IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 27 febbraio 1989 e le successive integrazioni e modificazioni in data 14 febbraio, 19 e 21 marzo 1990, con le quali la societa' S.I.S. vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni vita, con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonche' l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza; Vista la lettera in data 8 febbraio 1990, n. 020422, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 15 febbraio 1990; Viste le lettere in data 26 febbraio 1990, n. 020629 e 29 marzo 1990, n. 021120, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa; Considerato che, ai fini di garantire l'effettiva attuazione del programma di attivita' la I.F.R. - Istituti finanziari riuniti S.p.a., si e' impegnata a non cedere a terzi il controllo della societa' S.I.S. vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni vita, nei cinque anni successivi all'autorizzazione all'esercizio; Decreta: Art. 1. La societa' S.I.S. vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni vita, con sede in Milano, e' autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo I - le assicurazioni sulla durata della vita umana - ed assicurativa del ramo V - le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742. La I.F.R. - Istituti finanziari riuniti S.p.a., non potra' procedere ad alcuna alienazione nel primo quinquennio di attivita', del pacchetto azionario di controllo della S.I.S. vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni vita, se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP.