IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 7 e 9 dicembre 1989, con le quali l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, ha chiesto l'approvazione di un tasso di premio per uno specifico contratto e le condizioni integrative regolanti le prestazioni aggiuntive alle polizze agganciate al Fondo valute estere nonche' l'autorizzazione ad applicare gli interessi di frazionamento gia' approvati per le tariffe relative alla gestione del Fondo INA, alle tariffe individuali relative alla gestione del Fondo valute estere, e ad assumere particolari contratti nei limiti di capitale massimo assicurabile senza visita medica, con copertura immediata; Viste le lettere numeri 020659 e 020660 del 28 febbraio e numeri 020741 e 020743 del 5 marzo 1990, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private, il tasso di premio e le seguenti condizioni integrative presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma: tasso di premio pari a L. 147,95 per mille lire di capitale assicurato relativo ad una testa di 72 anni di eta' e per una durata contrattuale di dieci anni, in estensione della tariffa 7/S - assicurazione di capitale differito a premio annuo, con controassicurazione ad alta indicizzazione del capitale e del premio - approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988; condizioni integrative regolanti le modalita' di attribuzione di prestazioni aggiuntive ai contratti collettivi, agganciati al Fondo valute estere, emessi nelle tariffe 3/EV, 3/EC, 3-u/EV e 5-u/EV.