IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98; Visto, in particolare, il terzultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministro della sanita' deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l'INPS e l'INAIL, le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attivita' sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti Istituti; Visto l'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 novembre 1983, n. 638; Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 1 febbraio 1989, n. 37; Visto il proprio decreto in data 17 maggio 1989, con il quale e' stata disciplinata la materia relativamente a tale anno; Sentiti l'INPS e l'INAIL che hanno espresso il proprio parere favorevole rispettivamente con lettere n. 3.3.3. del 14 febbraio 1990 e n. 40/Cbt6479 del 1 marzo 1990; Decreta: Art. 1. Ai fini del coordinamento delle attivita' sanitarie e amministrative volte, ai sensi del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL delle prestazioni idrotermali, di competenza delle unita' sanitarie locali, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano, per l'anno 1990, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 13 del D.L. n. 463/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) e' il seguente: "Art. 13. - 1. L'assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni previste in favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL restano disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto nei commi successivi. 2. (Omissis). 3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unita' sanitaria locale, ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti. 4. I congedi straordinari, le aspettative per infermita', i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'art. 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e i congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. 6. (Omissis). 7. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle unita' sanitarie locali territorialmente competenti, l'attivita' terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui al terzo comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Restano in vigore dal 1 gennaio 1983 le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 52 della citata legge". - Il testo dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 37/1989 (Contenimento della spesa sanitaria) e' il seguente: "3. Per il triennio 1989-1991 sono confermate le prestazioni idrotermali di cui all'art. 1, lettera a), quintultimo e quartultimo alinea, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98 gia' prorogate dall'art. 7 della legge 23 ottobre 1985, n. 595". - Il D.M. 17 maggio 1989 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 17 giugno 1989.