Si  comunica che questo Ministero e' venuto nella determinazione di
consentire per un anno a decorrere dal 1  luglio 1990  l'importazione
di banane fresche secondo le modalita' seguenti:
  1)  Per quanto concerne le banane di origine e provenienza da Paesi
delle zone A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3 e' istituito  un  contingente
di  tonn.  320.000  da  utilizzarsi  con  il  sistema  della " dogana
controllata " in quote mensili nei limiti dei  quantitativi  espressi
in  tonnellate  assegnati  alle  dogane  di  Livorno, Napoli, Genova,
Civitavecchia, Savona, Palermo, Salerno e Chiasso, come dal prospetto
allegato.  Il  citato quantitativo di tonn. 320 mila e quelli mensili
potranno  essere  riconsiderati  alla  luce  di  nuove   disposizioni
normative regolanti la materia.
  Si rammenta che i posti di confine marittimo abilitati ad espletare
il  servizio  fitopatologico  per  l'importazione  via  mare  sono  i
seguenti:  Ancona,  Bari,  Cagliari,  Civitavecchia, Genova, Livorno,
Napoli,  Palermo,  Savona,  Salerno,  Trieste  e  Venezia;   per   le
importazioni  via  terra  sono  invece  abilitati  i posti di confine
terrestre di: Chiasso, Fortezza, Ventimiglia e Campo Trans.
  Si  precisano,  di  seguito,  le  modalita' di utilizzo delle quote
suddette.
  L'utilizzo  delle  quote  mensili  dovra'  avvenire  per il 50% nel
periodo compreso nella prima decade di ogni mese e  per  il  restante
50%  nel  periodo  che  intercorre  tra  il  giorno 20 di ogni mese e
l'ultimo giorno del mese stesso.
  Non  e'  ammesso  l'utilizzo  anticipato  o posticipato delle quote
relative a ciascuna decade; siffatto utilizzo e'  escluso  anche  nel
caso  in  cui  si  tratti  di  residui,  a  qualsiasi  titolo,  delle
suindicate quote decadali.
  Nell'eventualita'  che  si verifichi una contemporanea affluenza di
quantitativi che risultino superiori alla quota decadale  disponibile
del  contingente,  la dogana di Livorno provvedera' a ripartire detta
quota in proporzione ai quantitativi presentati nelle varie dogane  e
risultanti dalle dichiarazioni di importazione.
  Si precisa inoltre che l'importo complessivo risultante dalla somma
dei quantitativi indicati sulle singole dichiarazioni di importazione
e  presentate  dalla  stessa  ditta presso le varie dogane non potra'
essere  superiore  alla   quota   decadale   disponibile   alla   cui
distribuzione la ditta stessa intende partecipare.
  E' ammessa la interscambiabilita' tra le dogane marittime abilitate
per le importazioni via mare, e tra le dogane terrestri abilitate per
le  importazioni via terra; rimane, pertanto, esclusa la possibilita'
di effettuare l'interscambio tra le dogane via terra e le dogane  via
mare.
  Le  quote di assegnazione riportate nel prospetto allegato potranno
essere scambiate rispettivamente tra le dogane assegnatarie via  mare
ed  analoghi  trasferimenti  potranno  essere effettuati direttamente
dalle stesse dogane assegnatarie alle altre dogane via mare,  ove  la
richiesta risulti giustificata. La medesima procedura e' prevista per
le dogane via terra.
  Non  e'  consentito  a  coloro che effettuano importazioni via mare
compiere operazioni di importazione anche attraverso le citate dogane
via terra.
  E'  ammessa la possibilita' di concedere tolleranze, in supero alla
quota stessa, nella misura massima del 3%.  Tuttavia,  la  tolleranza
potra'  essere  aumentata, con successivo provvedimento ministeriale,
nel caso in cui si riscontrino particolari esigenze di  importazione.
  2) Per quanto concerne le banane originarie e provenienti dai Paesi
CEE,  ACP,  PTOM,  DOM,  si  ricorda  che  esse   devono   intendersi
liberamente  importabili.  Tuttavia,  al  fine  di  disporre di utili
elementi di carattere statistico,  le  stesse  importazioni  verranno
consentite  con  il sistema dell'autorizzazione, che sara' rilasciata
in via automatica. Nel caso di richiesta di  nuova  autorizzazione  e
per  consentire  un  rapido  rilevamento  statistico,  i  richiedenti
dovranno  dichiarare  lo   stato   di   utilizzo   della   precedente
autorizzazione.
  3)  Le  importazioni  di  banane originarie dai Paesi delle zone A2
(esclusi ACP e PTOM) e A3 poste in libera pratica nei Paesi CEE  sono
soggette  al regime dell'autorizzazione automatica prevista dall'art.
5 del decreto ministeriale 24 dicembre 1987 (Supplemento ordinario n.
27 alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1988).
  Si  fa, peraltro, presente che, nel caso in cui si verifichino o si
minaccino distorsioni di traffico, questo Ministero si riserva di far
ricorso  alla  commissione CEE ai sensi dell'art. 115 del Trattato di
Roma al fine di ottenere  l'autorizzazione  ad  istituire  misure  di
salvaguardia.
  Si  fa  presente,  altresi', che questa amministrazione procedera',
periodicamente, ad una verifica  dell'andamento  delle  importazioni,
anche  in  relazione  agli  impegni  comunitari  assunti  con i Paesi
firmatari della convenzione di Lome'.
  L'importazione  di banane fresche originarie e provenienti da Paesi
della zona A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3, consentita, nei limiti della
quota   contingentale   fissata,   con   il   sistema  della  "dogana
controllata",  e'  subordinata  alla  presentazione  all'atto   dello
sdoganamento,  oltre  che  dei  documenti di rito, anche del relativo
certificato di origine.
  Per   quanto   attiene  alla  comprova  dell'origine  del  prodotto
originario dai Paesi delle zone A2 (esclusi ACP e PTOM) e  A3,  posto
in  libera  pratica  nella  CEE, l'importatore e' tenuto ad indicarne
l'origine  sulla  dichiarazione  in  dogana  e/o  sulla  domanda   di
autorizzazione.
  Prove   supplementari  possono  essere  richieste,  all'atto  dello
sdoganamento, se seri e fondati dubbi le rendessero indispensabili ai
fini   dell'accertamento   dell'origine   effettiva  della  merce  in
questione.  In  tal  caso,  comunque,  la  richiesta  di  tali  prove
supplementari  non  puo'  di  per se' ostacolare l'importazione della
merce stessa.
  Relativamente  alle  importazioni  di  banane  fresche originarie e
provenienti da Paesi CEE, DOM, PTOM e ACP, il  prodotto  deve  essere
accompagnato da documentazione idonea a comprovarne l'origine.
                                                Il Ministro: RUGGIERO