IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente la disciplina del credito peschereccio di esercizio, la quale prevede, all'art. 5, che i prestiti e le anticipazioni, aventi durata non superiore a diciotto mesi, sono effettuati dalle aziende ed istituti esercenti il credito peschereccio di esercizio attraverso sconto o rilascio di cambiale pesca, apertura di credito in conto corrente o altre forme tecniche consentite dagli ordinamenti delle singole aziende ed istituti; Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 1990, con il quale, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della citata legge n. 302/1989, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, ha stabilito le modalita' tecniche necessarie per l'attuazione della legge medesima; Considerato che l'art. 5, comma 3, della citata legge n. 302/1989 prevede che sia il Ministro del tesoro ad emanare con proprio decreto le norme tecniche di attuazione delle aperture di credito in conto corrente; Ravvisata la necessita' di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prossima riunione; Decreta: Art. 1. All'apertura di credito in conto corrente pesca - avente durata non superiore a diciotto mesi - si applica, in quanto compatibile, la disciplina contenuta negli articoli 1842 e seguenti (Dell'apertura di credito bancario) e 1852 e seguenti (Delle operazioni bancarie in conto corrente) del codice civile. E' esclusa in ogni caso l'applicazione dell'art. 1853 del codice civile.