IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo la facolta' di vietare, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente siano fatti affluire nelle stesse; Vista la delibera del consiglio comunale dell'Isola del Giglio (Grosseto) in data 27 gennaio 1990, n. 12; Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura soggiorno e turismo della Costa d'Argento n. 269 in data 9 marzo 1990; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. A) Dal 21 luglio 1990 al 24 agosto 1990 e' vietato l'afflusso nell'Isola del Giglio (Grosseto) di automezzi appartenenti a persone non stabilmente residenti nella stessa. B) Dalla data di pubblicazione del presente decreto sino al 31 dicembre 1990 e' vietato l'afflusso, nell'Isola del Giglio (Grosseto), agli autobus appartenenti ad imprese non aventi sede legale ed amministrativa nell'Isola stessa.