IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art.  2  della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la
disciplina del commercio interno del riso e l'art. 1  della  legge  5
giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;
  Sulla  proposta  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
  La  denominazione  delle  varieta' di risone e delle corrispondenti
varieta' di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche
di  ciascuna varieta', con la indicazione delle tolleranze consentite
e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della  legge
18  marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586,
e per l'annata agraria 1988-89 con le  tabelle  annesse  al  presente
decreto e firmate dai Ministri proponenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 24 gennaio 1990
                               COSSIGA
                                  MANNINO, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1990
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 105
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota alle premesse:
             L'art.  2  della legge 18 marzo 1958, n. 325, sostituito
          dall'art. 1 della  legge  5  giugno  1962,  n.  586,  cosi'
          recita:
             "Art.  2.  -  Le  varieta'  di  risone  e  di  riso sono
          classificate nei seguenti gruppi:
               a) comune o originario;
               b) semifino;
               c) fino;
               d) superfino.
             Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
          del Ministro per l'agricoltura e le  foreste,  di  concerto
          con  il  Ministro  per  l'industria  e il commercio, verra'
          determinata la denominazione delle varieta'  del  risone  e
          delle  corrispondenti  varieta'  di  riso  nonche'  la loro
          attribuzione a ciascun gruppo.
             Con  lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il
          riso  le   caratteristiche   di   ciascuna   varieta'   con
          l'indicazione  delle  tolleranze  consentite e dei relativi
          limiti.
             Il   decreto   contenente   le   tabelle   portanti   le
          denominazioni e le indicazioni di cui ai  precedenti  commi
          deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre".