IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi; Visto l'art. 42 del regolamento di attuazione della cennata legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, il quale prescrive che i sigilli di garanzia degli involucri contenenti materie prime e semilavorati di metalli preziosi siano apposti su laminette di metallo o lega metallica non ferrosi; Tenuto conto che ai sensi del citato art. 42, comma quarto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del comitato centrale metrico, puo' autorizzare con proprio decreto l'impiego di materiale non metallico per le laminette di cui sopra; Considerato che ragioni di progresso tecnico ed esigenze di mercato suggeriscono l'introduzione di sigilli confezionati anche in materiale plastico, la cui utilizzazione offre garanzie analoghe a quelle fornite dai sistemi realizzati con laminette metalliche; Visto il parere favorevole del comitato centrale metrico espresso nella riunione dell'11 dicembre 1987; Decreta: Art. 1. Le laminette su cui apporre i sigilli a garanzia degli involucri contenenti materie prime e semilavorati in metalli preziosi che, per quanto stabilito dall'art. 42, comma terzo, del regolamento di applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, sono realizzate in metallo o lega metallica non ferrosi, possono essere prodotte in materiale plastico, come previsto dal successivo comma dello stesso art. 42. Le caratteristiche del materiale della laminetta e del sistema di sigillatura sono autorizzate, a domanda degli interessati, con provvedimento del direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, sentito il parere del comitato centrale metrico.