IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            DI INTESA CON
                             IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Viste  le  leggi  20  giugno  1966,  n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67,
concernenti limitazioni  alla  circolazione  stradale  nelle  piccole
isole,  che  attribuiscono  al Ministro dei lavori pubblici di intesa
con  il  Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo,   sentite   le
amministrazioni  comunali interessate e la locale azienda autonoma di
cura, soggiorno e turismo la facolta' di vietare, nei  mesi  di  piu'
intenso  movimento  turistico, che autoveicoli appartenenti a persone
non facenti parte della popolazione stabilmente residente siano fatti
affluire nelle stesse;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  comunale dell'Isola del Giglio
(Grosseto) in data 27 gennaio 1990, n. 12;
  Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura soggiorno e turismo
della Costa d'Argento n. 269 in data 9 marzo 1990;
  Ritenuto  opportuno  adottare  i richiesti provvedimenti limitativi
per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
   A)  Dal  21  luglio  1990  al 24 agosto 1990 e' vietato l'afflusso
nell'Isola del Giglio (Grosseto) di automezzi appartenenti a  persone
non stabilmente residenti nella stessa.
   B)  Dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto sino al 31
dicembre  1990  e'  vietato   l'afflusso,   nell'Isola   del   Giglio
(Grosseto),  agli  autobus  appartenenti  ad  imprese non aventi sede
legale ed amministrativa nell'Isola stessa.