IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: La denominazione delle varieta' di risone e delle corrispondenti varieta' di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varieta', con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1988-89 con le tabelle annesse al presente decreto e firmate dai Ministri proponenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 24 gennaio 1990 COSSIGA MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1990 Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 105
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: L'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, sostituito dall'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, cosi' recita: "Art. 2. - Le varieta' di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi: a) comune o originario; b) semifino; c) fino; d) superfino. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, verra' determinata la denominazione delle varieta' del risone e delle corrispondenti varieta' di riso nonche' la loro attribuzione a ciascun gruppo. Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso le caratteristiche di ciascuna varieta' con l'indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti. Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre".