Con  decreto  ministeriale  dell'11 giugno 1990 la riscossione del
carico tributario di L. 8.917.523.106 dovuto dalla regione Basilicata
e'  stata  sospesa  ai  sensi  del  terzultimo comma dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
introdotto  dall'art.  4  della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un
periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data  del  decreto  stesso.
L'intendenza  di  finanza  di Potenza nel provvedimento di esecuzione
determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi  dell'ultimo  comma
dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602
introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.
   La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a
cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o  venga  a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.