IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  26  gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da
parte di  determinate  categorie  di  contribuenti  dell'imposta  sul
valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di
speciali registratori di cassa;
  Visto   il   decreto  ministeriale  23  marzo  1983,  e  successive
modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 1, quinto comma, della
legge  26  gennaio  1983,  n.  18, con il quale vengono definite, tra
l'altro, le caratteristiche degli apparecchi misuratori  fiscali,  le
modalita'   per  l'acquisizione,  i  controlli  e  le  operazioni  di
manutenzione  degli  stessi,   nonche'   gli   adempimenti   manuali,
indispensabili  in  caso  di  mancato funzionamento, previsti anche a
carico del fornitore e dell'incaricato della loro manutenzione,  atti
ad  assicurare  l'osservanza dell'obbligo di rilascio dello scontrino
fiscale;
  Considerata  la necessita' di adeguare alle nuove tecnologie in uso
nel settore  degli  apparecchi  misuratori  fiscali  gli  adempimenti
tecnici  e  di manutenzione previsti nel predetto decreto, al fine di
assicurare una efficace organizzazione dell'assistenza tecnica  degli
apparecchi stessi;
  Visto   il   parere   favorevole  espresso  dalla  commissione  per
l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali nella seduta del 6
novembre 1989;
                               Decreta:
                               Art. 1.
             Valenza organizzativa di assistenza tecnica
  1.  Il  servizio di assistenza tecnica e manutenzione di apparecchi
misuratori fiscali puo' essere svolto  dalle  ditte  produttrici  e/o
importatrici,  nei  confronti  dei  rispettivi  apparecchi,  mediante
propri centri (assistenza diretta) o mediante centri istituiti presso
concessionari o rivenditori (assistenza indiretta).
  2.  La  rete di assistenza tecnica di cui all'art. 4, comma quarto,
n. 9, del decreto  23  marzo  1983,  e'  approvata  con  decreto  del
Ministro  delle  finanze  ed,  ai  fini della idoneita' della valenza
organizzativa, deve essere costituita da un numero  non  inferiore  a
quindici  centri  di assistenza diretta o indiretta, dislocati almeno
in cinque regioni e comunque nelle regioni in  cui  siano  installati
apparecchi misuratori fiscali delle ditte produttrici o importatrici.
  3.  Il  servizio  di assistenza e manutenzione deve essere prestato
dai centri in via esclusiva per ogni ditta produttrice o importatrice
di  registratori di cassa e/o di terminali elettronici e/o di bilance
elettroniche munite di stampante.
  4.  In  caso  di  risoluzione  del  rapporto  di  concessione  o di
rivendita di cui al comma 1, i centri di assistenza indiretta cessano
di  far  parte  della  rete  di  assistenza della ditta produttrice o
importatrice e sono tenuti alla  immediata  restituzione  alla  ditta
stessa  delle  tessere  di riconoscimento e dei marchi identificativi
dei propri tecnici, previsti dall'art. 9, comma secondo,  del  citato
decreto 23 marzo 1983.
  5.  I tecnici, in caso di risoluzione del rapporto con il centro di
assistenza sia diretta che  indiretta,  sono  tenuti  alla  immediata
restituzione   dei   marchi   identificativi   e   delle  tessere  di
riconoscimento al centro medesimo. I centri di  assistenza  indiretta
devono  provvedere  all'immediato inoltro dei marchi identificativi e
delle tessere di riconoscimento al produttore o importatore. I centri
di   assistenza   diretta  ed  indiretta  devono  inoltre  provvedere
all'annotazione della variazione sul  registro  di  cui  all'art.  9,
comma primo, n. 4 del citato decreto 23 marzo 1983.
  6.   Le   variazioni   dell'organizzazione   di   assistenza  e  di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di  cui  all'art.  9,  ultimo
comma  del  decreto  23 marzo 1983, da comprendere in una nuova mappa
integrale ed aggiornata, devono essere notificate al Ministero  delle
finanze  entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare
e sono operative a decorrere dalla data della notifica. Le variazioni
sono ratificate con decreto del Ministro delle finanze.