IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  l'ordinanza n. 1913/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 133 del  9  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Abruzzo;
  Vista  l'ordinanza n. 1914/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 133 del  9  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Molise;
  Vista  l'ordinanza n. 1915/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 133 del  9  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Valle d'Aosta;
  Vista  l'ordinanza n. 1916/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 133 del  9  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Friuli-Venezia Giulia;
  Vista  l'ordinanza n. 1917/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 133 del  9  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Umbria;
  Vista  l'ordinanza  n. 1931/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Toscana;
  Vista  l'ordinanza  n. 1932/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Marche;
  Vista  l'ordinanza  n. 1933/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Piemonte;
  Vista  l'ordinanza  n. 1938/FPC del 7 giugno 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Emilia-Romagna;
 Vista  l'ordinanza  n.  1939/FPC del 7 giugno 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Lazio;
  Vista  l'ordinanza  n. 1940/FPC del 7 giugno 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Lombardia;
  Considerato  che nelle citate ordinanze era stato assegnato, per il
completamento delle opere, il termine ultimo del 15 luglio 1990 e che
da  tale  data  sono  state  previste  delle  penali per la ritardata
ultimazione  dei  lavori,  in  relazione  a   quanto   previsto   dal
decreto-legge  1  aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 maggio 1989, n. 205;
  Tenuto  conto  che  si  e'  dovuto  procedere  all'acquisizione  di
ulteriore notizie, presso le regioni interessate, relative agli  enti
attuatori,  all'entita' di taluni interventi ed alla loro presumibile
spesa e si e' dovuto altresi'  procedere  a  completare  l'elenco  di
tutte  le  opere  da  attuare  con  l'indicazione  dei relativi oneri
finanziari;
  Considerato  che  soltanto  in  data  15  giugno  1990 si e' potuto
completare la pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  di  tutte  le
ordinanze  sopraindicate  e,  pertanto, il termine del 15 luglio 1990
per l'ultimazione di tutti i lavori ora appare incongruo  e  tale  da
non poter essere rispettato;
  Considerato,  quindi,  che  si  rende  necessario  fissare un nuovo
termine che tenga conto delle reali, obiettive esigenze  operative  e
che assicuri, tuttavia, l'approntamento in tempi utili di opere volte
a superare crisi  idriche  e  ad  apportare  notevoli  benefici  alle
popolazioni interessate;
  Tenuto  conto  che  si  rende,  altresi',  necessario  integrare le
disposizioni  emanate  con  le  ordinanze  sopraindicate  con  quelle
relative  al trasferimento agli enti attuatori delle somme occorrenti
per l'esecuzione delle opere programmate nelle singole regioni;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il  secondo  ed  il  terzo  comma  dell'art.  3  delle ordinanze n.
1913/F/PC del 28 maggio 1990, n. 1914/FPC  del  28  maggio  1990,  n.
1915/FPC  del  28  maggio  1990,  n.  1916/FPC del 28 maggio 1990, n.
1917/FPC del 28 maggio 1990,  n.  1931/FPC  del  4  giugno  1990,  n.
1932/FPC  del  4  giugno  1990,  n.  1933/FPC  del  4 giugno 1990, n.
1938/FPC del 7 giugno 1990, n.  1939/FPC  del  7  giugno  1990  e  n.
1940/FPC  del  7  giugno  1990  citate  nelle  premesse,  sono  cosi'
modificati:
  "2.  I  lavori  per  l'attuazione  delle opere di cui alla presente
ordinanza devono essere compiuti  entro  ottanta  giorni  naturali  e
consecutivi dalla data di aggiudicazione dei lavori stessi".
  "3.  Al  fine di garantire l'osservanza del termine di cui al comma
che precede, il capitolato speciale di appalto  delle  opere  di  cui
alla  presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3
per cento dell'importo  contrattuale  per  ritardi  fino  a  quindici
giorni  dalla  scadenza  del termine di ultimazione delle opere e non
inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale per i  successivi
ritardi,  da  garantirsi  con  fidejussione  bancaria  all'atto della
stipula del contratto di appalto. Tali importi  verrano  versati  sul
Fondo della protezione civile".