IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1987, con la quale si dettano norme in merito ai compensi professionali e alla revisione prezzi per tutte le opere con onere a carico del Fondo per la protezione civile; Vista l'ordinanza n. 1600/FPC del 16 novembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 1988, concernente la disciplina dei criteri e delle modalita' in ordine al ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli Romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia, e del luglio 1987 nella regione Marche e nella provincia di Arezzo; Vista la nota n. 367 del 25 ottobre 1989 della regione Lazio - assessorato ai lavori pubblici, informativa con la quale si trasmette il piano di finanziamento degli interventi sugli edifici di competenza comunale, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1600/FPC del 16 novembre 1988; Vista la nota n. 4133 del 5 giugno 1989 del Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, relativa agli elenchi delle opere danneggiate dal sisma dell'aprile-maggio 1987, inerenti l'edilizia statale e di culto; Viste la nota n. 2391 in data 14 marzo 1989 del Ministero per i beni culturali e ambientali - Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma, e le note n. 12775/89 del 25 maggio 1989 e n. 7285 del 20 giugno 1989 del Ministero per i beni culturali e ambientali - Soprintendenza archeologica del Lazio, relative alle richieste di finanziamento per interventi su edifici danneggiati, vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1039; Vista la relazione elaborata dal servizio opere pubbliche d'emergenza in merito alla proposta di piano di finanziamento per interventi sugli edifici danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987 nella zona dei Castelli Romani; Ritenuto di dover disporre immediatamente l'assegnazione dei fondi relativi al settore pubblico e di culto, per l'esecuzione delle opere indicate nelle sopra citate richieste di finanziamento, demandando ad altro atto dispositivo l'assegnazione dei fondi per il settore privato; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Si autorizza a favore della regione Lazio la spesa di lire 7.800 milioni, da destinarsi ad interventi nei comuni previsti nel piano di finanziamento citato in premessa.