IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli
interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della  revisione  prezzi  per  tutte  le opere il cui onere grava sul
Fondo della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto  l'art.  30  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  38,
con  il  quale,  tra  l'altro,  e'  stato  rifinanziato  l'art. 1 del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per gli interventi sui  dissesti
idrogeologici;
  Viste  le ordinanze n. 1433/FPC del 12 aprile 1988, n. 1455/FPC del
28 aprile 1988 e n. 1715/FPC  del  12  maggio  1989,  rispettivamente
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1988, n. 103
del 4 maggio 1988 e n. 120 del 25 maggio  1989,  con  le  quali  sono
stati  concessi  finanziamenti  per  eliminare  situazioni di rischio
connesse alle condizioni del suolo nel comune di Lentini;
  Vista la nota n. 858 datata 19 gennaio 1990 della regione siciliana
assessorato lavori pubblici ufficio del genio civile di Siracusa  con
la  quale  si  sollecita  un  finanziamento  di  L.  1.617.000.000, a
completamento  degli  interventi  in  atto  necessari  al  definitivo
consolidamento  del  movimento  franoso nei quartieri di Tirone e San
Paolo del comune di Lentini;
  Considerato   che   la  suddetta  opera  servira'  a  garantire  la
salvaguardia della pubblica e privata incolumita' per  l'abitato  dei
quartieri sopra citati e che il movimento franoso e' in condizioni di
stabilita' estremamente precaria per  il  mancato  completamento  dei
lavori di consolidamento;
  Ravvisata la necessita' di aderire alla richiesta per consentire un
immediato intervento  integrativo  alle  sopra  citate  ordinanze  n.
1433/FPC  del  12  aprile  1988,  n. 1455/FPC del 28 aprile 1988 e n.
1715/FPC del 12  maggio  1989,  senza  il  quale  potrebbe  risultare
vanificato   il   lavoro  di  consolidamento  sin'ora  eseguito,  con
possibile permanenza del rischio per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le  finalita' di cui in premessa l'ufficio del genio civile di
Siracusa e' autorizzato all'esecuzione nel comune  di  Lentini  delle
opere  di completamento tese all'eliminazione del pericolo incombente
per dissesto idrogeologico.