IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  34  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n. 786,
convertito nella legge 26 febbraio  1982,  n.  51,  con  il  quale  a
decorrere  dall'anno  1982  e'  stato  istituito un diritto annuale a
favore  delle  camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura  e  sono  stati individuati i soggetti tenuti al relativo
pagamento;
  Visto  il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987,
n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i
criteri  e  le  modalita'  della  riscossione  di  detto diritto sono
stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui
sono  stati  stabiliti  detti  criteri  e  dette  modalita'   ed   in
particolare  l'art.  2  dello  stesso  con  cui sono stati fissati il
termine per la emissione del bollettino di conto corrente postale  ed
il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti
obbligati, rispettivamente al 31 maggio ed al 30  giugno  di  ciascun
anno;
  Visto  il  terzo  comma  dell'art. 3 della legge 1› agosto 1988, n.
340, con cui e' stato aumentato l'importo del diritto annuale per gli
anni 1988, 1989 e 1990;
  Visto il quarto comma dell'art. 6 del decreto-legge 27 aprile 1990,
n. 90, con cui e' stato aumentato l'importo del diritto  annuale  per
l'anno 1990;
  Vista  la nota n. 4521 del 19 aprile 1990 con la quale la camera di
commercio di Caltanissetta  chiede  un  rinvio  delle  operazioni  di
esazione  del  diritto  annuale  per  l'anno  1990  in relazione alla
impossibilita'  di  rispettare  i  termini   previsti   dal   decreto
ministeriale  17 settembre 1987, n. 407, non avendo ancora realizzato
un sistema completamente meccanizzato;
  Tenuto  conto  che  la  ritardata emissione dei bollettini di conto
corrente postale da parte della camera di commercio di  Caltanissetta
comporta necessariamente l'impossibilita' del rispetto del termine di
pagamento per i soggetti obbligati;
  Ritenuto,  pertanto, di dover necessariamente derogare dai suddetti
termini;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Caltanissetta ed ai soggetti tenuti al  pagamento  del
diritto  annuale  a  favore della stessa, i termini di cui al comma 1
dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, entro
cui  deve  provvedersi all'emissione dei bollettini di conto corrente
postale ed al pagamento del diritto  annuale  sono  posticipati,  per
l'esazione   del   diritto   annuale   relativamente  all'anno  1990,
rispettivamente al 30 settembre 1990 ed al 31 ottobre 1990.
  2.  I  soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto
detto bollettino entro il 20 ottobre 1990 sono tenuti  ad  acquisirne
copia presso la predetta camera di commercio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 giugno 1990
                                               Il Ministro: BATTAGLIA
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   Il   testo   dell'art.   34  del  D.L.  n.  786/1981
          (Disposizioni in materia di  finanza  locale),  cosi'  come
          modificato  dall'art.  3, comma 3, del D.L. n. 357/1987, e'
          il seguente:
             "Art.  34.  -  A  decorrere dall'anno 1982 ed al fine di
          accrescere  gli  interventi  promozionali  a  favore  delle
          piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto  annuale
          a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica
          iscritte agli albi e  ai  registri  tenuti  dalle  predette
          camere,    determinato   nelle   seguenti   misure:   ditte
          individuali, societa'  di  persone,  societa'  cooperative,
          consorzi:   L.    20.000;  societa'  con  capitale  sociale
          deliberato fino a 200 milioni:   L.  30.000;  societa'  con
          capitale  sociale  deliberato  da  oltre  200  milioni a un
          miliardo:  L.  40.000;  societa'   con   capitale   sociale
          deliberato  da  oltre un miliardo a 10 miliardi: L. 50.000,
          con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi in piu', o
          frazione di 10 miliardi.
             Nel  caso  che la ditta abbia piu' esercizi commerciali,
          industriali  o  altre  attivita'  economiche  in   province
          diverse  da quella della sede principale, e' inoltre dovuto
          per ogni provincia, nella quale abbia almeno un  esercizio,
          un  diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la
          ditta medesima.
