IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo  sviluppo  della  ricettivita'  alberghiera  e
turistica;
  Visto  l'art.  109, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto  il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla
Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro,  foglio  n.
72,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
31 dell'8 febbraio 1988, con il quale e' stato esteso il criterio  di
variazione  automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni
di collocamento di titoli obbligazionari ed e'  stabilito  che  detto
tasso   viene   fissato   bimestralmente,   sulla  base  di  apposita
comunicazione  della  Banca  d'Italia,  in  relazione   ai   seguenti
parametri:
    a)  rendimento  medio  dei  BOT  a  sei e dodici mesi, della lira
interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti  di  credito
mobiliare;
    b)  maggiorazione  forfettaria  riconosciuta  agli intermediari a
fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le  operazioni  e
degli altri oneri accessori;
  Visto  il  proprio  decreto  del 23 dicembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del  30  dicembre
1989,  con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli
istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito
agevolato  previste  dalle leggi citate in premessa e' stata fissata,
per l'anno 1990, nella misura dell'1,05 per cento;
  Visto  il  proprio  decreto  del  30  aprile 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  105  dell'8  maggio
1990,  con  il  quale  il  tasso  di riferimento per le operazioni di
credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con
provvista  non  riveniente  dal collocamento di titoli obbligazionari
per il bimestre maggio-giugno 1990 e' stato determinato nella  misura
del  14,40 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione
forfettaria;
  Vista  la  lettera  con  la  quale  la Banca d'Italia ha fornito la
comunicazione  prevista  dal  citato  decreto  ministeriale  del   22
dicembre  1987  per la determinazione del tasso di riferimento per il
bimestre luglio-agosto 1990 relativo alle operazioni sopra indicate;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
                               Decreta:
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968,
n. 326,  nonche'  dell'art.  109,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616, il tasso di
riferimento  per  le  operazioni  di  credito   turistico-alberghiero
effettuate  dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal
collocamento di titoli obbligazionari per il  bimestre  luglio-agosto
1990   e'   determinato  nella  misura  del  14,10  per  cento  annuo
posticipato,  di  cui  1,05  per  cento  a  titolo  di  maggiorazione
forfettaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 giugno 1990
                                                   Il Ministro: CARLI