IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, e' stato rifinanziato l'art. 1 del decreto-legge 27 marzo 1987, n. 8, sui dissesti idrogeologici; Vista la legge 28 ottobre 1986, n. 730, con la quale e' stato disposto, all'art. 1, comma 1, lettera O, un contributo speciale di L. 10.000.000.000 alla regione Umbria per interventi di consolidamento delle frane ubicate nel comune di Perugia, localita' Fontivegge, e nel comune di Montone, localita' Capoluogo; Visto l'art. 5, comma 5- bis, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, con il quale si autorizza l'utilizzazione dello stanziamento, disposto con la sopra citata legge n. 730 del 28 ottobre 1986, anche per la riattazione degli immobili danneggiati dai movimenti franosi; Vista la nota n. 13964 datata 18 maggio 1989 della regione Umbria che, oltre a riferire sull'utilizzazione dello stanziamento concesso, sollecita ulteriori finanziamenti con il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; Considerate le risultanze dei sopralluoghi in data 14 aprile 1988 e 25 aprile 1990 da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, che ha ravvisato una situazione di pericolo incombente per la pubblica e privata incolumita', oltre ad accertare una precarieta' statica per numerosi edifici sgomberati perche' danneggiati per effetto dei movimenti franosi; Vista la nota n. 8569 del 22 maggio 1990 della regione Umbria con la quale si evidenzia l'urgenza di riattare, per ora, gli immobili di Fontivegge, dove l'area franosa e' stata stabilizzata; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di aderire, sia pure parzialmente, alla richiesta della regione Umbria e sopperire ai notevoli disagi cui vanno incontro i nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni lesionate dal movimento franoso; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per le finalita' di cui in premessa la regione Umbria e' autorizzata all'esecuzione delle opere di riattazione di immobili danneggiati dal movimento franoso di Perugia-Fontivegge.