IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 16 marzo, 19 giugno, 5 e 31 luglio 1989 della Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, e di condizioni speciali di polizza; Viste le lettere n. 923206 del 18 settembre 1989, n. 924635 del 21 dicembre 1989, n. 924636 del 21 dicembre 1989 e n. 924638 del 21 dicembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste: 1) tariffa di opzione di differimento automatico di scadenza per assicurazioni di capitale differito; 2) clausola di rivalutazione da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffa di opzione di differimento automatico di scadenza per assicurazioni di rendita vitalizia differita: i tassi sono gli stessi del precedente punto 1); 4) clausola di rivalutazione da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 3); 5) tariffa di opzione di differimento automatico di scadenza per assicurazioni miste; 6) clausola di rivalutazione da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 5); 7) tariffa per assicurazione temporanee di gruppo, da applicare a favore dei dipendenti della Lloyd Adriatico S.p.a.; 8) condizioni speciali da applicare alle tariffe di cui al punto 7); 9) regolamento della gestione degli investimenti denominata "Fondo utili"; 10) assicurazione temporanea in caso di morte a capitale e a premio annuo crescenti linearmente in misura del 5%, del 10% e del 15%: tassi di premio di tariffa; 11) condizioni di applicazione della suddetta tariffa; 12) condizioni speciali da applicare alla suddetta tariffa; 13) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione da applicare ad una assicurazione collettiva per il trattamento di fine rapporto ad elevata partecipazione agli utili (Tar. AIL 89 EPU). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 1990 Il Ministro: BATTAGLIA