IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180, del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1972, registro n. 64 Finanze, foglio n. 14, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 337 del 30 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato nella misura unica dell'8 per cento; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 1975, registro n. 58 Finanze, foglio n. 250 e, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 7 luglio 1975, concernente fra l'altro l'iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di "Minerva" con quaranta e venti fiammiferi, cancellazione dalla tariffa di alcuni tipi di fiammiferi e determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 1 luglio 1975-30 giugno 1977; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1979, registro n. 4 Finanze, foglio n. 390, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 5 febbraio 1979, concernente l'iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di "Minerva" con sessanta e trenta fiammiferi; Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1983, registro n. 34 Finanze, foglio n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 luglio 1983, concernente fra l'altro la fissazione, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1983, dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi, successivamente prorogato al 30 giugno 1984, al 30 giugno 1985 ed al 30 giugno 1986 rispettivamente con il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1984, registro n. 4 Finanze, foglio n. 301, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1984, col decreto ministeriale 30 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1984, registro n. 48 Finanze, foglio n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984, e col decreto ministeriale 31 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1985, registro n. 64 Finanze, foglio n. 325, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 19 novembre 1985; Visto il gia' citato decreto ministeriale 31 luglio 1985 concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1 luglio 198530 giugno 1986; Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1986, registro n. 37 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 1986, concernente fra l'altro la fissazione per il periodo 1 luglio 1986-30 giugno 1987 dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi ed iscrizione di un nuovo tipo di condizionamento denominato "Minerva gigante 9/10"; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374, concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi; Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1987, registro n. 24 Finanze, foglio n. 44, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1987, concernente l'iscrizione in tariffa di un tipo di condizionamento di fiammiferi denominato "Maxi-Box"; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 1987, registro n. 31 Finanze, foglio n. 183 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1987, concernente fra l'altro la fissazione per il periodo 1 luglio 1987-30 giugno 1988 dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi; Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1988, registro n. 32 Finanze, foglio n. 203 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7 luglio 1988, concernente fra l'altro la fissazione - a decorrere dal 1 luglio 1988 - dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1989, registro n. 15 Finanze, foglio n. 314, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1989, concernente la variazione dell'aliquota d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento; Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1990, registro n. 13 Finanze, foglio n. 16 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1990, concernente tra l'altro l'iscrizione nella tariffa di vendita di nuovi tipi di confezionamento di fiammiferi; Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 29 maggio 1990 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317; Viste le proposte presentate in data 12 giugno 1990 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983; Riconosciuta la necessita', rappresentata dal suddetto comitato, di procedere ad una revisione della tariffa di vendita al pubblico su alcuni tipi di fiammiferi con la relativa variazione dei prezzi di vendita al pubblico e la rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi, nonche' alla radiazione dalla stessa di alcuni tipi di condizionamento; Riconosciuta altresi' la necessita', su parere del suddetto comitato, di variare le aliquote d'imposta di fabbricazione di alcuni fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi; Decreta: Art. 1. A decorrere dalla data del presente decreto sono radiati dalla tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi e condizionamenti di fiammiferi: 1) Minerva in bustina da 20; 2) Minerva in bustina da 60. La vendita dei due tipi e condizionamenti di fiammiferi sopra elencati e' consentita fino ad esaurimento delle scorte esistenti.