IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, con  il  quale
viene  prevista  la deliberazione dei consigli comunali e provinciali
riguardante il piano di risanamento finanziario per  provvedere  alla
copertura  delle  passivita'  gia'  esistenti e per assicurare in via
permanente condizioni di equilibrio della gestione;
  Considerato che ai sensi del comma 5 del citato art. 25 gli enti in
condizioni di dissesto, ai quali  sono  attribuiti  trasferimenti  di
parte  corrente  in  misura  inferiore  a  quella  media della classe
demografica di appartenenza, possono richiedere, con la presentazione
del  piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta,
che costituira' uno dei fattori di consolidamento  finanziario  della
gestione;
  Rilevato,  inoltre,  che  per il detto comma 5 la media di ciascuna
delle fasce  demografiche  indicate  nel  predetto  decreto-legge  n.
66/1989  all'art.  18,  comma  1,  lettera  c),  deve essere definita
all'inizio di ciascun anno,  considerando  unificate  le  ultime  due
classi;
  Visto il proprio decreto n. 3833/E3, del 27 giugno 1989, registrato
alla Corte dei conti il 21 dicembre  1989,  con  il  quale  e'  stata
determinata   la  media  dei  trasferimenti  ordinari  e  perequativi
attribuiti, per l'anno 1989,  ai  comuni  per  ciascuna  delle  fasce
demografiche  di  appartenenza,  a  norma  degli articoli 14 e 18 del
citato  decreto-legge  n.  66/1989,  con  esclusione,  per  i  motivi
indicati  nello  stesso  decreto  n.  3833/E3,  del  fondo  derivante
dall'addizionale sul consumo di energia elettrica di cui all'art.  6,
comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla
legge 27 gennaio 1989, n. 20;
  Ravvisata   la   necessita'  di  determinare  anche  la  media  dei
trasferimenti attribuiti ai comuni per l'anno 1990 per ciascuna delle
fasce demografiche di appartenenza;
  Ritenuto  che tali trasferimenti siano quelli previsti per i comuni
a titolo di fondo ordinario e perequativo, ai sensi degli articoli  4
e  8  del  decreto-legge  28  dicembre 1989, n. 415, convertito dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 38;
  Rilevato,  riguardo al contributo perequativo previsto dall'art. 6,
comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla
legge  27  gennaio 1989, n. 20, che detto contributo risulta compreso
nei trasferimenti attribuiti ai comuni per l'anno 1990  limitatamente
alla  quota  da assegnare ai comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  media  nazionale  dei  trasferimenti  attribuiti  ai comuni per
ciascuna delle fasce demografiche ai sensi degli articoli  18,  comma
1,  lettera  c),  e  25,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  66/1989,
considerando unificate le ultime due classi, sono le seguenti:
                                                    Media nazionale
         Fascia demografica                           pro-capite
           ___________                                  _______
 1a - Comuni con meno   di     500 abitanti  . . . . L. 405.701
 2a - Comuni da     500 a      999 abitanti  . . . . "  369.313
 3a - Comuni da   1.000 a    1.999 abitanti  . . . . "  313.322
 4a - Comuni da   2.000 a    2.999 abitanti  . . . . "  297.598
 5a - Comuni da   3.000 a    4.999 abitanti  . . . . "  278.962
 6a - Comuni da   5.000 a    9.999 abitanti  . . . . "  262.751
 7a - Comuni da  10.000 a   19.999 abitanti  . . . . "  288.939
 8a - Comuni da  20.000 a   59.999 abitanti  . . . . "  323.007
 9a - Comuni da  60.000 a   99.999 abitanti  . . . . "  411.439
10a - Comuni da 100.000 a  249.999 abitanti  . . . . "  435.654
11a - Comuni da 250.000 a  499.999 abitanti  . . . . "  599.067
12a - Comuni da 500.000   abitanti ed oltre  . . . . "  548.751
   Roma, 17 maggio 1990
                                               p. Il Ministro: FAUSTI