IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda  in  data  27  febbraio  1989  e  le  successive
integrazioni e modificazioni in data 14 febbraio, 19 e 21 marzo 1990,
con   le  quali  la  societa'  S.I.S.  vita  S.p.a.  -  Compagnia  di
assicurazioni vita, con sede in Milano, ha  chiesto  l'autorizzazione
ad  esercitare,  nel  territorio  della  Repubblica, le assicurazioni
sulla durata della vita  umana,  la  relativa  riassicurazione  e  le
operazioni  di capitalizzazione, nonche' l'approvazione di tariffe di
assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;
  Vista  la  lettera in data 8 febbraio 1990, n. 020422, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole sulla domanda di  autorizzazione  presentata  dall'impresa
anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella riunione del 15 febbraio 1990;
  Viste  le  lettere  in  data 26 febbraio 1990, n. 020629 e 29 marzo
1990, n. 021120, con le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni   private   e  di  interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha
comunicato il  proprio  parere  favorevole  alla  approvazione  delle
tariffe  e  delle  condizioni  di polizza presentate dalla richiamata
impresa;
  Considerato  che,  ai  fini di garantire l'effettiva attuazione del
programma di  attivita'  la  I.F.R.  -  Istituti  finanziari  riuniti
S.p.a.,  si  e'  impegnata  a  non  cedere a terzi il controllo della
societa' S.I.S. vita S.p.a. - Compagnia di  assicurazioni  vita,  nei
cinque anni successivi all'autorizzazione all'esercizio;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  societa'  S.I.S. vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni vita,
con sede in Milano, e'  autorizzata  ad  esercitare,  nel  territorio
della  Repubblica, l'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo
I - le assicurazioni sulla durata della vita umana - ed  assicurativa
del ramo V - le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del
testo unico delle leggi sull'esercizio delle  assicurazioni  private,
approvato  con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449, di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22
ottobre 1986, n. 742.
  La   I.F.R.  -  Istituti  finanziari  riuniti  S.p.a.,  non  potra'
procedere ad alcuna alienazione nel primo quinquennio  di  attivita',
del  pacchetto  azionario  di  controllo  della  S.I.S. vita S.p.a. -
Compagnia di assicurazioni vita, se  non  previa  autorizzazione  del
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere
dell'ISVAP.