IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni; Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale; Vista la legge n. 576 del 12 agosto 1982, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme relative alla riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale n. 354-F del 27 febbraio 1989, con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha determinato le colture agricole intensive o pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo; Vista la domanda in data 26 ottore 1989 presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), costituito tra imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo "grandine", intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni generali, speciali e particolari di polizza concordate con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di) da applicarsi per la campagna 1989-90 per l'assicurazione contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti "agrumi" e "carciofi", assunti dalle imprese assicuratrici consorziate"; Visti i verbali delle riunioni congiunte tra i rappresentanti del C.I.R.A.S. e dell'As.Na.Co.Di del 30 giugno 1989 e 7 settembre 1989; Vista la relazione tecnica sulle garanzie assicurative grandine, brina e gelo presentata dal C.I.R.A.S. a corredo della citata domanda di approvazione; Vista la nota n. 020251 del 26 gennaio 1990 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato le proprie valutazioni in merito alle suddette condizioni di polizza e tariffe relative ai prodotti "agrumi" e "carciofi" da applicare per la campagna 1989-90; Ritenuto che la domanda concernente le tariffe di premio e le condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicare per la campagna 1989-90 possa essere accolta; Decreta: Sono approvate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i testi che sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di), da applicarsi per la campagna 1989-90 dalle imprese consorziate per l'assicurazione dei prodotti "agrumi" e "carciofi" contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo. Roma, 7 maggio 1990 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste MANNINO