IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  28 agosto 1989, n. 302, concernente la disciplina
del credito peschereccio di esercizio, la quale prevede, all'art.  5,
che  i  prestiti  e  le  anticipazioni, aventi durata non superiore a
diciotto mesi, sono effettuati dalle aziende ed istituti esercenti il
credito  peschereccio  di  esercizio  attraverso sconto o rilascio di
cambiale pesca, apertura di credito in conto corrente o  altre  forme
tecniche  consentite  dagli  ordinamenti  delle  singole  aziende  ed
istituti;
  Visto  il  decreto ministeriale del 12 marzo 1990, con il quale, ai
sensi dell'art. 16, comma 1,  della  citata  legge  n.  302/1989,  il
Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  della marina
mercantile,  ha  stabilito  le  modalita'  tecniche  necessarie   per
l'attuazione della legge medesima;
  Considerato  che  l'art. 5, comma 3, della citata legge n. 302/1989
prevede che sia il Ministro del tesoro ad emanare con proprio decreto
le  norme  tecniche  di attuazione delle aperture di credito in conto
corrente;
  Ravvisata  la  necessita' di adottare il presente provvedimento con
la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio  decreto-legge
12  marzo  1936,  n.  375,  con  l'impegno  di darne comunicazione al
Comitato interministeriale per il credito e il  risparmio  nella  sua
prossima riunione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  All'apertura di credito in conto corrente pesca - avente durata non
superiore a diciotto mesi - si applica,  in  quanto  compatibile,  la
disciplina contenuta negli articoli 1842 e seguenti (Dell'apertura di
credito bancario) e 1852 e seguenti  (Delle  operazioni  bancarie  in
conto corrente) del codice civile.
  E'  esclusa  in  ogni caso l'applicazione dell'art. 1853 del codice
civile.