La nota all'art. 6 della legge citata in epigrafe, riportata a pag. 14 della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, e' sostituita dalla seguente:
"Nota all'art. 6: - L'art. 38 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e' il seguente: 'Art. 38 (Disposizioni penali). - Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire centomila a lire un milione o con l'arresto da quindici giorni ad un anno. Nei casi piu' gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma puo' presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorita' giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale'. La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui al primo comma dell'articolo soprariportato e' stata successivamente moltiplicata per tre (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, terzo comma). La misura attuale della sanzione e' quindi 'da lire trecentomila a lire tre milioni'".