IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in data 16 marzo, 19 giugno, 5 e 31 luglio 1989
della Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, intese ad ottenere
l'approvazione  di  alcune  tariffe di assicurazione sulla vita, e di
condizioni speciali di polizza;
  Viste  le lettere n. 923206 del 18 settembre 1989, n. 924635 del 21
dicembre 1989, n. 924636 del 21 dicembre 1989  e  n.  924638  del  21
dicembre  1989  con  le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  -   ISVAP,   ha
comunicato  che  non  esistono  elementi ostativi alla emanazione del
provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali
di  polizza,  presentate  dalla  Lloyd  Adriatico S.p.a., con sede in
Trieste:
   1)  tariffa  di opzione di differimento automatico di scadenza per
assicurazioni di capitale differito;
   2)  clausola  di rivalutazione da applicare alla tariffa di cui al
precedente punto 1);
   3)  tariffa  di opzione di differimento automatico di scadenza per
assicurazioni di rendita vitalizia differita: i tassi sono gli stessi
del precedente punto 1);
   4)  clausola  di rivalutazione da applicare alla tariffa di cui al
precedente punto 3);
   5)  tariffa  di opzione di differimento automatico di scadenza per
assicurazioni miste;
   6)  clausola  di rivalutazione da applicare alla tariffa di cui al
precedente punto 5);
   7)  tariffa per assicurazione temporanee di gruppo, da applicare a
favore dei dipendenti della Lloyd Adriatico S.p.a.;
   8)  condizioni  speciali da applicare alle tariffe di cui al punto
7);
   9) regolamento della gestione degli investimenti denominata "Fondo
utili";
   10)  assicurazione  temporanea  in  caso  di  morte a capitale e a
premio annuo crescenti linearmente in misura del 5%, del  10%  e  del
15%: tassi di premio di tariffa;
   11) condizioni di applicazione della suddetta tariffa;
   12) condizioni speciali da applicare alla suddetta tariffa;
   13)   condizioni   speciali,   comprensive   della   clausola   di
rivalutazione da applicare ad una  assicurazione  collettiva  per  il
trattamento  di  fine  rapporto  ad elevata partecipazione agli utili
(Tar. AIL 89 EPU).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 maggio 1990
                                               Il Ministro: BATTAGLIA