IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facolta' di vietare, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente siano fatti affluire nelle stesse; Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 6 febbraio 1990, n. 2853; Vista la nota dell'azienda di cura e soggiorno e turismo delle isole Eolie, n. 401 del 15 febbraio 1990; Vista la nota della regione siciliana - Assessorato turismo comunicazioni e trasporti, gruppo VI/TR, n. 1870 in data 5 marzo 1990, che esprime parere favorevole all'emanazione del decreto di limitazione dell'afflusso degli autoveicoli, nel periodo 1 luglio-31 agosto 1990, sulle isole di Vulcano, Filicudi, Stromboli, Panarea e Lipari con le deroghe e le puntualizzazioni indicate nella domanda inoltrata al Ministero dei lavori pubblici dal sindaco del comune di Lipari; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. Dal 1 luglio 1990 al 31 agosto 1990 e' vietato l'afflusso di automezzi sulle seguenti isole del comune di Lipari: A) Vulcano e Filicudi: divieto di sbarco a tutti gli autoveicoli e motocicli appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Lipari, con la sola deroga per i villeggianti che abbiano la necessita' del proprio mezzo di trasporto e che dimostrino di essere proprietari di case o di essere in possesso di prenotazione confermata per alloggiare in zone ricettive e distanti da Vulcano Porto, da Filicudi Porto e Pecorini individuati dal comune di Lipari con apposita delibera ed a condizione che gli stessi intendano trascorrere nelle predette isole un periodo di soggiorno non inferiore a trenta giorni. Divieto di sbarco a roulottes, campers e caravans con deroga solo per coloro che dimostrino di avere la prenotazione, confermata, nei campeggi esistenti. B) Stromboli e Panarea: divieto assoluto di sbarco per autoveicoli e motocicli senza alcuna deroga, ad eccezione di quelli adibiti a trasporto merci. C) Lipari: divieto di sbarco a roulottes, campers e caravans con deroga solo per coloro che dimostrino di avere la prenotazione confermata nei campeggi.