto il decreto 21 luglio 1988, n. 306, recante le suddette norme di attuazione sul fermo temporaneo e sul ritiro definitivo delle navi da pesca; Considerato che ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 21 luglio 1988, n. 306, occorre individuare i periodi di fermo per l'anno 1990; Considerata la necessita' di contenere lo sforzo di pesca nel periodo immediatamente successivo al fermo, in modo da ridurre gli effetti sugli stocks appena ricostituiti; Sentiti il comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche marine; Decreta: Art. 1. Dal 1 luglio al 14 agosto 1990, per quarantacinque giorni consecutivi, sono soggette al fermo temporaneo obbligatorio tutte le navi adibite alla pesca a strascico e con la volante iscritte nei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara, Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli, Taranto e Crotone. Sono escluse dall'effettuazione del fermo nel suddetto periodo le navi che, iscritte nei suddetti compartimenti, si trovano in Tirreno ad effettuare la campagna di pesca dei gamberi di profondita'. Nello stesso periodo e' comunque vietato per tutte le navi l'esercizio della pesca a strascico e con la volante nelle acque prospicienti i predetti compartimenti marittimi. E' fatto, altresi', divieto di svolgere la suddetta attivita' di pesca con strascico e volanti nei citati compartimenti marittimi nei giorni di venerdi', sabato e domenica delle otto settimane successive al periodo di fermo.