Le richieste per effettuare, ai sensi del regolamento CEE n. 636/82
(pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" CEE  n.  L  76  del  20  marzo
1982), operazioni di perfezionamento passivo di prodotti tessili e di
abbigliamento, di cui ai capitoli da 50 a 62 della  tariffa  doganale
comune,  potranno  essere avanzate dalle persone fisiche o giuridiche
che fabbricano, per loro conto nel proprio stabilimento situato nella
Comunita',  prodotti  analoghi che si collocano al medesimo stadio di
fabbricazione dei  prodotti  compensatori  per  i  quali  e'  chiesta
l'ammissione al regime di perfezionamento passivo.
  Si  intendono  per  prodotti  analoghi che si collocano al medesimo
stadio di fabbricazione quelli indicati nei gruppi seguenti:
   1) calze donna, calze e calzini, collants;
   2) guanti a maglia, cravatte;
   3) abbigliamento intimo, costumi da bagno ed accappatoi;
   4) abbigliamento esterno.
  Le  merci  da  esportare  devono  essere in libera pratica ai sensi
dell'art. 9, par. 2, del trattato e di origine comunitaria  ai  sensi
del   regolamento  CEE  n.  802/68  e  dei  relativi  regolamenti  di
applicazione.
  I prodotti compensatori ottenuti dalla lavorazione, non devono aver
subito  operazioni  di   perfezionamento   che   abbiano   comportato
trasformazioni   piu'  rilevanti  di  quelle  previste,  per  ciascun
prodotto, nell'elenco allegato.
  Le  istanze,  redatte  in  conformita' alle norme vigenti, dovranno
contenere tutte le  indicazioni  richieste  nel  modello  di  domanda
allegato  previsto  dal  regolamento CEE n. 2458/87 (pubblicato nella
"Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 230 del  17  agosto  1987)  e  dovranno
essere  inviate  al  Ministero del commercio con l'estero - Direzione
generale Import-esport - Div. V,  e,  per  conoscenza,  al  Ministero
delle finanze - Direzione generale dogane - Div. IX.
  Inoltre, la ditta richiedente dovra' indicare quanto segue:
   -   L'impresa   incaricata   di   effettuare   le   operazioni  di
perfezionamento ed il compenso di lavorazione  concordato  (allegando
in  originale o fotocopia il contratto in questione che dovra' essere
redatto in lingua italiana ovvero con  traduzione  in  italiano).  Le
operazioni  di  perfezionamento  dovranno  essere  effettuate  presso
imprese che rispettino le norme internazionali OIL  sulle  condizioni
di lavoro;
   - L'attivita' produttiva svolta;
   -  Il  numero  dei  dipendenti  effettivi con qualifica di operaio
(allegando il mod. DM 10/M-3 dell'INPS).
  La ditta deve altresi' allegare il verbale della riunione congiunta
tra direzione e rappresentanze sindacali aziendali,  o,  laddove  non
esistano,   tra   direzione   e   strutture  sindacali  territoriali,
attestante che la specifica operazione in TPP non sia pregiudizievole
all'attivita' ed ai livelli occupazionali dell'azienda stessa.
  L'istanza,   infine,   dovra'   essere   sottoscritta   dal  legale
rappresentante della ditta che,  sotto  la  propria  responsabilita',
dichiarera'  che  la  stessa  svolge attivita' produttiva nel settore
delle confezioni della  stessa  tipologia  di  quella  oggetto  della
richiesta.
  Il  valore massimo globale annuo delle operazioni in TPP che potra'
essere accordato ad ogni azienda  sara'  rappresentato  dal  15%  del
fatturato   convenzionale   realizzato  nell'anno  precedente,  nello
stabilimento (o negli stabilimenti) del  richiedente.  Per  fatturato
convenzionale  si  intende il fatturato medio per addetto determinato
dall'ISTAT per le aziende del settore,  moltiplicato  per  il  numero
degli operai.
  La  quantita' delle operazioni di TPP non potra' comunque superare,
laddove esistano, i plafonds quantitativi concordati con il Paese che
effettua   la   trasformazione.   Nel   caso  non  esistano  plafonds
quantitativi specifici per il traffico di perfezionamento passivo, ma
esistano  plafonds  per  l'importazione delle merci, le operazioni in
questione  potranno  essere  autorizzate  solo  se  sara'   possibile
concordare  con il Paese interessato una corrispondente riduzione del
plafond di importazione diretta.
  La  presente  circolare  annulla  e  sostituisce  la  n.  26 del 20
novembre 1982.
                                                Il Ministro: RUGGIERO