IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
  Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235;
  Visto  il  regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
in legge con la legge 4 giugno 1938, n. 880;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31
dicembre 1947, n. 1542;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.
347;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896;
  Visto  l'art.  22  della convenzione tra il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione  italiana  S.p.a.
approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1  agosto 1988,
n. 367;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 gennaio 1948, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  luglio 1948, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 19 luglio 1948;
  Visto  il  decreto  ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 24 novembre 1953;
  Visto  il  decreto  ministeriale 30 dicembre 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 340 del 31 dicembre 1974;
  Visti  i  decreti  ministeriali  28  gennaio 1977, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 29 gennaio 1977;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  agosto 1980, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 237 del 29 agosto 1980;
  Visto  il  decreto  ministeriale 30 novembre 1984, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  dicembre  1986, recante nuove
modalita'   di   pagamento    delle    tasse    automobilistiche    e
dell'abbonamento  all'autoradio,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 300 del 29 dicembre 1986;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  luglio  1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1987;
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 dicembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1989;
  Verificata,  di concerto con il Ministero del tesoro, la congruita'
dei canoni di abbonamento,  che,  unitamente  ai  proventi  derivanti
dalla  pubblicita'  radiofonica  e  televisiva  ed alle altre entrate
consentite dalla legge, debbono essere adeguati alle esigenze di  una
efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi;
  Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n.
16/1990 del 22 maggio 1990;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  misura  del  canone  complessivo, dovuto a norma della legge 15
dicembre 1967, n. 1235, per l'uso privato di  apparecchi  radiofonici
installati  a  bordo  di  autovetture,  di  autoscafi  e di unita' da
diporto (navi, imbarcazioni e  natanti)  e'  indicata  nelle  annesse
tabelle 1 e 2.