IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli  5  e  6  della  legge 13 maggio 1983, n. 198,
recante l'adeguamento alla  normativa  comunitaria  della  disciplina
concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto  l'art.  2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 180, del 2 luglio 1983, che  detta  norme
per  il  funzionamento  del  comitato  di cui all'art. 5 della citata
legge n. 198/1983;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15 dicembre 1972, registrato alla
Corte dei conti il 21 dicembre 1972, registro n. 64  Finanze,  foglio
n.  14,  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 337 del 30 dicembre
1972, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei  fiammiferi  e'
stato fissato nella misura unica dell'8 per cento;
 Visto  il  decreto  ministeriale  22  dicembre 1958, registrato alla
Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio  n.
89, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959,
recante le caratteristiche delle marche contrassegno per  fiammiferi,
e successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1975, registrato alla Corte
dei conti il 1› luglio 1975, registro n. 58 Finanze, foglio n. 250 e,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  178  del  7  luglio 1975,
concernente fra l'altro l'iscrizione in tariffa di due nuovi tipi  di
"Minerva"  con  quaranta  e  venti  fiammiferi,  cancellazione  dalla
tariffa di alcuni tipi di fiammiferi e determinazione delle  aliquote
di  imposta  sui  fiammiferi  per il periodo 1› luglio 1975-30 giugno
1977;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  gennaio 1979, registrato alla
Corte dei conti il 30 gennaio 1979, registro n. 4 Finanze, foglio  n.
390, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 5 febbraio 1979,
concernente l'iscrizione in tariffa di due nuovi  tipi  di  "Minerva"
con sessanta e trenta fiammiferi;
  Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1983, registrato alla Corte
dei conti il 28 giugno 1983, registro n. 34 Finanze, foglio  n.  336,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  179  del  1› luglio 1983,
concernente fra l'altro la fissazione, per il  periodo  1›  luglio-31
dicembre  1983,  dei  prezzi  di  vendita al pubblico dei fiammiferi,
successivamente prorogato al 30 giugno 1984, al 30 giugno 1985 ed  al
30  giugno  1986  rispettivamente  con  il  decreto  ministeriale  31
dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il  24  gennaio  1984,
registro  n.  4  Finanze,  foglio  n.  301, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 6 febbraio  1984,  col  decreto  ministeriale  30
giugno  1984,  registrato  alla  Corte  dei  conti il 13 agosto 1984,
registro n. 48 Finanze, foglio  n.  185,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  240  del 31 agosto 1984, e col decreto ministeriale 31
luglio 1985, registrato alla Corte dei  conti  il  28  ottobre  1985,
registro  n.  64  Finanze,  foglio  n. 325, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 272 del 19 novembre 1985;
  Visto   il   gia'   citato  decreto  ministeriale  31  luglio  1985
concernente   la   determinazione   delle   aliquote   d'imposta   di
fabbricazione  sui  fiammiferi per il periodo 1› luglio 198530 giugno
1986;
  Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1986, registrato alla Corte
dei conti il 23 giugno 1986, registro n. 37 Finanze, foglio n. 89,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  150  del  1› luglio 1986,
concernente fra l'altro  la  fissazione  per  il  periodo  1›  luglio
1986-30  giugno 1987 dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi
ed iscrizione di un nuovo tipo di condizionamento denominato "Minerva
gigante 9/10";
  Visto  il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla Corte
dei conti il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio  n.  374,
concernente   la   determinazione   delle   aliquote   d'imposta   di
fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;
 Visto  il decreto ministeriale 16 aprile 1987, registrato alla Corte
dei conti il 27 maggio 1987, registro n. 24 Finanze, foglio n. 44,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  135  del  12 giugno 1987,
concernente l'iscrizione in tariffa di un tipo di condizionamento  di
fiammiferi denominato "Maxi-Box";
  Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1987, registrato alla Corte
dei conti il 1› luglio 1987, registro n. 31 Finanze, foglio n. 183  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  153  del  3  luglio 1987,
concernente fra l'altro  la  fissazione  per  il  periodo  1›  luglio
1987-30 giugno 1988 dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi;
  Visto il decreto ministeriale 1› luglio 1988, registrato alla Corte
dei conti il 6 luglio 1988, registro n. 32 Finanze, foglio n.  203  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  158  del  7  luglio 1988,
concernente fra l'altro la fissazione - a  decorrere  dal  1›  luglio
1988 - dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 dicembre 1988, registrato alla
Corte dei conti il 29 marzo 1989, registro n. 15 Finanze,  foglio  n.
314,  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1989,
concernente la variazione dell'aliquota  d'imposta  di  fabbricazione
sui  fiammiferi unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per
singolo condizionamento;
  Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1990, registrato alla Corte
dei conti il 17 maggio 1990, registro n. 13 Finanze, foglio n.  16  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  115  del  19 maggio 1990,
concernente tra l'altro l'iscrizione  nella  tariffa  di  vendita  di
nuovi tipi di confezionamento di fiammiferi;
  Valutati  gli  elementi tecnico-economici forniti il 29 maggio 1990
dalla  commissione  di  cui  all'art.  2  del   decreto   legislativo
luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;
  Viste  le proposte presentate in data 12 giugno 1990 dall'anzidetto
comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;
  Riconosciuta la necessita', rappresentata dal suddetto comitato, di
procedere ad una revisione della tariffa di vendita  al  pubblico  su
alcuni  tipi  di  fiammiferi con la relativa variazione dei prezzi di
vendita al pubblico e la rideterminazione delle aliquote  di  imposta
di fabbricazione sui fiammiferi, nonche' alla radiazione dalla stessa
di alcuni tipi di condizionamento;
  Riconosciuta   altresi'  la  necessita',  su  parere  del  suddetto
comitato, di variare le aliquote d'imposta di fabbricazione di alcuni
fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dalla  data  del  presente decreto sono radiati dalla
tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi e  condizionamenti  di
fiammiferi:
   1) Minerva in bustina da 20;
   2) Minerva in bustina da 60.
  La  vendita  dei  due  tipi  e  condizionamenti di fiammiferi sopra
elencati e' consentita fino ad esaurimento delle scorte esistenti.