IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, il quale stabilisce che le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt nonche' quelle relative alle imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato; Rilevato che a norma dello stesso comma 7 dell'art. 6 le somme affluite in detto conto corrente sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione di questo Ministero per la successiva loro ripartizione tra comuni e province, secondo i criteri individuati dal Ministro dell'interno sentite l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.); Vista la lettera n. 106281, del 2 febbraio 1989 con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ha comunicato che i proventi dell'addizionale predetta affluiti nell'anno 1988 sul conto corrente di tesoreria intestato "somme da devolvere a favore dei comuni e delle province" ascendono a complessive L. 81.519.205.272; Ritenuto che i criteri di riparto di detta somma tra comuni e province debbono essere individuati con decreto del Ministro dell'interno; Ravvisato opportuno seguire, nella ripartizione, i criteri previsti per l'addizionale medesima nel decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 in quanto i criteri stessi: assegnano il 20 per cento dei fondi alle province e l'80 per cento ai comuni tenendo conto del diverso peso economico finanziario dei soggetti interessati; ripartiscono i fondi ai singoli enti locali secondo metodi perequativi nell'ambito dei metodi perequativi danno maggiore rilevanza al metodo di riparto calcolato in funzione dell'inverso del reddito provinciale pro-capite tenendo cosi' in considerazione la prevalente localizzazione, in zone con maggior reddito del gettito dell'addizionale sull'energia elettrica; Considerato che le disposizioni in questione non sono applicabili alle province di Trento e Bolzano in quanto a norma dell'art. 18, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, le addizionali di che trattasi riscosse nell'ambito delle province suddette sono versate direttamente a quei comuni e province con le modalita' previste dal comma 5, dell'art. 6, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20; Sentite l'U.P.I. e l'A.N.C.I; Decreta: Art. 1. I proventi dell'addizionale di cui al comma 7, dell'art. 6, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, affluiti nell'anno 1988 sul conto corrente di tesoreria intestato a "Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore di comuni e delle province" e da iscrivere nei competenti capitoli dello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, sono cosi' ripartiti: 20 per cento in favore delle amministrazioni provinciali; 80 per cento in favore dei comuni.