IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto-legge  25  gennaio  1982,  n. 16, recante misure
urgenti in materia di prestazioni integrative  erogate  dal  Servizio
sanitario  nazionale,  convertito  in  legge,  con modificazioni, con
legge 25 marzo 1982, n. 98;
  Visto,  in  particolare,  il  terzultimo  alinea  della  lettera a)
dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato  in  forza  del  quale  il
Ministro  della sanita' deve annualmente emanare con proprio decreto,
sentiti  l'INPS  e  l'INAIL,  le  disposizioni  necessarie   per   il
coordinamento dell'attivita' sanitaria e amministrativa ai fini della
erogazione delle  prestazioni  idrotermali  e  di  quelle  economiche
accessorie agli assicurati dei predetti Istituti;
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  12  settembre  1983, n. 463,
convertito in legge, con modificazioni, con legge 11  novembre  1983,
n. 638;
  Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 1  febbraio 1989, n. 37;
  Visto  il  proprio  decreto in data 17 maggio 1989, con il quale e'
stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;
  Sentiti  l'INPS  e  l'INAIL  che  hanno  espresso il proprio parere
favorevole rispettivamente con lettere n. 3.3.3. del 14 febbraio 1990
e n. 40/Cbt6479 del 1  marzo 1990;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai   fini   del   coordinamento   delle   attivita'   sanitarie   e
amministrative  volte,  ai  sensi  del  quintultimo,  quartultimo   e
terzultimo  alinea  della lettera a) dell'art. 1 del decreto-legge 25
gennaio 1982, n. 16, convertito  in  legge,  con  modificazioni,  con
legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS
e dell'INAIL  delle  prestazioni  idrotermali,  di  competenza  delle
unita'  sanitarie  locali,  con  oneri  a  carico del Fondo sanitario
nazionale,  e  delle  prestazioni  economiche  accessorie  a   quelle
idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico
delle competenti gestioni previdenziali,  si  applicano,  per  l'anno
1990, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  13 del D.L. n. 463/1983 (Misure
          urgenti  in  materia  previdenziale  e  sanitaria  per   il
          contenimento  della  spesa  pubblica, disposizioni per vari
          settori della pubblica amministrazione e proroga di  taluni
          termini) e' il seguente:
             "Art.  13.  - 1. L'assistenza sanitaria integrativa e le
          prestazioni previste in favore degli assicurati all'INPS  e
          all'INAIL   restano  disciplinate  dalle  disposizioni  del
          decreto-legge 25 gennaio  1982,  n.   16,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  25  marzo  1982, n. 98, salvo
          quanto previsto nei commi successivi.
             2. (Omissis).
             3.  Per  i  lavoratori dipendenti pubblici e privati, le
          prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori  dei
          congedi  ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per
          effettive  esigenze  terapeutiche   e   riabilitative,   su
          motivata  prescrizione di un medico specialista dell'unita'
          sanitaria  locale,  ovvero,  limitatamente  ai   lavoratori
          avviati  alle  cure  dall'INPS  e  dall'INAIL,  su motivata
          prescrizione dei medici dei predetti istituti.
             4.   I   congedi   straordinari,   le   aspettative  per
          infermita', i permessi per  malattia  comunque  denominati,
          concessi  per  fruire  delle  prestazioni  di  cui al comma
          precedente, non possono superare  il  periodo  di  quindici
          giorni  l'anno  anche  per  i  soggetti di cui all'art. 57,
          terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
             5.  Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti
          e i congedi ordinari e ferie annuali deve  intercorrere  un
          intervallo di almeno quindici giorni.
             6. (Omissis).
             7.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e'
          autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle
          unita'   sanitarie   locali   territorialmente  competenti,
          l'attivita' terapeutica presso gli stabilimenti termali  di
          cui  al  terzo  comma  dell'art. 36 della legge 23 dicembre
          1978, n. 833. Restano in vigore  dal  1   gennaio  1983  le
          disposizioni  di  cui  al  quarto  comma dell'art. 52 della
          citata legge".
             -  Il  testo  dell'art.  2,  terzo comma, della legge n.
          37/1989  (Contenimento  della  spesa   sanitaria)   e'   il
          seguente:
             "3.   Per  il  triennio  1989-1991  sono  confermate  le
          prestazioni idrotermali di  cui  all'art.  1,  lettera  a),
          quintultimo  e  quartultimo  alinea,  del  decreto-legge 25
          gennaio 1982, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 25 marzo 1982, n. 98 gia' prorogate dall'art. 7 della
          legge 23 ottobre 1985, n. 595".
             -  Il  D.M.  17  maggio  1989  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 17  giugno
          1989.