Le richieste per effettuare, ai sensi del regolamento CEE n. 636/82 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 76 del 20 marzo 1982), operazioni di perfezionamento passivo di prodotti tessili e di abbigliamento, di cui ai capitoli da 50 a 62 della tariffa doganale comune, potranno essere avanzate dalle persone fisiche o giuridiche che fabbricano, per loro conto nel proprio stabilimento situato nella Comunita', prodotti analoghi che si collocano al medesimo stadio di fabbricazione dei prodotti compensatori per i quali e' chiesta l'ammissione al regime di perfezionamento passivo. Si intendono per prodotti analoghi che si collocano al medesimo stadio di fabbricazione quelli indicati nei gruppi seguenti: 1) calze donna, calze e calzini, collants; 2) guanti a maglia, cravatte; 3) abbigliamento intimo, costumi da bagno ed accappatoi; 4) abbigliamento esterno. Le merci da esportare devono essere in libera pratica ai sensi dell'art. 9, par. 2, del trattato e di origine comunitaria ai sensi del regolamento CEE n. 802/68 e dei relativi regolamenti di applicazione. I prodotti compensatori ottenuti dalla lavorazione, non devono aver subito operazioni di perfezionamento che abbiano comportato trasformazioni piu' rilevanti di quelle previste, per ciascun prodotto, nell'elenco allegato. Le istanze, redatte in conformita' alle norme vigenti, dovranno contenere tutte le indicazioni richieste nel modello di domanda allegato previsto dal regolamento CEE n. 2458/87 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 230 del 17 agosto 1987) e dovranno essere inviate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale Import-esport - Div. V, e, per conoscenza, al Ministero delle finanze - Direzione generale dogane - Div. IX. Inoltre, la ditta richiedente dovra' indicare quanto segue: - L'impresa incaricata di effettuare le operazioni di perfezionamento ed il compenso di lavorazione concordato (allegando in originale o fotocopia il contratto in questione che dovra' essere redatto in lingua italiana ovvero con traduzione in italiano). Le operazioni di perfezionamento dovranno essere effettuate presso imprese che rispettino le norme internazionali OIL sulle condizioni di lavoro; - L'attivita' produttiva svolta; - Il numero dei dipendenti effettivi con qualifica di operaio (allegando il mod. DM 10/M-3 dell'INPS). La ditta deve altresi' allegare il verbale della riunione congiunta tra direzione e rappresentanze sindacali aziendali, o, laddove non esistano, tra direzione e strutture sindacali territoriali, attestante che la specifica operazione in TPP non sia pregiudizievole all'attivita' ed ai livelli occupazionali dell'azienda stessa. L'istanza, infine, dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che, sotto la propria responsabilita', dichiarera' che la stessa svolge attivita' produttiva nel settore delle confezioni della stessa tipologia di quella oggetto della richiesta. Il valore massimo globale annuo delle operazioni in TPP che potra' essere accordato ad ogni azienda sara' rappresentato dal 15% del fatturato convenzionale realizzato nell'anno precedente, nello stabilimento (o negli stabilimenti) del richiedente. Per fatturato convenzionale si intende il fatturato medio per addetto determinato dall'ISTAT per le aziende del settore, moltiplicato per il numero degli operai. La quantita' delle operazioni di TPP non potra' comunque superare, laddove esistano, i plafonds quantitativi concordati con il Paese che effettua la trasformazione. Nel caso non esistano plafonds quantitativi specifici per il traffico di perfezionamento passivo, ma esistano plafonds per l'importazione delle merci, le operazioni in questione potranno essere autorizzate solo se sara' possibile concordare con il Paese interessato una corrispondente riduzione del plafond di importazione diretta. La presente circolare annulla e sostituisce la n. 26 del 20 novembre 1982. Il Ministro: RUGGIERO