IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407; Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto che il 1 luglio 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 9,50% emessi con decreto ministeriale 24 giugno 1986, 10,50% emessi con decreto ministeriale 25 giugno 1987 e 11% emessi con decreto ministeriale 25 giugno 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 1986, n. 150 del 30 giugno 1987 e n. 158 del 7 luglio 1988); Visto il proprio decreto 6 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990 con il quale e' stata disposta, fra l'altro, l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 16 giugno 1997; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1 luglio 1994, nonche' di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50%-16 giugno 1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9,50% ed 11%, nominativi; dette emissioni sono incrementabili per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1 luglio 1994, per un importo di lire 5.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in L. 97,70% da destinare a sottoscrizioni in contanti. E' disposta, altresi', l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 16 giugno 1997, per un importo di lire 4.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 96,40% ed alle medesime altre condizioni e modalita' previste dal decreto ministeriale 6 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990. L'assegnazione dei buoni di ciascuno dei prestiti predetti avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto di sottoscrizione" rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nei precedenti commi, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. L'importo globale in emissione e' incrementabile fino a L. 501.700.000 di B.T.P. 12,50%, con le stesse due scadenze, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 9,50% e 11% di scadenza 1 luglio 1990, nominativi. L'importo di lire 5.000 miliardi dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%-1 luglio 1994 e' incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico; restano ferme, per quanto concerne la seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%16 giugno 1997, le disposizioni dell'art. 1, comma terzo, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 6 giugno 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralita' posticipate, rispettivamente al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno per i B.T.P. 1 luglio 1994 e al 16 dicembre e al 16 giugno di ogni anno per i B.T.P. 16 giugno 1997. I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,50% e 11% di scadenza 1 luglio 1990, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1 luglio 1990 per i B.T.P. 12,50%-1 luglio 1994 e dal 16 giugno 1990 per i B.T.P. 12,50%-16 giugno 1997.