IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103; Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235; Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge con la legge 4 giugno 1938, n. 880; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896; Visto l'art. 22 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1988, n. 367; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948; Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 19 luglio 1948; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 24 novembre 1953; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del 31 dicembre 1974; Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1977, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 29 gennaio 1977; Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 29 agosto 1980; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, recante nuove modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 1986; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1987; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1989; Verificata, di concerto con il Ministero del tesoro, la congruita' dei canoni di abbonamento, che, unitamente ai proventi derivanti dalla pubblicita' radiofonica e televisiva ed alle altre entrate consentite dalla legge, debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 16/1990 del 22 maggio 1990; Decreta: Art. 1. La misura del canone complessivo, dovuto a norma della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, per l'uso privato di apparecchi radiofonici installati a bordo di autovetture, di autoscafi e di unita' da diporto (navi, imbarcazioni e natanti) e' indicata nelle annesse tabelle 1 e 2.