IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
 Vista  l'ordinanza  n.  1471/FPC  datata  26 maggio 1988, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1› giugno 1988, con la  quale  si
e'  provveduto  a  nominare  un commissario ad acta per il compimento
delle operazioni di verifica e di smaltimento dei residui industriali
stivati  sulla  motonave  Zanoobia  ormeggiata  nel  porto  di  Massa
Carrara;
  Vista  l'ordinanza  n.  1583/FPC datata 21 ottobre 1988, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1988,  con  la  quale,
tra  l'altro,  si e' provveduto a determinare il compenso mensile del
commissario ad acta per il compimento delle operazioni di verifica  e
smaltimento  dei  residui industriali stivati sulla motonave Zanoobia
fino al 31 dicembre 1988;
  Vista  l'ordinanza  n.  1762/FPC  datata  7 luglio 1989, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1989, con la quale, tra
l'altro,  si e' provveduto a differire al 31 dicembre 1989 il termine
ultimo necessario per la conclusione del  ciclo  di  smaltimento  dei
predetti rifiuti;
  Considerato  che a causa delle difficolta' incontrate, il programma
operativo ha subito materiali rallentamenti e,  pertanto,  lo  stesso
commissario ad acta, avvalendosi dell'ultimo comma dell'art. 10 della
convenzione da lui stipulata con la societa' Castalia, ha concesso la
proroga  massima,  ivi  prevista,  di  centoventi  giorni sul termine
stabilito;
  Visto  che  tale  proroga  e'  comunque  risultata  di  gran  lunga
insufficiente a conseguire il completamento dello  smaltimento  entro
il 26 aprile 1990;
  Vista  la lettera del 20 aprile u.s. con la quale il commissario ad
acta chiede di essere autorizzato a concedere una  ulteriore  proroga
di almeno centoventi giorni lavorativi;
  Visto il fonogramma n. 2074/023 del 30 aprile 1990, con il quale il
commissario ad acta e' stato autorizzato a  concedere  alla  societa'
Castalia  una  proroga  di  ulteriori  centoventi giorni, motivata da
cause di forza maggiore;
  Ritenuto   di   dover   prorogare,   in  conseguenza,  il  compenso
forfettario mensile spettante al commissario ad acta;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il  termine  del  31  dicembre  1989,  indicato  nell'ordinanza  n.
1762/FPC del 7 luglio 1989, relativo al compenso forfettario  mensile
del  commissario  ad  acta  per  il  compimento  delle  operazioni di
verifica e di  smaltimento  dei  rifiuti  industriali  stivati  sulla
motonave Zanoobia, e' differito al 31 agosto 1990.