IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 1471/FPC datata 26 maggio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 1988, con la quale si e' provveduto a nominare un commissario ad acta per il compimento delle operazioni di verifica e di smaltimento dei residui industriali stivati sulla motonave Zanoobia ormeggiata nel porto di Massa Carrara; Vista l'ordinanza n. 1583/FPC datata 21 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1988, con la quale, tra l'altro, si e' provveduto a determinare il compenso mensile del commissario ad acta per il compimento delle operazioni di verifica e smaltimento dei residui industriali stivati sulla motonave Zanoobia fino al 31 dicembre 1988; Vista l'ordinanza n. 1762/FPC datata 7 luglio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1989, con la quale, tra l'altro, si e' provveduto a differire al 31 dicembre 1989 il termine ultimo necessario per la conclusione del ciclo di smaltimento dei predetti rifiuti; Considerato che a causa delle difficolta' incontrate, il programma operativo ha subito materiali rallentamenti e, pertanto, lo stesso commissario ad acta, avvalendosi dell'ultimo comma dell'art. 10 della convenzione da lui stipulata con la societa' Castalia, ha concesso la proroga massima, ivi prevista, di centoventi giorni sul termine stabilito; Visto che tale proroga e' comunque risultata di gran lunga insufficiente a conseguire il completamento dello smaltimento entro il 26 aprile 1990; Vista la lettera del 20 aprile u.s. con la quale il commissario ad acta chiede di essere autorizzato a concedere una ulteriore proroga di almeno centoventi giorni lavorativi; Visto il fonogramma n. 2074/023 del 30 aprile 1990, con il quale il commissario ad acta e' stato autorizzato a concedere alla societa' Castalia una proroga di ulteriori centoventi giorni, motivata da cause di forza maggiore; Ritenuto di dover prorogare, in conseguenza, il compenso forfettario mensile spettante al commissario ad acta; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Il termine del 31 dicembre 1989, indicato nell'ordinanza n. 1762/FPC del 7 luglio 1989, relativo al compenso forfettario mensile del commissario ad acta per il compimento delle operazioni di verifica e di smaltimento dei rifiuti industriali stivati sulla motonave Zanoobia, e' differito al 31 agosto 1990.