             (Le   camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo
          di   appositi  bollettini  di  conto  corrente  postale;  i
          versamenti dovranno essere effettuati entro  trenta  giorni
          dal   termine  indicato  nei  bollettini)  (comma  abrogato
          dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 357/1987 (v.  appresso)).
             Per   l'importo   non   pagato  nei  tempi  e  nei  modi
          prescritti,  si  fara'  luogo  alla  riscossione,  mediante
          emissione in apposito ruolo, nelle forme previste dall'art.
          3 del testo unico  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  15  maggio  1963, n. 858, applicando una
          sovratassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per  ogni
          mese  di  ritardo  o  frazione di mese superiore a quindici
          giorni".
             - Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1z987
          (Misure urgenti per la corresponsione a  regioni  ed  altri
          enti  di  somme  in sostituzione di tributi soppressi e del
          gettito ILOR,  nonche'  per  l'assegnazione  di  contributi
          straordinari  alle camere di commercio) e' il seguente: "3.
          Per  l'anno  1987,  il  diritto   annuale   istituito   con
          decreto-legge  22  dicembre  1981,  n. 786, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  1982,  n.  51,  da
          ultimo  modificato  dall'art.  5,  comma 19, della legge 28
          febbraio 1986, n.   41,  e'  aumentato,  fermi  restando  i
          criteri    di   arrotondamento,   nelle   seguenti   misure
          commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a
          carico  delle ditte individuali, delle societa' di persone,
          delle societa' cooperative e dei consorzi; b) 20 per  cento
          per le societa' di capitali. I criteri e le modalita' della
          riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi  bollettini
          di  conto  corrente postale, sono stabiliti con decreto del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato.
          Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786
          del 1981 e' abrogato".
             -  Il  D.M.  n.  407/1987  (Criteri  e  modalita' per la
          riscossione da parte delle camere di commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura  del  diritto  annuale  di  cui
          all'art. 34 del decreto-legge 22  dicembre  1981,  n.  786,
          convertito   nella   legge  26  febbraio  1982,  n.  51,  e
          successive  modificazioni)  e'   stato   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 232 del 5 ottobre
          1987.
             -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  3 della legge n.
          340/1988 (Somme da corrispondere alle regioni  e  ad  altri
          enti  in  dipendenza  dei  tributi  soppressi  nonche'  per
          l'acquisizione allo  Stato  del  gettito  ILOR.  Contributi
          straordinari  alle camere di commercio) e' il seguente: "3.
          Il diritto annuale, istituito con decreto-legge 22 dicembre
          1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 1982, n. 51, da  ultimo  modificato  dall'art.  3,
          comma   3,  del  decreto-legge  28  agosto  1987,  n.  357,
          convertito in legge dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, e'
          determinato,  fermi  restando  i criteri di arrotondamento,
          per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a
          quella  fissata per l'anno 1987, aumentata progressivamente
          del 4 per cento annuo".
             -  Il  testo del comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 90/1990
          (Disposizioni in materia di determinazione del  reddito  ai
          fini  delle  imposte  sui redditi, di rimborsi dell'imposta
          sul valore aggiunto e di  contenzioso  tributario,  nonche'
          altre  disposizioni urgenti) e' il seguente: "4. Il diritto
          annuale in favore delle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura  previsto dall'art. 3, comma 3,
          della legge 1› agosto 1988, n. 340, e' aumentato per l'anno
          1990 nella misura del 60 per cento".
          Nota all'art. 1:
             -  Il testo del comma 1 dell'art. 2 del D.M. n. 407/1987
          e' il seguente: "1. I soggetti obbligati debbono provvedere
          al  pagamento entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo di
          bollettini di conto corrente postale emessi  il  31  maggio
          dalla  camera  di  commercio territorialmente competente ed
          inviati, a cura della stessa,  a  ciascuna  sede  e  unita'
          locale  sulla  base  delle  risultanze  del  registro delle
          ditte".