IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, con il quale viene prevista la deliberazione dei consigli comunali e provinciali riguardante il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passivita' gia' esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione; Considerato che ai sensi del comma 5 del citato art. 25 gli enti in condizioni di dissesto, ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della classe demografica di appartenenza, possono richiedere, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituira' uno dei fattori di consolidamento finanziario della gestione; Rilevato, inoltre, che per il detto comma 5 la media di ciascuna delle fasce demografiche indicate nel predetto decreto-legge n. 66/1989 all'art. 18, comma 1, lettera c), deve essere definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi; Visto il proprio decreto n. 3833/E3, del 27 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1989, con il quale e' stata determinata la media dei trasferimenti ordinari e perequativi attribuiti, per l'anno 1989, ai comuni per ciascuna delle fasce demografiche di appartenenza, a norma degli articoli 14 e 18 del citato decreto-legge n. 66/1989, con esclusione, per i motivi indicati nello stesso decreto n. 3833/E3, del fondo derivante dall'addizionale sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20; Ravvisata la necessita' di determinare anche la media dei trasferimenti attribuiti ai comuni per l'anno 1990 per ciascuna delle fasce demografiche di appartenenza; Ritenuto che tali trasferimenti siano quelli previsti per i comuni a titolo di fondo ordinario e perequativo, ai sensi degli articoli 4 e 8 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38; Rilevato, riguardo al contributo perequativo previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, che detto contributo risulta compreso nei trasferimenti attribuiti ai comuni per l'anno 1990 limitatamente alla quota da assegnare ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989; Decreta: Art. 1. La media nazionale dei trasferimenti attribuiti ai comuni per ciascuna delle fasce demografiche ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera c), e 25, comma 5, del decreto-legge n. 66/1989, considerando unificate le ultime due classi, sono le seguenti: Media nazionale Fascia demografica pro-capite ___________ _______ 1a - Comuni con meno di 500 abitanti . . . . L. 405.701 2a - Comuni da 500 a 999 abitanti . . . . " 369.313 3a - Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti . . . . " 313.322 4a - Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti . . . . " 297.598 5a - Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti . . . . " 278.962 6a - Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti . . . . " 262.751 7a - Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti . . . . " 288.939 8a - Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti . . . . " 323.007 9a - Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti . . . . " 411.439 10a - Comuni da 100.000 a 249.999 abitanti . . . . " 435.654 11a - Comuni da 250.000 a 499.999 abitanti . . . . " 599.067 12a - Comuni da 500.000 abitanti ed oltre . . . . " 548.751 Roma, 17 maggio 1990 p. Il Ministro: FAUSTI