IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio
nazionale;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della  revisione  prezzi  per  tutte  le opere il cui onere grava sul
Fondo della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto  l'art.  30  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  38,
con  il  quale,  tra  l'altro,  e'  stato  rifinanziato  l'art. 1 del
decreto-legge 27 marzo 1987, n. 8, sui dissesti idrogeologici;
  Vista  la  legge  28  ottobre  1986,  n. 730, con la quale e' stato
disposto, all'art. 1, comma 1, lettera O, un contributo  speciale  di
L.   10.000.000.000   alla   regione   Umbria   per   interventi   di
consolidamento delle frane ubicate nel comune di  Perugia,  localita'
Fontivegge, e nel comune di Montone, localita' Capoluogo;
  Visto l'art. 5, comma 5- bis, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.  120,
con   il  quale  si  autorizza  l'utilizzazione  dello  stanziamento,
disposto con la sopra citata legge n. 730 del 28 ottobre 1986,  anche
per la riattazione degli immobili danneggiati dai movimenti franosi;
  Vista  la  nota n. 13964 datata 18 maggio 1989 della regione Umbria
che, oltre a riferire sull'utilizzazione dello stanziamento concesso,
sollecita  ulteriori  finanziamenti  con  il decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8;
  Considerate le risultanze dei sopralluoghi in data 14 aprile 1988 e
25 aprile 1990 da parte del Gruppo  nazionale  per  la  difesa  dalle
catastrofi   idrogeologiche,  che  ha  ravvisato  una  situazione  di
pericolo incombente per la pubblica e privata incolumita',  oltre  ad
accertare  una  precarieta'  statica  per numerosi edifici sgomberati
perche' danneggiati per effetto dei movimenti franosi;
  Vista  la  nota n. 8569 del 22 maggio 1990 della regione Umbria con
la quale si evidenzia l'urgenza di riattare, per ora, gli immobili di
Fontivegge, dove l'area franosa e' stata stabilizzata;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  la  necessita'  di  aderire, sia pure parzialmente, alla
richiesta della regione Umbria e sopperire  ai  notevoli  disagi  cui
vanno incontro i nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni
lesionate dal movimento franoso;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per   le  finalita'  di  cui  in  premessa  la  regione  Umbria  e'
autorizzata all'esecuzione delle opere  di  riattazione  di  immobili
danneggiati dal movimento franoso di Perugia-Fontivegge.