IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita'  accademiche  di   questa   Universita',   concernente   il
riordinamento della scuola di specializzazione in clinica dei piccoli
animali;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 20 ottobre  1989,  nonche'  la  nota  del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
prot. n. 3282 del 22 novembre 1989;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato e
modificato con i decreti  sopracitati,  e'  ulteriormente  modificato
come di seguito indicato.
  Gli articoli da 762 a 774, relativi alla scuola di specializzazione
in clinica dei piccoli animali, che muta denominazione in  scuola  di
specializzazione  in  malattie  dei piccoli animali, sono soppressi e
sostituiti dai seguenti, con lo spostamento della  numerazione  degli
articoli successivi:
                      Scuola di specializzazione
                   in malattie dei piccoli animali
  Art.  762. - E' istituita la scuola di specializzazione in malattie
dei piccoli animali presso l'Universita' degli studi di Milano.
  La  scuola  ha lo scopo di ampliare, approfondire ed aggiornare sul
piano  scientifico  e  tecnico  la  preparazione  professionale   dei
laureati  in  medicina  veterinaria  nell'ambito  delle  malattie dei
piccoli animali.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dei piccoli
animali.
  Art.  763.  -  La  scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di
corso  prevede  almeno  duecentocinquanta  ore  di   insegnamento   e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
venti   per   ciascun  anno  di  corso  per  un  totale  di  quaranta
specializzandi.
  Art.  764.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale,  concorre  al
funzionamento  della  scuola  la  facolta'  di  medicina  veterinaria
dell'Universita' degli studi di Milano.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 765. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati dei corsi di  laurea  in  medicina  veterinaria  in
possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso di titolo di studio,  conseguito  presso
universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli previsti nel  comma
precedente.
  Art. 766. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   anatomia;
   fisiologia;
   alimentazione dei carnivori;
   malattie parassitarie;
   zoognostica, etnografia e genetica;
   semeiotica medica;
   patologia medica;
   anestesiologia.
  Corsi opzionali:
   patologia chirurgia;
   medicina legale.
 2› Anno:
   anatomia patologica e tossicologia;
   malattie infettive;
   clinica medica e terapia;
   ostetricia;
   radiologia;
   chirurgia;
   patologia degli animali da laboratorio e dei volatili da pollaio e
da voliera.
  Corsi opzionali:
   diagnostica di laboratorio;
   immunologia clinica.
  Art. 767. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio  della  scuola  la  scelta  dei  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che  sara'
svolta  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente  alla
specializzazione, svolta  all'estero  in  laboratori  universitari  o
extra universitari.
  Art.  768.  -  L'Universita' su proposta del consiglio della scuola
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
162.
   Milano, 15 gennaio 1990
                                               Il rettore: MANTEGAZZA