IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            DI INTESA CON
                             IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Viste  le  leggi  20  giugno  1966,  n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67,
concernenti limitazioni  alla  circolazione  stradale  nelle  piccole
isole,  che  attribuiscono  al Ministro dei lavori pubblici di intesa
con  il  Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo,   sentite   le
amministrazioni  comunali interessate e la locale azienda autonoma di
cura, soggiorno e turismo, la facolta' di vietare, nei mesi  di  piu'
intenso  movimento  turistico, che autoveicoli appartenenti a persone
non facenti parte della popolazione stabilmente residente siano fatti
affluire nelle stesse;
  Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data
6 febbraio 1990, n. 2853;
  Vista  la  nota  dell'azienda  di  cura e soggiorno e turismo delle
isole Eolie, n. 401 del 15 febbraio 1990;
  Vista  la  nota  della  regione  siciliana  -  Assessorato  turismo
comunicazioni e trasporti, gruppo VI/TR, n.  1870  in  data  5  marzo
1990,  che  esprime  parere  favorevole all'emanazione del decreto di
limitazione dell'afflusso degli autoveicoli, nel periodo 1  luglio-31
agosto  1990,  sulle isole di Vulcano, Filicudi, Stromboli, Panarea e
Lipari con le deroghe e le puntualizzazioni  indicate  nella  domanda
inoltrata  al Ministero dei lavori pubblici dal sindaco del comune di
Lipari;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti limitativi,
per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Dal  1   luglio  1990  al  31  agosto 1990 e' vietato l'afflusso di
automezzi sulle seguenti isole del comune di Lipari:
    A)  Vulcano e Filicudi: divieto di sbarco a tutti gli autoveicoli
e motocicli appartenenti a  persone  non  stabilmente  residenti  nel
comune  di  Lipari, con la sola deroga per i villeggianti che abbiano
la necessita' del proprio mezzo di  trasporto  e  che  dimostrino  di
essere  proprietari  di  case o di essere in possesso di prenotazione
confermata per alloggiare in zone ricettive  e  distanti  da  Vulcano
Porto,  da Filicudi Porto e Pecorini individuati dal comune di Lipari
con apposita delibera  ed  a  condizione  che  gli  stessi  intendano
trascorrere   nelle  predette  isole  un  periodo  di  soggiorno  non
inferiore a trenta giorni. Divieto di sbarco a roulottes,  campers  e
caravans  con  deroga  solo  per  coloro  che  dimostrino di avere la
prenotazione, confermata, nei campeggi esistenti.
    B)   Stromboli   e   Panarea:  divieto  assoluto  di  sbarco  per
autoveicoli e motocicli senza alcuna deroga, ad eccezione  di  quelli
adibiti a trasporto merci.
    C)  Lipari: divieto di sbarco a roulottes, campers e caravans con
deroga solo per  coloro  che  dimostrino  di  avere  la  prenotazione
confermata nei campeggi.