IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  del Sacro Cuore di
Milano, approvato con regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la  delibera  del consiglio della facolta' di agraria del 14
marzo  1989,  con  la  quale  e'  stata  approvata  la  proposta   di
istituzione  della  scuola diretta a fini speciali di meccanizzazione
agricola;
  Vista la delibera del senato accademico del 4 maggio 1989;
  Vista  la  delibera del consiglio di amministrazione dell'11 maggio
1989;
  Preso   atto   del   parere   favorevole   espresso  dal  Consiglio
universitario nazionale nell'adunanza del 28 febbraio 1990 in  merito
all'istituzione   della   scuola   diretta   a   fini   speciali   di
meccanizzazione agricola;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale  di  cui
all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e'
modificato come segue:
                            Articolo unico
  Nell'art.  552 della normativa generale delle scuole dirette a fini
speciali  all'elenco  delle  scuole  istituite  presso  l'Universita'
cattolica  del  Sacro  Cuore e' aggiunta la scuola di meccanizzazione
agricola. Con il titolo XI, dopo l'art.  635  e  con  lo  spostamento
della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti
nuovi   articoli,   relativi   all'istituzione   della   scuola    di
meccanizzazione agricola.
                  Scuola di meccanizzazione agricola
  Art.  636.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali di
"meccanizzazione agricola" presso l'Universita' cattolica  del  Sacro
Cuore.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
professionali specifiche nel campo delle problematiche relative  alla
meccanizzazione in agricoltura.
  La scuola rilascia il diploma in "meccanizzazione agricola".
  Art.  637.  -  La  scuola  ha  la  durata di due anni. Ciascun anno
prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di
attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle strutture gia' disponibili, la scuola e' in grado di
accettare un numero massimo di iscritti determinati in  quindici  per
ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.
  Art.  638. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
agraria cui afferiscono gli insegnamenti di cui all'art. 639.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  639.  -  Gli  insegnamenti impartiti sono i seguenti ed hanno
tutti durata semestrale:
  1  Anno:
   1) matematica;
   2) elementi di fisica applicata;
   3) agronomia generale;
   4) coltivazioni erbacee ed arboree;
   5) elementi fondamentali di meccanica agraria;
   6) motori e macchine motrici agricole;
   7) macchine operatrici agricole.
 2  Anno:
   1) macchine ed impianti per l'irrigazione;
   2) meccanizzazione degli impianti zootecnici;
   3) strutture ed impianti per le colture protette;
   4) macchine per la lavorazione e conservazione dei prodotti;
   5) risorse energetiche dell'azienda agricola;
   6) economia e gestione dell'azienda agricola.
  Non sono ammesse abbreviazioni del corso.
  Art.  640.  -  L'attivita'  pratica  comporta  esercitazioni  sulle
materie trattate nel corso e attivita' sperimentali.
  Art.  641.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente designato dal consiglio della scuola, consiste in  un  lavoro
personale  di  progettazione  per  la  meccanizzazione  di un'azienda
agricola ed ha la durata di ottanta ore.
  Art.  642.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio  pratico  si  svolgono
alla  presenza  di  una  commissione composta secondo le disposizioni
universitarie vigenti.
  Art.  643.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della   scuola  e  composta  secondo  le  disposizioni  universitarie
vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo
all'attivita' svolta.
  Art.  644. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 16 maggio 1990
                                                  Il rettore: BAUSOLA