IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa; Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 1, quinto comma, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, con il quale vengono definite, tra l'altro, le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, le modalita' per l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione degli stessi, nonche' gli adempimenti manuali, indispensabili in caso di mancato funzionamento, previsti anche a carico del fornitore e dell'incaricato della loro manutenzione, atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale; Considerata la necessita' di adeguare alle nuove tecnologie in uso nel settore degli apparecchi misuratori fiscali gli adempimenti tecnici e di manutenzione previsti nel predetto decreto, al fine di assicurare una efficace organizzazione dell'assistenza tecnica degli apparecchi stessi; Visto il parere favorevole espresso dalla commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali nella seduta del 6 novembre 1989; Decreta: Art. 1. Valenza organizzativa di assistenza tecnica 1. Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione di apparecchi misuratori fiscali puo' essere svolto dalle ditte produttrici e/o importatrici, nei confronti dei rispettivi apparecchi, mediante propri centri (assistenza diretta) o mediante centri istituiti presso concessionari o rivenditori (assistenza indiretta). 2. La rete di assistenza tecnica di cui all'art. 4, comma quarto, n. 9, del decreto 23 marzo 1983, e' approvata con decreto del Ministro delle finanze ed, ai fini della idoneita' della valenza organizzativa, deve essere costituita da un numero non inferiore a quindici centri di assistenza diretta o indiretta, dislocati almeno in cinque regioni e comunque nelle regioni in cui siano installati apparecchi misuratori fiscali delle ditte produttrici o importatrici. 3. Il servizio di assistenza e manutenzione deve essere prestato dai centri in via esclusiva per ogni ditta produttrice o importatrice di registratori di cassa e/o di terminali elettronici e/o di bilance elettroniche munite di stampante. 4. In caso di risoluzione del rapporto di concessione o di rivendita di cui al comma 1, i centri di assistenza indiretta cessano di far parte della rete di assistenza della ditta produttrice o importatrice e sono tenuti alla immediata restituzione alla ditta stessa delle tessere di riconoscimento e dei marchi identificativi dei propri tecnici, previsti dall'art. 9, comma secondo, del citato decreto 23 marzo 1983. 5. I tecnici, in caso di risoluzione del rapporto con il centro di assistenza sia diretta che indiretta, sono tenuti alla immediata restituzione dei marchi identificativi e delle tessere di riconoscimento al centro medesimo. I centri di assistenza indiretta devono provvedere all'immediato inoltro dei marchi identificativi e delle tessere di riconoscimento al produttore o importatore. I centri di assistenza diretta ed indiretta devono inoltre provvedere all'annotazione della variazione sul registro di cui all'art. 9, comma primo, n. 4 del citato decreto 23 marzo 1983. 6. Le variazioni dell'organizzazione di assistenza e di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'art. 9, ultimo comma del decreto 23 marzo 1983, da comprendere in una nuova mappa integrale ed aggiornata, devono essere notificate al Ministero delle finanze entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare e sono operative a decorrere dalla data della notifica. Le variazioni sono ratificate con decreto del Ministro delle finanze.