IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 1913/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Abruzzo; Vista l'ordinanza n. 1914/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Molise; Vista l'ordinanza n. 1915/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Valle d'Aosta; Vista l'ordinanza n. 1916/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Friuli-Venezia Giulia; Vista l'ordinanza n. 1917/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Umbria; Vista l'ordinanza n. 1931/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Toscana; Vista l'ordinanza n. 1932/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Marche; Vista l'ordinanza n. 1933/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Piemonte; Vista l'ordinanza n. 1938/FPC del 7 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Emilia-Romagna; Vista l'ordinanza n. 1939/FPC del 7 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Lazio; Vista l'ordinanza n. 1940/FPC del 7 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Lombardia; Considerato che nelle citate ordinanze era stato assegnato, per il completamento delle opere, il termine ultimo del 15 luglio 1990 e che da tale data sono state previste delle penali per la ritardata ultimazione dei lavori, in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205; Tenuto conto che si e' dovuto procedere all'acquisizione di ulteriore notizie, presso le regioni interessate, relative agli enti attuatori, all'entita' di taluni interventi ed alla loro presumibile spesa e si e' dovuto altresi' procedere a completare l'elenco di tutte le opere da attuare con l'indicazione dei relativi oneri finanziari; Considerato che soltanto in data 15 giugno 1990 si e' potuto completare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tutte le ordinanze sopraindicate e, pertanto, il termine del 15 luglio 1990 per l'ultimazione di tutti i lavori ora appare incongruo e tale da non poter essere rispettato; Considerato, quindi, che si rende necessario fissare un nuovo termine che tenga conto delle reali, obiettive esigenze operative e che assicuri, tuttavia, l'approntamento in tempi utili di opere volte a superare crisi idriche e ad apportare notevoli benefici alle popolazioni interessate; Tenuto conto che si rende, altresi', necessario integrare le disposizioni emanate con le ordinanze sopraindicate con quelle relative al trasferimento agli enti attuatori delle somme occorrenti per l'esecuzione delle opere programmate nelle singole regioni; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 3 delle ordinanze n. 1913/F/PC del 28 maggio 1990, n. 1914/FPC del 28 maggio 1990, n. 1915/FPC del 28 maggio 1990, n. 1916/FPC del 28 maggio 1990, n. 1917/FPC del 28 maggio 1990, n. 1931/FPC del 4 giugno 1990, n. 1932/FPC del 4 giugno 1990, n. 1933/FPC del 4 giugno 1990, n. 1938/FPC del 7 giugno 1990, n. 1939/FPC del 7 giugno 1990 e n. 1940/FPC del 7 giugno 1990 citate nelle premesse, sono cosi' modificati: "2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro ottanta giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione dei lavori stessi". "3. Al fine di garantire l'osservanza del termine di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto delle opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino a quindici giorni dalla scadenza del termine di ultimazione delle opere e non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. Tali importi verrano versati sul Fondo della protezione civile".