IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art.  6,  comma  7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito  dalla  legge  27  gennaio  1989,  n.  20,  il  quale
stabilisce  che  le  addizionali  relative  a  forniture  con potenza
impegnata superiore a 200  chilowatt  nonche'  quelle  relative  alle
imprese   non  distributrici  di  energia  elettrica  che  presentano
dichiarazioni di consumo sono liquidate  e  riscosse  con  le  stesse
modalita'  dell'imposta  erariale di consumo sull'energia elettrica e
sono versate in apposito conto corrente aperto  presso  la  tesoreria
centrale dello Stato;
  Rilevato  che  a  norma  dello  stesso comma 7 dell'art. 6 le somme
affluite in detto conto corrente sono prelevate per  essere  iscritte
nei competenti capitoli dello stato di previsione di questo Ministero
per la successiva loro ripartizione tra comuni e province, secondo  i
criteri  individuati dal Ministro dell'interno sentite l'Unione delle
province d'Italia (U.P.I.)  e  l'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani (A.N.C.I.);
  Vista  la  lettera  n.  106281, del 2 febbraio 1989 con la quale il
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ha comunicato
che  i proventi dell'addizionale predetta affluiti nell'anno 1988 sul
conto corrente di tesoreria intestato "somme da  devolvere  a  favore
dei   comuni   e   delle   province"   ascendono   a  complessive  L.
81.519.205.272;
  Ritenuto  che  i  criteri  di  riparto  di detta somma tra comuni e
province  debbono  essere  individuati  con  decreto   del   Ministro
dell'interno;
  Ravvisato opportuno seguire, nella ripartizione, i criteri previsti
per l'addizionale medesima nel decreto-legge 2  marzo  1989,  n.  66,
convertito  dalla  legge  24  aprile 1989, n. 144 in quanto i criteri
stessi:
   assegnano il 20 per cento dei fondi alle province e l'80 per cento
ai comuni tenendo conto del diverso peso  economico  finanziario  dei
soggetti interessati;
   ripartiscono  i  fondi  ai  singoli  enti  locali  secondo  metodi
perequativi  nell'ambito  dei  metodi  perequativi   danno   maggiore
rilevanza al metodo di riparto calcolato in funzione dell'inverso del
reddito provinciale pro-capite tenendo  cosi'  in  considerazione  la
prevalente  localizzazione,  in  zone con maggior reddito del gettito
dell'addizionale sull'energia elettrica;
  Considerato  che  le disposizioni in questione non sono applicabili
alle province di Trento e Bolzano in quanto  a  norma  dell'art.  18,
comma  5,  del  decreto-legge  2  marzo 1989, n. 66, convertito dalla
legge 24 aprile 1989, n. 144, le addizionali di che trattasi riscosse
nell'ambito  delle province suddette sono versate direttamente a quei
comuni e province con le modalita' previste dal comma 5, dell'art. 6,
del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20;
  Sentite l'U.P.I. e l'A.N.C.I;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  proventi  dell'addizionale  di  cui al comma 7, dell'art. 6, del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,  convertito  dalla  legge  27
gennaio  1989,  n.  20, affluiti nell'anno 1988 sul conto corrente di
tesoreria intestato a "Ministero del tesoro:  somme  da  devolvere  a
favore  di  comuni  e  delle  province" e da iscrivere nei competenti
capitoli dello Stato di previsione del Ministero  dell'Interno,  sono
cosi' ripartiti:
   20 per cento in favore delle amministrazioni provinciali;
   80 per cento in favore dei comuni.