IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, e' stato rifinanziato l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per gli interventi sui dissesti idrogeologici; Viste le ordinanze n. 1433/FPC del 12 aprile 1988, n. 1455/FPC del 28 aprile 1988 e n. 1715/FPC del 12 maggio 1989, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1988, n. 103 del 4 maggio 1988 e n. 120 del 25 maggio 1989, con le quali sono stati concessi finanziamenti per eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Lentini; Vista la nota n. 858 datata 19 gennaio 1990 della regione siciliana assessorato lavori pubblici ufficio del genio civile di Siracusa con la quale si sollecita un finanziamento di L. 1.617.000.000, a completamento degli interventi in atto necessari al definitivo consolidamento del movimento franoso nei quartieri di Tirone e San Paolo del comune di Lentini; Considerato che la suddetta opera servira' a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumita' per l'abitato dei quartieri sopra citati e che il movimento franoso e' in condizioni di stabilita' estremamente precaria per il mancato completamento dei lavori di consolidamento; Ravvisata la necessita' di aderire alla richiesta per consentire un immediato intervento integrativo alle sopra citate ordinanze n. 1433/FPC del 12 aprile 1988, n. 1455/FPC del 28 aprile 1988 e n. 1715/FPC del 12 maggio 1989, senza il quale potrebbe risultare vanificato il lavoro di consolidamento sin'ora eseguito, con possibile permanenza del rischio per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per le finalita' di cui in premessa l'ufficio del genio civile di Siracusa e' autorizzato all'esecuzione nel comune di Lentini delle opere di completamento tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.