IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la delibera del consiglio della facolta' di agraria del 14 marzo 1989, con la quale e' stata approvata la proposta di istituzione della scuola diretta a fini speciali di meccanizzazione agricola; Vista la delibera del senato accademico del 4 maggio 1989; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 maggio 1989; Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 febbraio 1990 in merito all'istituzione della scuola diretta a fini speciali di meccanizzazione agricola; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e' modificato come segue: Articolo unico Nell'art. 552 della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali all'elenco delle scuole istituite presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore e' aggiunta la scuola di meccanizzazione agricola. Con il titolo XI, dopo l'art. 635 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di meccanizzazione agricola. Scuola di meccanizzazione agricola Art. 636. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali di "meccanizzazione agricola" presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze professionali specifiche nel campo delle problematiche relative alla meccanizzazione in agricoltura. La scuola rilascia il diploma in "meccanizzazione agricola". Art. 637. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture gia' disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti. Art. 638. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti di cui all'art. 639. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 639. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti ed hanno tutti durata semestrale: 1 Anno: 1) matematica; 2) elementi di fisica applicata; 3) agronomia generale; 4) coltivazioni erbacee ed arboree; 5) elementi fondamentali di meccanica agraria; 6) motori e macchine motrici agricole; 7) macchine operatrici agricole. 2 Anno: 1) macchine ed impianti per l'irrigazione; 2) meccanizzazione degli impianti zootecnici; 3) strutture ed impianti per le colture protette; 4) macchine per la lavorazione e conservazione dei prodotti; 5) risorse energetiche dell'azienda agricola; 6) economia e gestione dell'azienda agricola. Non sono ammesse abbreviazioni del corso. Art. 640. - L'attivita' pratica comporta esercitazioni sulle materie trattate nel corso e attivita' sperimentali. Art. 641. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un lavoro personale di progettazione per la meccanizzazione di un'azienda agricola ed ha la durata di ottanta ore. Art. 642. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 643. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 644. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 16 maggio 1990 Il rettore: BAUSOLA