IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in
base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare  gli  importi
di  dette  operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi
buoni,  al  fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto
servizio,  rendendolo,  nel contempo, economicamente piu' vantaggioso
per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
14  febbraio  1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto che il 1› luglio 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro
poliennali 9,50% emessi con  decreto  ministeriale  24  giugno  1986,
10,50%  emessi  con  decreto ministeriale 25 giugno 1987 e 11% emessi
con decreto ministeriale 25 giugno 1988 (Gazzetta  Ufficiale  n.  148
del  28  giugno 1986, n. 150 del 30 giugno 1987 e n. 158 del 7 luglio
1988);
  Visto  il  proprio decreto 6 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990 con il quale e' stata  disposta,
fra  l'altro,  l'emissione  di  una prima tranche di buoni del Tesoro
poliennali 12,50% di scadenza 16 giugno 1997;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle condizioni di mercato, di
disporre  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro  poliennali  12,50%  di
scadenza  1› luglio 1994, nonche' di una seconda tranche dei predetti
buoni del Tesoro poliennali 12,50%-16 giugno  1997,  da  destinare  a
sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli
menzionati buoni del Tesoro  poliennali  9,50%  ed  11%,  nominativi;
dette  emissioni  sono  incrementabili  per le suddette operazioni di
reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il  tramite
della Direzione generale del debito pubblico;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di
scadenza 1› luglio 1994,  per  un  importo  di  lire  5.000  miliardi
nominali,  al  prezzo  fisso  di  emissione stabilito in L. 97,70% da
destinare a sottoscrizioni in contanti.
  E' disposta, altresi', l'emissione di una seconda tranche dei buoni
del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza  16  giugno  1997,  per  un
importo  di lire 4.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di
emissione di L. 96,40% ed alle medesime altre condizioni e  modalita'
previste  dal  decreto  ministeriale  6 giugno 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990.
  L'assegnazione  dei buoni di ciascuno dei prestiti predetti avviene
con il  sistema  dell'asta  marginale  riferito  ad  un  "diritto  di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione  indicato  nei
precedenti  commi,  che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di
essere disposto a  corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  di
buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e
irrevocabili e  danno  conseguentemente  luogo  all'esecuzione  delle
relative operazioni.
  L'importo   globale  in  emissione  e'  incrementabile  fino  a  L.
501.700.000  di  B.T.P.  12,50%,  con  le  stesse  due  scadenze,  da
destinare  al  rinnovo  dei  B.T.P. 9,50% e 11% di scadenza 1› luglio
1990, nominativi.
  L'importo  di  lire  5.000 miliardi dei buoni del Tesoro poliennali
12,50%-1› luglio 1994  e'  incrementabile  di  lire  10  miliardi  da
destinare  esclusivamente  alle  operazioni  di  reimpiego  di titoli
nominativi rimborsabili o  di  investimenti  di  capitali  menzionate
nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale
del debito pubblico; restano ferme, per quanto  concerne  la  seconda
tranche  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali 12,50%16 giugno 1997, le
disposizioni dell'art. 1, comma terzo, e dell'art.  14  del  predetto
decreto  ministeriale  6  giugno  1990, riguardante l'emissione della
prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni  fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in
due semestralita' posticipate, rispettivamente al 1› gennaio ed al 1›
luglio di ogni anno per i B.T.P. 1› luglio 1994 e al 16 dicembre e al
16 giugno di ogni anno per i B.T.P. 16 giugno 1997.
  I  possessori  di  soli  buoni del Tesoro poliennali 9,50% e 11% di
scadenza 1› luglio 1990, nominativi, qualora non  intendano  ottenere
il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi
titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore
in   applicazione  degli  articoli  seguenti,  con  decorrenza  degli
interessi dal 1› luglio 1990 per i B.T.P. 12,50%-1› luglio 1994 e dal
16 giugno 1990 per i B.T.P. 12,50%-16 giugno 1997.